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ID 3684 | Rev. 2.0 2026 del 15 Gennaio 2026
Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro (DL), direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP), deve convocare almeno una volta all’anno una riunione inerente tutti gli aspetti di sicurezza (RPS), nelle unità produttive fino a 15 lavoratori è facoltà del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) chiedere la convocazione di un’apposita riunione.
Aggiornato intero Modello
Rivalutate le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge (Decreto direttoriale dell’INL n. 12 del 6 giugno 2018 (avviso nella G.U. n. 140 del 19/06/2018), attuativo dell’art. 306, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.
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1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.
5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
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Interpelli (0)
Interpello n. 1/2022 del 19/07/2022 - Riunione periodica e presenza medico competente coordinatore o tutti i medici competenti
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Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Sanzioni Penali
e) con l'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;
Sanzioni Amministrative
f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.847,69 a 9.397,34 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma 5;
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Riunione periodica ai sensi Art. 35 D. Lgs. 81/08
Ordine del giorno:
1) Dati generali
2) Resoconto con relazione anno precedente
3) Esame del documento di valutazione dei rischi
4) Andamento infortunistico con statistiche
5) Sorveglianza sanitaria
6) Idoneità DPI
7) Gestione emergenze / primo soccorso
8) Piano formazione/informazione/Addestramento per compito/mansione
9) Procedure per la sicurezza
10) Altri argomenti discussi, interventi ed osservazioni
11) Misure di prevenzione e degli interventi migliorativi dei livelli di sicurezza
12) Varie ed eventuali
13) Conclusioni
...
segue allegato
Formato doc
Elaborato Certifico Srl Rev. 2.0 2026
Matrice Revisioni:
| Rev. | Data | Oggetto | Autore |
| 2.0 | Gennaio 2026 | Normativo | Certifico Srl |
| 1.0 | Gennaio 2019 | Normativo | Certifico Srl |
| 0.0 | Maggio 2017 | -- | Certifico Srl |
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