Decreto 26 gennaio 2021

Decreto 26 gennaio 2021
Approvazione dell'accordo per la delega dei compiti di certificazione statutaria al Bureau Veritas SA per le navi registrate in Italia, come previsto dal regolamento (UE) n. 125...

Decisione (UE) 2017/175 della Commissione del 25 gennaio 2017 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE alle strutture ricettive
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Articolo 1
1 Il gruppo di prodotti «strutture ricettive» comprende la fornitura di servizi di ricettività turistica e di servizi di campeggio nonché uno qualsiasi dei seguenti servizi accessori gestiti dal fornitore di ricettività turistica:
1) servizio di ristorazione;
2) strutture ricreative o sportive;
3) spazi verdi;
4) strutture per eventi individuali quali conferenze, riunioni o formazioni professionali;
5) impianti sanitari, strutture adibite a lavanderia e cucina o servizi d'informazione in comune per i turisti del campeggio, i viaggiatori e gli ospiti.
2. I servizi di trasporto e i viaggi di piacere sono esclusi dal gruppo di prodotti «strutture ricettive».
Articolo 2
Ai fini della presente decisione si intende per:
1) «servizi di ricettività turistica», l'erogazione a pagamento del servizio di pernottamento in strutture ricettive al chiuso dotate di stanze adeguatamente attrezzate con almeno un letto nonché impianti sanitari privati o comuni, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti;
2) «servizio di campeggio», la fornitura a pagamento di piazzole attrezzate per accogliere una delle seguenti strutture: tende, roulotte, camper, case mobili, bungalow e appartamenti nonché impianti sanitari privati o comuni, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti;
3) «servizi di ristorazione», la fornitura di prime colazioni o di altri pasti;
4) «strutture ricreative o sportive», saune, piscine, impianti sportivi e centri di benessere accessibili agli ospiti o ai non residenti o a entrambi;
5) «spazi verdi», parchi, giardini o altri spazi esterni aperti a turisti, viaggiatori e ospiti.
Articolo 3
Per ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE a norma del regolamento (UE) n. 66/2010, una struttura ricettiva rientra nel gruppo di prodotti «strutture ricettive» quali definiti all'articolo 1 della presente decisione e soddisfa tutti i seguenti requisiti nonché i pertinenti requisiti di valutazione e verifica stabiliti nell'allegato della presente decisione:
a) è conforme a tutti i criteri indicati nella parte A dell'allegato della presente decisione;
b) è conforme a un numero sufficiente di criteri indicati nella parte B dell'allegato della presente decisione, al fine di ottenere il necessario numero di punti a norma degli articoli 4 e 5.
segue
GU L 28/11 del 02.02.2017

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