Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 38.818 *

/ Totale documenti scaricati: 24.220.882 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 38.818 *

/ Totale documenti scaricati: 24.220.882 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.818 *

/ Totale documenti scaricati: 24.220.882 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.818 *

/ Totale documenti scaricati: 24.220.882 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 38.818 *

/ Totale documenti scaricati: 24.220.882 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023 | Informazione Utile



Store Certifico: Promo -25% su tutti i Prodotti fino al 31 Luglio e puoi diventare subito Cliente Fidelity ***/*** per i futuri acquisti.

/ Documenti disponibili: 38.818 *

/ Totale documenti scaricati: 24.220.882 *

Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.818 *

/ Totale documenti scaricati: 24.220.882 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.818 *

/ Totale documenti scaricati: 24.220.882 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.818 *

/ Totale documenti scaricati: 24.220.882 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

Limiti esposizione professionale agenti cancerogeni e mutageni: TLV (Threshold Limit Values) ACGIH

ID 3565 | | Visite: 95839 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/3565

Limiti di esposizione professionale (agenti cancerogeni e mutageni) TLV - ACGIH

ID 3565 | 28.04.2017 (Documento in discussione)

I TLV (Threshold Limit Values) dell’ACGIH

Il decreto legislativo 81/2008 definisce come Valore Limite, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell’aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione a un periodo di riferimento determinato, stabilito nell’Allegato XLIII.

Rimane però ancora controversa l'opinione in base alla quale si può ritenere che esista, per le sostanze cancerogene, un livello di soglia “sicuro” al di sotto del quale il rischio di contrarre il tumore sia nullo. Esistono dei modelli matematici che descrivono la relazione dose-risposta per queste sostanze e che consentono di estrapolare il livello al di sotto del quale il rischio è pari a zero (NOEL, Not Observed Effect Limit).

Tuttavia, il comportamento di molte sostanze cancerogene è difficilmente classificabile in modelli comportamentali netti; la risposta individuale a tali sostanze è molto variabile ed adottare un modello matematico al posto di un altro, alle basse dosi, può portare a notevoli differenze nella stima della soglia di rischio. Nonostante i dubbi sulla loro efficacia, sono fissati a livello nazionale ed internazionale dei valori limite di esposizione professionali anche per gli agenti chimici cancerogeni e mutageni, nell’ottica che l’attribuzione di un limite possa comunque essere cautelativa per i lavoratori.

La definizione di Valore Limite nella nostra legislazione è, secondo l’art 222 comma 3 d del D. Lgs. 81/2008:

“d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXVIII;”.

Si rende quindi necessario un confronto con i più importanti Enti scientifici o governativi mondiali che raccomandano valori limite di esposizione per un ampio numero di sostanze, tra questi ricordiamo l’ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists), l’OSHA (Occupational Safety and Health Administration), il NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) e il Comitato tedesco per i MAK.

______________

Direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

"valore limite di esposizione professionale»: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media o ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento specificato"

La filosofia dei limiti di esposizione

La filosofia alla base dei vari tipi di limite indicati a seguire è diversa a seconda della situazione socio-economica del periodo e della nazione in cui si affronta il problema.

Si accenna alle due tendenze estreme nella formulazione dei limiti, e cioè:

- quella basata su valutazioni esclusivamente tossicologiche e sanitarie (i cosiddetti healthbased occupational exposure limits) (OMS, UE)
- quella che tiene in primaria considerazione fattori socioproduttivi e di fattibilità tecnica. (MAK, PEL, OHSA, ILO)

La differenza fra i due tipi di limite è sostanziale e può essere di entità rilevante in particolari condizioni: fra quelli del primo tipo si possono annoverare i limiti proposti dall’OMS e dalla UE, mentre fra i secondi rientrano in forme diverse i MAK (Maximale Arbeitsplatz Conzentrazionen) tedeschi, i PEL (Permissible Exsposure Limits) dell’OSHA (Occupational Safety and Health Administration) ed i limiti proposti dall’ILO (International Labour Office).

E’ comunque da tener presente che la determinazione dei limiti generalmente in uso è forzatamente condizionata da considerazioni extrascientifiche, economiche, socio-culturali e politiche, tipiche dello Stato che li recepisce in un determinato periodo storico.

I TLV dell’ACGIH

In una posizione intermedia si colloca la filosofia alla base dei noti TLV (Threshold Limit Values) dell’ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists), il cui uso è probabilmente il più diffuso nei paesi industrializzati; questi “valori limite di soglia” indicano, per ognuna delle sostanze elencate, le concentrazioni delle sostanze aerodisperse alle quali si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta per turni lavorativi di otto ore al giorno, quaranta ore a settimana, quarantotto settimane all’anno, quaranta anni di vita lavorativa, senza effetti negativi per la salute.

Tuttavia, a causa della notevole variabilità della sensibilità individuale, una piccola percentuale di lavoratori può accusare disagi in presenza di alcune sostanze le cui concentrazioni siano pari o inferiori ai rispettivi TLV e, in una percentuale ancora minore di esposti, si può osservare un effetto più marcato per l’aggravarsi di condizioni patologiche preesistenti o per l’insorgere di una malattia professionale.

Alcuni individui possono inoltre essere ipersuscettibili o sensibili in modo insolito a talune sostanze in conseguenza di fattori genetici, età, abitudini personali (fumo, abuso di alcolici, altre droghe), cure farmacologiche o esposizioni pregresse. Tali lavoratori possono non risultare adeguatamente protetti contro gli effetti avversi per la salute da parte di agenti chimici presenti in concentrazioni pari o inferiori ai TLV e il medico competente deve stimare il grado di protezione addizionale opportuno per tali soggetti.

I TLV sono stati stabiliti (e vengono annualmente aggiornati) in base a dati della letteratura scientifica internazionale relativi a studi epidemiologici in campo industriale, a ricerche sperimentali sull’uomo, su animali e su colture cellulari, possibilmente combinando tutti questi elementi di giudizio. A seconda del tipo di sostanza presa in considerazione, possono variare sia la tipologia di danno che si vuole prevenire, sia la natura e l’entità delle informazioni tossicologiche e sanitarie disponibili per stabilire ed aggiornare i TLV.

In ogni caso bisogna rimarcare che questi limiti non costituiscono una linea di demarcazione netta fra concentrazione non pericolosa e concentrazione pericolosa, né un indice relativo di tossicità; essi non vanno adottati per scopi diversi o con modalità differenti da quelli per cui sono stati formulati ed, in ogni caso, non debbono essere utilizzati da persone non esperte nella disciplina dell’Igiene del Lavoro.

L’ACGIH prevede tre categorie di TLV:

- Valore limite di soglia- media ponderata nel tempo (TLV-TWA) concentrazione media ponderata nel tempo, su una giornata lavorativa convenzionale di otto ore e su quaranta ore lavorative settimanali, alla quale quasi tutti i lavoratori possono essere ripetutamente esposti, giorno dopo giorno, senza effetti negativi;

- Valore limite di soglia - limite per breve tempo di esposizione (TLV-STEL) concentrazione alla quale i lavoratori possono essere esposti continuativamente per breve periodo di tempo, purché il TLV-TWA giornaliero non venga superato, senza che insorgano irritazione, danno cronico o irreversibile del tessuto, riduzione dello stato di vigilanza di grado sufficiente ad accrescere le probabilità di infortuni od influire sulle capacità di mettersi in salvo o ridurre materialmente l’efficienza lavorativa. Il TLV-STEL non costituisce un limite di esposizione separato indipendente, ma piuttosto integra il TLV-TWA di una sostanza la cui azione tossica sia principalmente di natura cronica, qualora esistano effetti acuti riconosciuti. Gli STEL vengono raccomandati quando l’esposizione umana od animale ad alta concentrazione per breve durata ha messo in evidenza effetti tossici. Uno STEL viene definito come esposizione media ponderata su un periodo di 15 minuti, che non deve essere mai superata nella giornata lavorativa, anche se la media ponderata su 8 ore è inferiore al TLV. Esposizioni al valore STEL non devono protrarsi oltre i 15 minuti e non devono ripetersi per più di 4 volte al giorno. Fra esposizioni successive al valore STEL debbono intercorrere almeno 60 minuti. Un periodo di mediazione diverso dai 15 minuti può essere consigliabile se ciò è giustificato da effetti biologici osservati.

- Valore limite di soglia - Ceiling (TLV- C) concentrazione che non deve essere superata durante l’attività lavorativa nemmeno per un brevissimo periodo di tempo. Per alcune sostanze, quali i gas irritanti, riveste importanza la sola categoria del TLV-C; per altre sostanze, in funzione della loro azione fisiologica, possono essere importanti due o tre categorie di TLV.

E’ sufficiente che uno qualsiasi dei tre TLV venga superato per presumere che esista un potenziale rischio di esposizione per la sostanza in questione.

Esempio/Confronto

D.Lgs. 81/2008 ALLEGATO XLIII (Valori limite di esposizione professionale)

AGENTE VALORE LIMITE OSSERVAZIONI
mg/m3 ppm
Benzene 3,25 (5) 1 (5) Pelle (6)
EINECS 200-753-7 CAS 71-43-2
Cloruro di vinile monomero 7,77 (5) 3 (5) EINECS 200-831 CAS 75-01-4
Polveri di legno duro 5,00 (5,7) --- ---


(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Chemical Susbstances).
(2) CAS: Numero Chemical Abstract Service.
(3) mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria a 20° e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio).
(4) ppm = parti per milione nell'aria (in volume: mL/m3 )
(5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore.
(6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea.
(7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.

(*)A tale proposito occorre ricordare che non c'è un accordo fra i ricercatori sulla esistenza di una dose soglia per gli agenti cancerogeni ed ancor più sulla possibilità della sua univoca determinazione; di conseguenza, per molti non è ammissibile stabilire un valore limite di esposizione, cioè definire un livello di rischio "accettabile", in quanto la patologia eventualmente insorta, pur se improbabile, è sempre della stessa gravità, non dipendente dall'intensità e durata dell'esposizione.

Comunque, il concetto di valore limite era già presente ed utilizzato, attraverso i TLV dell'ACGIH, perlomeno per una parte delle sostanze note come cancerogene, per cui il corretto utilizzo dello stesso attraverso un processo di prevenzione che risponda ai criteri prima descritti potrebbe anche essere considerato utile. La seconda considerazione coinvolge invece il merito dei valori limite proposti: in particolare, per il benzene il valore indicato, ponderato su 8 ore lavorative, appare francamente troppo elevato (9,75 mg/m3 sino al 31.12.2001, poi di 3,25 mg/m3) non soltanto perché molto superiore al corrispondente TLV dell'ACGIH (1,6 mg/m3 ), ma soprattutto in quanto non giustificabile in base a considerazioni tecniche.

Nell'industria chimica infatti esso è generalmente sostituibile senza particolari problemi, ed in ogni caso le misure di contenimento disponibili possono agevolmente ridurre l'esposizione a livelli molto inferiori (sino ai livelli dell'ambiente esterno) e per tempi limitati.

Un discorso analogo può esser fatto riguardo all'esposizione a polveri di legno duro, i corrispondenti TLV ACGIH, in attuale fase di revisione, appaiono comunque già più cautelativi.

Le misure suddette sono state sostanzialmente confermate nel Capo II, Titolo IX del D.Lgs 81/08.

(*)Alessandro Bacaloni
Sapienza Università degli Studi di Roma - Dipartimento di Chimica

2017 TLVs and BEIs

http://www.acgih.org/forms/store/ProductFormPublic/2017-tlvs-and-beis

Certifico Srl - IT Rev. 00 2017

Collegati

Tags: Sicurezza lavoro Rischio chimico Abbonati Sicurezza

Ultimi inseriti

Apr 25, 2024 40

Decreto 29 ottobre 1997

Decreto 29 ottobre 1997 Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocita' e loro modalita' di impiego. (GU n.292 del 16.12.1997) Collegati[box-note]D.Lgs 285/1992 | Codice della StradaD.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495Decreto 13 giugno… Leggi tutto
Linea guida reportistica Piano Industria 4 0
Apr 25, 2024 35

UNI PdR / Linea guida reportistica Piano Industria 4.0

UNI PdR / Linea guida reportistica Piano Industria 4.0 ID 21762 | 25.04.2024 / In consultazione pubblica fino al 24.05.2024 Linea guida per una adeguata e sistematica reportistica per Investimenti in beni strumentali, materiali e immateriali, e incentivi di cui al Piano… Leggi tutto
UNI EN 17799 2024   Requisiti protezione dei dati personali nei trattamenti
Apr 25, 2024 37

UNI EN 17799:2024 - Requisiti protezione dei dati personali nei trattamenti

UNI EN 17799:2024 - Requisiti protezione dei dati personali nei trattamenti ID 21761 | 25.04.2024 / In allegato Preview UNI EN 17799:2024 Requisiti per la protezione dei dati personali nei trattamenti La norma specifica dei requisiti di base per dimostrare la conformità dei trattamenti di dati… Leggi tutto
Apr 25, 2024 40

Regolamento (UE) 2019/2152

in News
Regolamento (UE) 2019/2152 ID 21759 | 25.04.2024 Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L… Leggi tutto
Apr 25, 2024 28

Decreto Legislativo 6 settembre 1989 n. 322

in News
Decreto Legislativo 6 settembre 1989 n. 322 ID 21758 | 25.04.2024 Decreto Legislativo 6 settembre 1989 n. 322 - Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Entrata in vigore del… Leggi tutto
Norme armonizzate Direttiva imbarcazioni diporto 12 2017
Apr 25, 2024 39

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1197

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1197 / Norme armonizzate imb. da diporto Aprile 2024 ID 21757 | 25.04.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/1197 della Commissione, del 23 aprile 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 per quanto riguarda le norme armonizzate per i sistemi… Leggi tutto
Nuovo Sistema Dispositivi Medici su Misura   Guida utilizzo
Apr 24, 2024 41

Nuovo Sistema Dispositivi Medici su Misura - Guida all’utilizzo

Nuovo Sistema Dispositivi Medici su Misura - Guida all’utilizzo ID 21755 | 24.04.2024 Il nuovo sistema informativo “Dispositivi Medici su Misura” ha lo scopo di consentire, ai soggetti individuati dal Decreto del Ministro della salute 9 giugno 2023, l’accesso diretto al Sistema per la trasmissione… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Linea guida reportistica Piano Industria 4 0
Apr 25, 2024 35

UNI PdR / Linea guida reportistica Piano Industria 4.0

UNI PdR / Linea guida reportistica Piano Industria 4.0 ID 21762 | 25.04.2024 / In consultazione pubblica fino al 24.05.2024 Linea guida per una adeguata e sistematica reportistica per Investimenti in beni strumentali, materiali e immateriali, e incentivi di cui al Piano… Leggi tutto
UNI EN 17799 2024   Requisiti protezione dei dati personali nei trattamenti
Apr 25, 2024 37

UNI EN 17799:2024 - Requisiti protezione dei dati personali nei trattamenti

UNI EN 17799:2024 - Requisiti protezione dei dati personali nei trattamenti ID 21761 | 25.04.2024 / In allegato Preview UNI EN 17799:2024 Requisiti per la protezione dei dati personali nei trattamenti La norma specifica dei requisiti di base per dimostrare la conformità dei trattamenti di dati… Leggi tutto
Nuovo Sistema Dispositivi Medici su Misura   Guida utilizzo
Apr 24, 2024 41

Nuovo Sistema Dispositivi Medici su Misura - Guida all’utilizzo

Nuovo Sistema Dispositivi Medici su Misura - Guida all’utilizzo ID 21755 | 24.04.2024 Il nuovo sistema informativo “Dispositivi Medici su Misura” ha lo scopo di consentire, ai soggetti individuati dal Decreto del Ministro della salute 9 giugno 2023, l’accesso diretto al Sistema per la trasmissione… Leggi tutto
Uso essenziale sostanze chimiche
Apr 24, 2024 51

Comunicazione CE 22.04.2024 - Linee guida "uso essenziale" sostanze chimiche

Comunicazione CE 22.04.2024 - Linee guida "uso essenziale" sostanze chimiche ID 21752 | 24.04.2024 / In allegato La Commissione definisce i principi per limitare le sostanze chimiche più nocive agli usi essenziali.Il 22 aprile 2024 la Commissione ha adottato criteri e principi guida per ciò che… Leggi tutto
Interpello ambientale 19 04 2024   Progetti di competenza statale VIA
Apr 23, 2024 87

Interpello ambientale 19.04.2024 - Progetti di competenza statale VIA

Interpello ambientale 19.04.2024 - Progetti di competenza statale VIA ID 21748 | 23.04.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che… Leggi tutto
Interpello ambientale 19 04 2024   Fase preliminare PAUR
Apr 23, 2024 106

Interpello ambientale 19.04.2024 - Fase preliminare PAUR

Interpello ambientale 19.04.2024 - Fase preliminare PAUR ID 21747 | 23.04.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di… Leggi tutto