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Cassazione Penale, Sez. 4, 29 dicembre 2016, n. 55182

ID 3434 | | Visite: 3524 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/3434

Cassazione Penale, Sez. 4, 29 dicembre 2016, n. 55182 - Manutenzione della benna e distacco della retina diagnosticato sei mesi dopo il sinistro. E' necessario accertare la sussistenza del nesso causale

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa il 25 gennaio 2016, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Como in danno di P.S., riconoscendo il predetto colpevole del reato di cui all'art. 590, commi 1, 2 e 3, cod.pen in quanto, in violazione delle norme antinfortunistiche, aveva cagionato per colpa gravi lesioni, consistenti nel distacco di retina, a M.M., fabbro saldatore dipendente della ditta I. 2000 srl, di cui il P.S. era amministratore unico. Il M.M., durante l'operazione di manutenzione della benna (cucchiaio dentato) del mezzo escavatore, operazione che comportava la "puntatura" e la successiva saldatura di lamiere sul fondo della benna, nell'atto di saldare alla benna la lastra di metallo, di cui aveva eseguito la puntatura, era rimasto violentemente colpito all'occhio sinistro dalla lastra, staccatasi improvvisamente dal fondo.

2. Nella sentenza impugnata, la Corte d'Appello, disattendendo i motivi di gravame, aveva confermato l'accertamento della penale responsabilità del P.S., rilevando come: 1) l'episodio dal quale era scaturito l'infortunio era stato confermato dai testi L. e M., colleghi di lavoro del M.M., i quali avevano assistito il lavoratore subito dopo che questi era stato colpito al volto dalla lastra di metallo, soccorrendolo e consigliandolo di recarsi in ospedale; 2) non coglievano nel segno i rilievi tesi a dimostrare l'inattendibilità della vittima; in particolare, l'impossibilità del ribaltamento della lastra di metallo, essendo pienamente plausibile la descrizione della dinamica dei fatti resa dalla persona offesa; 3) non era significativo che il M.M. si fosse recato dal medico oculista soltanto nel mese di maggio 2010, sei mesi dopo il sinistro, avvenuto il 9 novembre 2009, in quanto pienamente giustificato dal timore, da lui dichiarato, di subire conseguenze sul posto di lavoro; 4) quanto alla lamentata insussistenza del nesso di causalità, una volta accertato che il M.M. era stato certamente colpito all'occhio dalla lastra di metallo, rilevava la Corte d'appello come la lesione si fosse certamente provocata, avendo la parte offesa avvertito immediatamente difficoltà alla vista, decidendo di recarsi dal medico alcuni mesi dopo nella speranza di guarigione spontanea; del resto, le persone con vista ad un solo occhio possono comunque attendere alle proprie occupazioni; inoltre, del tutto destituite di fondamento erano le osservazioni di cui alla relazione del CT di parte dott. M., che, lungi dal formulare giudizi scientifici, si era limitato a rilevare come fosse impossibile che il M.M. non avesse sentito la necessità di recarsi da un oculista nella immediatezza del fatto; 5) la colpa del P.S. era comprovata dalla mancata adozione del Documento di valutazione dei rischi in ordine alle procedure di riparazione della benna dei mezzi escavatori.

3. P.S. ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia affidandosi a tre motivi.

4. Lamenta il ricorrente, con il primo motivo, il difetto di motivazione, nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lett.b) ed e), cod proc. pen, perchè la Corte territoriale aveva basato l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa; non valutandone l'attendibilità con la necessaria cautela. In particolare, la Corte non aveva considerato la contraddittorietà della deposizione del M.M. tra quanto riferito in dibattimento e quanto dichiarato in sede di indagini, nonché le contraddizioni sotto il profilo temporale, essendo inverosimile che egli, avendo subito un sinistro con conseguenze così gravi, fosse ricorso alle cure del medico parecchi mesi dopo. Detta circostanza non permetteva neppure di affermare la sussistenza del reato in termini di nesso causale, non essendo accertabile se il distacco di retina, verificato dalla visita oculistica effettuata sei mesi dopo l'infortunio, fosse stato cagionato proprio da detto evento. Sul punto, con motivazione del tutto inadeguata, erano state disattese le conclusioni del consulente di parte, secondo cui il paziente che perde la visione bioculare non può attendere, per mesi, alle ordinarie occupazioni senza consultare uno specialista, essendo quindi impossibile che il danno lamentato si fosse verificato immediatamente dopo l'incidente occorso sul luogo di lavoro.

4.1. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, avendo errato la Corte territoriale nella mancata concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale sulla base della valutazione della gravità della condotta dell'imputato che aveva sottovalutato la portata del sinistro, palesemente sottovalutata anche dalla parte offesa. Argomentava inoltre il ricorrente che la Corte d'Appello aveva omesso di considerare altri elementi rilevanti ai fini della determinazione della pena, secondo i criteri generali previsti dall'art. 133 cp.

4.2 Con il terzo motivo il P.S. si duole della mancata assunzione di una prova decisiva, non essendosi la Corte territoriale pronunciata in ordine alla richiesta di disporre consulenza medico legale, non espletata in primo grado.

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Cassazione Penale, Sez. 4
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Tags: Sicurezza lavoro Rischio attrezzature lavoro

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