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Europe, Rome

Regolamento recante aggiornamento al DM 21 marzo 1973: Notifica IT

ID 3071 | | Visite: 7117 | Legislazione chemicals foodPermalink: https://www.certifico.com/id/3071

Regolamento recante aggiornamento al DM 21 marzo 1973: Notifica IT

Regolamento recante aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 recante: “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale.” - Notifica commissione

Update 09.04.2019

Pubblicato in GU n. come Decreto 7 Febbraio 2019 N. 30
Regolamento recante aggiornamento al decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (GU n.84 del 09-04-2019)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108; 

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale e successive modificazioni ed in particolare l’articolo 9 comma 9;

Visto il Regolamento n. 1935/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Visto il Regolamento 2023/2006/CE della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari;

Vista la richiesta volta a consentire l'impiego di una nuova sostanza nella produzione di rivestimenti superficiali su metalli presentata da un’azienda interessata

Visti i pareri espressi dall’Istituto Superiore di Sanità in data 9 ottobre 2015 e 24 febbraio 2016;

Ritenuto di dover provvedere all’aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973;

Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 13 settembre 2016; 

Vista la comunicazione alla Commissione dell’Unione europea effettuata in data XX XX 201X ai sensi della direttiva 2015/1535/UE;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’XX XX 201X;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data XX XX 201X;

ADOTTA

il seguente regolamento

Art. 1

1 All’allegato II, sezione 1: «Materie Plastiche, parte A - Resine» del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 e successive modificazioni è aggiunta la seguente voce:

 

Condizioni, limitazioni e tolleranze d’impiego

 

N,N,N’,N’-tetrachis    

(2-idrossipropil)-adipammide

 

 

per la produzione di dispersioni polimeriche di poliolefine funzionalizzate con gruppi acrilici e/o anidridi, utilizzate come rivestimenti su metalli, alla percentuale di impiego massima del 6% rispetto al peso secco della dispersione. Per tutti i tipi di alimenti, in condizioni di contatto di sterilizzazione e/o pastorizzazione seguite da conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore

Art. 2

1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano ai materiali ed oggetti legalmente fabbricati e/o commercializzati in uno Stato membro dell’Unione Europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purché garantiscano un livello equivalente di protezione della salute.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/it/index.cfm/search/?trisaction=search.detail&year=2016&num=507&mLang=IT

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