Decreto 23 settembre 2004
Decreto 23 settembre 2004
Leggi tuttoModifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capac...
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Torino ha riformato unicamente nel trattamento sanzionatorio la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Aosta nei confronti di G.D., giudicato responsabile delle lesioni personali gravi patite da F.D.. Secondo l'accertamento condotto nei gradi di merito il F.D., dipendente della Meccanique L.s.r.l. della quale era legale rappresentante G.D., stava ripulendo il piano destinato all'appoggio di una fresa meccanica quando a causa della rottura di una braga che sosteneva l'apparecchiatura questa gli cadeva sulla mano destra determinandogli lesioni guarite in oltre quaranta giorni. All'imputato é stato ascritto di non aver impartito specifiche istruzioni al lavoratore e di non aver provveduto alla elaborazione della valutazione dei rischi, identificandosi tali violazioni alla normativa prevenzionistica quali antecedenti causalmente efficienti rispetto all'evento verificatosi.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione G.D. a mezzo del difensore di fiducia, avv. Omissis.
2.1. Con un primo motivo deduce vizio motivazionale in relazione al ruolo causale della incompletezza del documento di valutazione del rischio. Rileva il ricorrente che stante l'estemporaneità della movimentazione del macchinario il datore di lavoro aveva ritenuto correttamente di provvedere a dare istruzioni direttamente ai lavoratori anziché inserirle all'interno di un documento che essi avrebbero con maggiore difficoltà conosciuto. La Corte di Appello non ha ritenuto valida l'argomentazione assumendo una posizione formale, affermando che la valutazione deve riguardare tutti i rischi, ma non ha approfondito il tema della rilevanza causale della ritenuta omissione.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio motivazionale in merito all'incidenza del comportamento colposo del lavoratore per aver omesso integralmente la Corte di Appello di esaminare il tema posto con l'atto di impugnazione.
Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capac...

Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione
(GU n.282 del 4-12-2003)
_______
Art. 1 Campo di applic...

Circolare INL n. 5/2018 del 19 Febbraio 2018
Oggetto: indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti audiov...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024