Accordo MIMS ANAS RFI e Sindacati

Accordo MIMS ANAS RFI e Sindacati
ID 17352 | 04.08.2022 / Verbale in allegato
È stato sottoscritto dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims), Enrico Giovannini, un accordo co...
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Torino ha riformato unicamente nel trattamento sanzionatorio la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Aosta nei confronti di G.D., giudicato responsabile delle lesioni personali gravi patite da F.D.. Secondo l'accertamento condotto nei gradi di merito il F.D., dipendente della Meccanique L.s.r.l. della quale era legale rappresentante G.D., stava ripulendo il piano destinato all'appoggio di una fresa meccanica quando a causa della rottura di una braga che sosteneva l'apparecchiatura questa gli cadeva sulla mano destra determinandogli lesioni guarite in oltre quaranta giorni. All'imputato é stato ascritto di non aver impartito specifiche istruzioni al lavoratore e di non aver provveduto alla elaborazione della valutazione dei rischi, identificandosi tali violazioni alla normativa prevenzionistica quali antecedenti causalmente efficienti rispetto all'evento verificatosi.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione G.D. a mezzo del difensore di fiducia, avv. Omissis.
2.1. Con un primo motivo deduce vizio motivazionale in relazione al ruolo causale della incompletezza del documento di valutazione del rischio. Rileva il ricorrente che stante l'estemporaneità della movimentazione del macchinario il datore di lavoro aveva ritenuto correttamente di provvedere a dare istruzioni direttamente ai lavoratori anziché inserirle all'interno di un documento che essi avrebbero con maggiore difficoltà conosciuto. La Corte di Appello non ha ritenuto valida l'argomentazione assumendo una posizione formale, affermando che la valutazione deve riguardare tutti i rischi, ma non ha approfondito il tema della rilevanza causale della ritenuta omissione.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio motivazionale in merito all'incidenza del comportamento colposo del lavoratore per aver omesso integralmente la Corte di Appello di esaminare il tema posto con l'atto di impugnazione.

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