Le Direttive amianto lavoro / Note
Le Direttive amianto lavoro / Mancato (non) recepimento Direttiva 2009/148/CE / Note 2023
ID 20359 | 01.12.2023 / Scheda in allegato
Rev. 1.0 del 01.12.2023
Pubblica ...
Con sentenza depositata il 13.11.2014, la Corte d'appello di Ancona, decidendo in sede di rinvio, condannava M.A. s.r.l. a pagare all'INAIL la somma di 3.525.071,81 oltre accessori, quale costo dell'infortunio collettivo occorso il 12.6.1989 presso lo stabilimento molitorio di Guardiagrele.
La Corte, per quel che qui rileva, riteneva che, pur non potendosi ricostruire con ragionevole certezza la causa dell'innesco che aveva portato all'esplosione delle polveri e al successivo incendio (a causa dei quali erano deceduti cinque lavoratori, mentre altri otto erano rimasti gravemente feriti), nondimeno poteva rimproverarsi all’azienda di non aver adottato tutte le misure idonee a ridurre le conseguenze dell'esplosione, le quali, benché all'epoca dei fatti non ancora imposte con norma di legge, erano tuttavia conosciute per essere state pubblicate dall’International Standard Organization (ISO) e fatte oggetto di raccomandazione da fonti tedesche e statunitensi.
Avverso questa statuizione ricorre M.A. s.r.l. con ricorso affidato a due motivi. Resiste l'INAIL con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
ID 20359 | 01.12.2023 / Scheda in allegato
Rev. 1.0 del 01.12.2023
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In allegato
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