Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.654
/ Totale documenti scaricati: 30.668.393

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.654 *

/ Totale documenti scaricati: 30.668.393 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.654 *

/ Totale documenti scaricati: 30.668.393 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.654 *

/ Totale documenti scaricati: 30.668.393 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.654 *

/ Totale documenti scaricati: 30.668.393 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.654 *

/ Totale documenti scaricati: 30.668.393 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Decreto 31 maggio 2016, n. 121: "1 contro 0" RAEE

ID 2774 | | Visite: 11108 | Legislazione RifiutiPermalink: https://www.certifico.com/id/2774

Decreto 31 maggio 2016, n. 121 / Abrogato

ID 2774 | 12.05.2025

"Decreto 1 contro 0": ritiro gratuito da parte dei distributori di RAEE

Regolamento recante modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonché requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, ai sensi dell’articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

Abrogazione

Il Decreto-Legge 16 settembre 2024, n. 131 (GU n.217 del 16.09.2024) convertito in Legge 14 novembre 2024 n. 166 (GU n. 267 del 14.11.2024) con l'Art. 14-bis di modifica al decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49 ha abrogato il presente decreto.

In conformità a quanto previsto dall’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il presente decreto disciplina le modalità semplificate per il ritiro gratuito, da parte dei distributori, dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE) di piccolissime dimensioni, provenienti dai nuclei domestici così come definiti all’articolo 4, comma 1, lettera l) del medesimo decreto legislativo, e conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito AEE) di tipo equivalente (criterio di ritiro dell’uno contro zero) e in particolare definisce:

a) le procedure per il conferimento dei RAEE di piccolissime dimensioni, così come definiti all’articolo 4, comma 1, lettera f) , del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 da parte degli utilizzatori finali;

L’art. 4, comma 1, lettera f, del D.Lgs. 49 del 14 marzo 2014, li definisce come: 'RAEE di piccolissime dimensioni': i RAEE di dimensioni esterne inferiori a 25 cm;

Il presente decreto si applica nei confronti dei distributori, così come definiti all’articolo 4, comma 1, lettera h), nonché dalla lettera i) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, nei seguenti casi:

a) distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq, obbligati ai sensi dell’articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, ad effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell’uno contro zero;

b) distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a 400 mq che, pur non essendo obbligati, intendano effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell’uno contro zero;

c) distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi dell’articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 che, pur non essendo obbligati, intendano effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell’uno contro zero.

Il ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici diversi da quelli di piccolissime dimensioni restano disciplinati ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto i RAEE professionali, così come definiti all’articolo 4, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

I distributori possono rifiutare il ritiro di un RAEE di piccolissime dimensioni nel caso in cui questo rappresenti un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione o qualora il rifiuto in questione risulti in maniera evidente privo dei suoi componenti essenziali e se contenga rifiuti diversi dai RAEE.

In tal caso il conferimento è effettuato ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49.

Entrata in vigore del provvedimento: 22/07/2016

(GU 157 del 07 luglio 2016)

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 31 maggio 2016 n. 121.pdf)Decreto 31 maggio 2016 n. 121
Ritiro RAEE
IT1706 kB1451

Tags: Ambiente Rifiuti RAEE

Ultimi inseriti

Giu 19, 2025 28

Decreto 19 maggio 2025 n. 85

Decreto 19 maggio 2025 n. 85 ID 24145 | 19.06.2025 Decreto 19 maggio 2025 n. 85 Regolamento recante condizioni, criteri, modalita' e requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione delle imprese iscritte nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai sensi dell'articolo… Leggi tutto
Proposta restrizione sostanze contenenti cromo VI
Giu 19, 2025 91

ECHA - Proposta restrizione sulle sostanze contenenti Cromo (VI)

ECHA - Proposta restrizione sulle sostanze contenenti Cromo (VI) ID 24142 | 19.06.2025 / In allegato Le sostanze a base di Cromo (VI) sono tra i più potenti cancerogeni sul luogo di lavoro e rappresentano un grave rischio per la salute dei lavoratori. Anche le persone che vivono in prossimità di… Leggi tutto
Giu 19, 2025 71

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1192

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1192 ID 24140 | 19.06.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1192 della Commissione, del 18 giugno 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per quanto riguarda determinati aspetti della verifica dei dati e dell’accreditamento dei… Leggi tutto
Giu 19, 2025 73

Regolamento (UE) 2025/1214

Regolamento (UE) 2025/1214 ID 24139 | 19.06.2025 Regolamento (UE) 2025/1214 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/631 al fine di introdurre ulteriore flessibilità per quanto riguarda il calcolo della conformità dei costruttori ai livelli… Leggi tutto
EN 17975 2025
Giu 18, 2025 104

EN 17975:2025

EN 17975:2025 ID 24136 | 18.06.2025 / Preview in allegato EN 17975:2025Manutenzione - Processi di controllo del rischio energetico e dei fluidi nelle attività di manutenzione - Linee guida Valido dal 16.06.2025 Documenti di base EN 17975:2025 Questo documento fornisce agli utenti una guida per la… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

EN 17975 2025
Giu 18, 2025 104

EN 17975:2025

EN 17975:2025 ID 24136 | 18.06.2025 / Preview in allegato EN 17975:2025Manutenzione - Processi di controllo del rischio energetico e dei fluidi nelle attività di manutenzione - Linee guida Valido dal 16.06.2025 Documenti di base EN 17975:2025 Questo documento fornisce agli utenti una guida per la… Leggi tutto
CP Sez  3 del 06 giugno 2025 n  21277
Giu 13, 2025 408

Cassazione Penale Sez. 3 del 06 giugno 2025 n. 21277

CP Sez. 3 del 06 giugno 2025 n. 21277 / Responsabilità mancata nomina coordinatore per la sicurezza ID 24110 | 13.06.2025 / In allegato Cassazione Penale Sez. 3 del 06 giugno 2025 n. 21277 Crollo al PalaTrieste: confermata la responsabilità per mancata nomina del coordinatore per la sicurezza ...… Leggi tutto