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Interpello ambientale 02.11.2026 / Prodotti in plastica riutilizzabili destinati a entrare in contatto con alimenti

Interpello ambientale 02.11.2026 Prodotti in plastica riutilizzabili destinati  a entrare in contatto con alimenti

Interpello ambientale 02.11.2026 / Prodotti in plastica riutilizzabili destinati a entrare in contatto con alimenti

ID 27410 | 03 Novembre 2026 / Allegato

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o provi o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
...

Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le città metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica può fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

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Interpello ambientale 02.11.2026

Oggetto: Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del decreto legislativo n. 152 del 2006 - Chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 14-bis del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, in materia di prodotti in plastica riutilizzabili destinati a entrare in contatto con alimenti e gestione delle scorte.

Con istanza di interpello ex articolo 3-septies del  decreto legislativo  n. 152 del 2006, Confindustria ha richiesto chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile alle scorte di piatti, posate, cannucce e agitatori per bevande in plastica commercializzati come prodotti riutilizzabili, con specifico riferimento all’articolo 14-bis del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50. In particolare, la Confederazione ha formulato i seguenti quesiti:

1. se i prodotti di cui all’articolo 14-bis del D.L. n. 19 del 2026, già regolarmente immessi sul mercato nazionale prima del 21 aprile 2027, ma non conformi alle caratteristiche tecniche introdotte dalla medesima disposizione, possano continuare ad essere messi a disposizione e commercializzati successivamente a tale data fino ad esaurimento delle relative scorte, purché sia documentalmente dimostrabile la loro immissione sul mercato anteriormente al 21 aprile 2027;

2. se l’espressione “commercializzabili come tali” debba essere interpretata nel senso di precludere, dal 21 aprile 2027, anche la successiva commercializzazione di prodotti già regolarmente immessi sul mercato prima di tale data, ovvero, se essa debba riferirsi ai prodotti immessi sul mercato a decorrere dalla data di applicazione dei nuovi requisiti;

3. quali elementi documentali possano essere considerati idonei a dimostrare l’avvenuta immissione sul mercato anteriormente al 21 aprile 2027, con particolare riferimento a fatture, documenti di trasporto, ordini, contratti, identificazione dei lotti e registrazioni di magazzino.

Riferimenti normativi

Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile riassunto come segue:

- decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante “Attuazione della direttiva  (UE) 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica  sull’ambiente”  e, in particolare, l’articolo 5;
- decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione” e, in particolare, l’articolo 14-bis rubricato “Disposizioni in materia di piatti e altri prodotti in plastica riutilizzabili destinati a entrare in contatto con alimenti”.

Considerazioni del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

In relazione al quadro normativo sopra richiamato e alla luce dell’istruttoria svolta si rappresenta quanto segue.
 
L’articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, adottato nell’ambito dell’attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (c.d. direttiva SUP, Single-Use Plastic), dispone che i piatti, le posate, le cannucce e gli agitatori per bevande in plastica sono considerati riutilizzabili e idonei a garantire effettivi molteplici utilizzi per gli stessi scopi per i quali sono stati concepiti e sono commercializzabili come tali qualora siano conformi alle caratteristiche tecniche individuate dalla medesima disposizione, nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza alimentare. Il successivo comma 2 stabilisce che le predette disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 365° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Tale disposizione si inserisce nel quadro normativo delineato dal decreto legislativo  8 novembre 2021, n. 196, e in particolare dall’articolo 5 dello stesso decreto, il quale vieta l’immissione  sul mercato dei prodotti in plastica monouso elencati nella parte B dell’allegato  e dei prodotti realizzati  in plastica oxo-degradabile. In tale contesto, l’articolo 14-bis individua i presupposti in presenza dei quali i prodotti ivi contemplati possono essere qualificati come riutilizzabili e, in quanto tali, esclusi dall’ambito applicativo del divieto di immissione sul mercato previsto dal citato articolo 5 del decreto legislativo n. 196 del 2021.

Dalla lettura sistematica delle disposizioni sopra richiamate emerge che la norma in esame non introduce un autonomo divieto generale di commercializzazione dei prodotti in essa considerati, bensì individua le condizioni al ricorrere delle quali i prodotti possono essere qualificati  come riutilizzabili e commercializzati come tali. La norma assume pertanto una funzione qualificatoria, in quanto definisce i requisiti necessari affinché determinate tipologie di prodotti in plastica possano essere ricondotte alla categoria dei prodotti  riutilizzabili  rilevante  ai fini dell’applicazione  della  disciplina di settore.

In merito ai primi  due quesiti prospettati  nell’istanza, relativi alla efficacia temporale della disposizione e alla conseguente gestione delle scorte dei prodotti non conformi alle caratteristiche tecniche nella stessa individuate, assume autonoma rilevanza il comma 2 dell’articolo 14-bis, che disciplina espressamente la decorrenza della nuova regolamentazione: dal 21 aprile 2027, la qualifica di prodotto riutilizzabile può essere riconosciuta esclusivamente ai prodotti  conformi  alle caratteristiche tecniche individuate dal citato articolo 14-bis. Da ciò consegue che, dalla medesima data, i prodotti che non soddisfano tali requisiti non possono essere qualificati e commercializzati come prodotti riutilizzabili, ancorché immessi sul mercato anteriormente alla  data  di applicazione della disposizione.

Attraverso il differimento di un anno dell’applicazione delle nuove prescrizioni, il legislatore ha previsto, difatti, uno specifico  periodo transitorio volto da un lato a consentire agli  operatori economici di adeguare i processi produttivi ai requisiti di riutilizzabilità del prodotto introdotti dalla disposizione e dall’altro a permettere l’esaurimento dei prodotti già immessi sul mercato e ancora presenti nella catena distributiva. La previsione di tale termine risponde quindi all’esigenza di consentire il  progressivo adeguamento del mercato  alle nuove condizioni richieste per il riconoscimento della qualifica di prodotto riutilizzabile, assicurando nel contempo il perseguimento delle finalità ambientali sottese all’intervento normativo.

In tale prospettiva, le definizioni di “immissione sul mercato” e di “messa a disposizione sul mercato” di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, non assumono carattere dirimente ai fini della soluzione dei quesiti posti. Sebbene l’articolo 14-bis si inserisca nel quadro normativo delineato dal medesimo decreto legislativo e concorra a definire le condizioni alle quali i prodotti in esame possono essere qualificati come riutilizzabili ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, il profilo concernente l’efficacia temporale della nuova disciplina, come già esposto, trova una specifica regolamentazione nel comma 2 dello stesso articolo 14-bis, che individua espressamente  il termine a decorrere dal quale i prodotti devono possedere le caratteristiche tecniche prescritte per poter essere qualificati  e commercializzati come riutilizzabili.

Una diversa interpretazione, volta a consentire la prosecuzione della commercializzazione come prodotti riutilizzabili di articoli non conformi sulla base della loro precedente immissione sul mercato, finirebbe infatti per vanificare gli effetti della disciplina dettata dal comma 2 differendone ulteriormente l’applicazione per un periodo indeterminato.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che il periodo transitorio  previsto dal comma  2 dell’articolo 14-bis esaurisca la disciplina dell’applicazione temporale della disposizione e che, decorso tale termine, possano essere qualificati e commercializzati come prodotti riutilizzabili esclusivamente i prodotti conformi alle caratteristiche tecniche previste dalla norma.

In ragione delle  conclusioni sopra esposte, il quesito concernente l’individuazione della  documentazione idonea a comprovare l’avvenuta immissione sul mercato anteriormente al 21 aprile 2027 deve ritenersi assorbito.

[...] Segue in allegato

Fonte: MASE

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