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Nota INL n. 2377 del 27 Ottobre 2026

Nota INL n. 2377 del 27 Ottobre 2026 / Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Indicazioni operative

Nota INL n. 2377 del 27 Ottobre 2026 / Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Indicazioni operative

ID 27382 | 28 Ottobre 2026 / Allegato

Oggetto: Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Indicazioni operative.
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L’art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008, in coerenza con la direttiva quadro 89/391/CE, prevede che la formazione sia erogata in occasione “della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro”.

Il precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 conteneva una disposizione transitoria che consentiva di completare il percorso formativo entro sessanta giorni dall’assunzione. Tale previsione è stata, tuttavia, erroneamente intesa come facoltà di differire l’avvio della formazione.

Per superare tale equivoco, il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 ha eliminato la previsione che consentiva il completamento della formazione entro sessanta giorni.

Tanto premesso, acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 11396 del 27/10/2026, al fine di fornire indicazioni operative al personale ispettivo e assicurare uniformità di comportamento, si rappresenta quanto segue.

In caso di sospensione dell'attività imprenditoriale per lavoro nero, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, per ottenere la revoca del provvedimento il datore di lavoro deve regolarizzare sia la posizione contrattuale dei lavoratori, sia gli obblighi di salute e sicurezza ad essi riferiti (formazione e informazione e eventuale sorveglianza sanitaria).

La circolare n. 3/2021, nel paragrafo “Condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione”, stabiliva che “con riferimento alla sospensione adottata per lavoro irregolare è necessaria la regolarizzazione dei lavoratori nonché, come esplicitamente evidenziato dal legislatore in tale occasione, una regolarizzazione anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza”, fornendo indicazioni sulle procedure da seguire ai fini della revoca del provvedimento di sospensione in presenza di lavoratori “a nero”. 

In particolare, la circolare, con riferimento alla disposizione transitoria sopra citata, riteneva sufficiente, ai soli fini della revoca del provvedimento di sospensione, che l’attività formativa del personale da regolarizzare fosse stata “programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni”.

Alla luce di quanto esposto, il contenuto della circolare n. 3/2021 si deve intendere attualizzato nei seguenti termini, con riferimento alla revoca della sospensione e alla conseguente prescrizione: 

- ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, è sufficiente che l’attività formativa sia programmata in modo da concludersi nel più breve tempo possibile; 
- il verbale di prescrizione, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 758/1994, deve fissare, “per la regolarizzazione”, un termine non superiore al tempo tecnicamente necessario per la partecipazione ai corsi di formazione.

Pertanto, nel redigere il verbale di prescrizione finalizzato alla regolarizzazione della violazione, il personale ispettivo non farà più riferimento al termine di 60 giorni.

Settore turistico

L’articolo 1-bis del D.L. 159/2025, convertito con modificazioni dalla L. 198/2025, ha introdotto misure relative alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande i cui all’art. 5 legge 25 agosto 1991, n. 287.

Nello specifico, la disposizione suddetta prevede che, in considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande come definiti dall'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l'eventuale addestramento specifico di cui all'articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.

La norma sopra citata costituisce una deroga, applicabile solo nel caso di lavoratori impiegati nei settori economici espressamente menzionati, a quanto sancito dal d.lgs. 81/2008 all’art. 37, comma 4, lett. a), secondo cui, si ribadisce, la formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.

La norma generale qualifica la formazione e l’addestramento specifico come attività propedeutiche all’impiego del lavoratore. La deroga in esame riguarda, invece, esclusivamente la conclusione di tali attività, prevedendo, per i soli settori produttivi indicati, il termine entro il quale esse devono essere completate.

Ne consegue che l’art. 1-bis del D.L. n. 159/2025 non esonera i datori di lavoro, né gli utilizzatori, delle imprese turistico-ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dall’obbligo di avviare tempestivamente il percorso formativo, ossia in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione, ai sensi dell’art. 37, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008, ma consente che la formazione e l’addestramento specifico, ove previsto, siano completati entro 30 giorni.

Il lavoratore, dunque, può essere adibito all’attività lavorativa anche prima della conclusione dell’intero percorso formativo previsto per tale figura dall’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e disciplinato dall’Accordo Stato-Regioni in materia di formazione del 17 aprile 2025, n. 59/CSR (Formazione generale e Formazione specifica).
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