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Decisione di esecuzione (UE) 2026/2260

Decisione di esec. (UE) 2026/2260

Decisione di esecuzione (UE) 2026/2260 / Condizioni uniformi norme operative allevamento di pollame e suini (UCOL)

ID 27307 | 16 Ottobre 2026 / Allegato

Decisione di esecuzione (UE) 2026/2260 
della Commissione, dell’8 ottobre 2026, recante modalità di applicazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda condizioni uniformi per le norme operative per l’allevamento di pollame e suini [notificata con il numero C(2026) 6899]

C/2026/6899

GU L 2026/2260 del 16.10.2026

_________

Articolo 1 

Le condizioni uniformi per le norme operative di cui all’articolo 70 decies della direttiva 2010/75/UE sono quelle stabilite nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

1. Possono essere utilizzate tecniche diverse da quelle che figurano nell’allegato della presente decisione. In tali casi gli Stati membri convalidano, sulla base di metodi scientificamente consolidati, che l’uso di tali tecniche, quali definite all’articolo 3, punto 10), lettera a), della direttiva 2010/75/UE, garantisce un livello di protezione dell’ambiente, comprese la salute umana e la protezione del clima, almeno equivalente a quello delle tecniche elencate nell’allegato, tenendo conto anche dei sistemi di benessere degli animali riconosciuti a livello di Unione, nazionale o internazionale.

2. Possono essere utilizzate prestazioni ambientali di tecniche elencate nell’allegato della presente decisione diverse da quelle che figurano nelle sezioni 4 e 5 di tale allegato. In tali casi, gli Stati membri convalidano tali prestazioni ambientali sulla base di metodi scientificamente consolidati.

3. Quando si utilizzano tecniche elencate nell’allegato della presente decisione le cui prestazioni ambientali non sono specificate nelle sezioni 4 e 5 di tale allegato, gli Stati membri convalidano le loro prestazioni ambientali.

4. Quando si utilizzano combinazioni di tecniche, gli Stati membri convalidano le prestazioni ambientali di tali combinazioni di tecniche.

5. Gli Stati membri assicurano che tutti i dati sottostanti richiesti dalla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), le metodologie e le ipotesi utilizzate per le convalide effettuate a norma dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo siano pienamente documentati e disponibili al pubblico.

Articolo 3

1. Gli Stati membri possono decidere di utilizzare, in alternativa ai valori massimi delle emissioni di ammoniaca nell’atmosfera di cui all’allegato della presente decisione, un sistema relativo basato su prescrizioni minime di riduzione dell’ammoniaca presso ciascun ricovero zootecnico rispetto a un sistema di riferimento basato su fonti dell’Unione o internazionali. In tal caso gli Stati membri provvedono affinché tale sistema fornisca almeno la stessa riduzione delle emissioni di ammoniaca ottenuta utilizzando i valori massimi delle emissioni di ammoniaca nell’atmosfera stabiliti in tale allegato e si basi su metodi scientificamente consolidati.

2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 assicurano che tutti i dati, richiesti dalla direttiva 2003/4/CE, le metodologie e le ipotesi sottostanti siano pienamente documentati e accessibili al pubblico tramite internet. Essi informano la Commissione in merito all’uso dell’approccio alternativo e ai dati, alle metodologie e alle ipotesi sottostanti.

3. Gli Stati membri che decidono, in alternativa ai valori massimi delle emissioni di ammoniaca nell’atmosfera presso ciascun ricovero zootecnico, di applicare i valori massimi delle emissioni di ammoniaca nell’atmosfera presso tutti i ricoveri zootecnici della stessa azienda agricola garantiscono che non vi sia alcun aumento netto delle emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri in tale azienda agricola.

Articolo 4

La presente decisione si applica come segue:

a) entro 4 anni dall’8 ottobre 2026 per le installazioni di cui all’allegato I bis della direttiva 2010/75/UE aventi una capacità pari o superiore a 600 UBA;

b) entro 5 anni dall’8 ottobre 2026 per le installazioni di cui all’allegato I bis della direttiva 2010/75/UE aventi una capacità pari o superiore a 400 UBA;

c) entro 6 anni dall’8 ottobre 2026 per tutte le altre installazioni di cui all’allegato I bis della direttiva 2010/75/UE.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

[...] Segue in allegato

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