Interpello ambientale 13.10.2026
OGGETTO: articolo 3-septies del D.lgs. 152/2006 - interpello in materia ambientale in ordine alle modalità di gestione e neutralizzazione dei dispositivi airbag nell’ambito delle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso
PREMESSE
Si fa riferimento all’istanza di interpello ambientale ex articolo 3-septies del D.lgs. n. 152 del 2006, acquisita al prot. MASE n. 132877/2026 con cui Confindustria ha richiesto chiarimenti interpretativi in ordine all’applicazione del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e del decreto ministeriale 12 maggio 2016, n. 101 e, in particolare, al trattamento dei sistemi di ritenuta e sicurezza (airbag e pretensionatori) nell’ambito delle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso.
In particolare, viene richiesto “se:
1. debba ritenersi legittimo, ai sensi del combinato disposto del D.lgs. 209/2003 e del D.M. 101/2016, che le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso possano continuare a essere legittimamente effettuate mediante la neutralizzazione degli airbag tramite attivazione direttamente a bordo del veicolo, secondo le specifiche norme ISO 26021, UNI U53002110 e le linee guida IDIS dei costruttori;
2. sia legittimo che il divieto di attivazione e la qualificazione di “rifiuto da pirotecnici” ai sensi dell’art. 8 del D.M. 101/2016 si applichino esclusivamente ai dispositivi che siano stati materialmente rimossi dal veicolo e che non siano destinati alle procedure di revisione per il reimpiego;
3. conseguentemente, l’operatore del centro di raccolta sia pienamente adempiente agli obblighi di legge qualora scelga la via della neutralizzazione a bordo dell’autoveicolo, senza procedere al preventivo o successivo smontaggio fisico dei componenti in parola;
4. la neutralizzazione mediante attivazione a bordo del veicolo esaurisca integralmente gli obblighi di messa in sicurezza previsti dall’Allegato I del D.lgs. 209/2003, consentendo che il dispositivo airbag, una volta reso definitivamente inerte, possa permanere all’interno del veicolo fino alle operazioni di compattazione e successivo conferimento all’impianto di frantumazione”.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento ai quesiti posti, si riporta il quadro normativo applicabile riassunto come segue:
– Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare: l’articolo 208, rubricato “Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”; l’allegato D, riportante l’elenco europeo dei codici dei rifiuti (EER).
– Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che disciplina la gestione dei veicoli fuori uso e, in particolare: l’articolo 3, comma 1, lettera p), recante la definizione di “centro di raccolta”; l’allegato I, recante “Requisiti relativi al centro di raccolta e all’impianto di trattamento dei veicoli fuori uso” e, in particolare, il punto 5, relativo alle operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso, e il punto 6, relativo alle attività di demolizione.
– D.M. 12 maggio 2016, n. 101, e, in particolare, l’articolo 8, commi 2 e 3.
– Regolamento (UE) 2026/1738 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 luglio 2026, relativo ai requisiti di circolarità per la progettazione dei veicoli e alla gestione dei veicoli fuori uso, che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2019/1020 e (UE) 2023/1542 e abroga le direttive 2000/53/CE e 2005/64/CE.
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Al fine di fornire i chiarimenti richiesti, tenuto conto del quadro normativo sopraesposto, del parere tecnico reso dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) su un quesito di analogo contenuto, acquisito con nota prot. n. 198325 del 24 ottobre 2025, nonché degli esiti dell’istruttoria condotta, si rappresenta quanto segue.
Nel merito, si evidenzia preliminarmente che questo Ministero ha già fornito indicazioni alle associazioni degli autodemolitori in ordine alle modalità di gestione della tipologia di rifiuti in esame, con l’allegata nota prot. n. 12216 del 12 agosto 2016, ai cui contenuti si rimanda integralmente.
Le indicazioni contenute nella richiamata nota ministeriale trovano fondamento nella ricostruzione normativa di seguito illustrata.
L’Allegato D del decreto legislativo n. 152 del 2006 individua, nel sub capitolo 16 01 relativo ai rifiuti derivanti dalla demolizione dei veicoli fuori uso, gli airbag con il codice EER 16 01 10* (componenti esplosivi, ad esempio “airbags”) e li classifica come rifiuti pericolosi. La gestione di tali rifiuti deve essere effettuata in impianti di trattamento autorizzati ai sensi dell’articolo 208 del medesimo decreto legislativo.
Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, costituisce l’attuale norma di riferimento per la gestione dei veicoli fuori uso. In particolare, stabilisce che i centri di raccolta di cui all’art. 3, comma 1, lett. p), effettuino almeno le operazioni di messa in sicurezza e di demolizione del veicolo fuori uso.
In coerenza con la direttiva 2000/53/CE, l’articolo 6 del medesimo decreto legislativo detta le prescrizioni per il trattamento dei veicoli fuori uso, rinviando alle disposizioni contenute nell’allegato I.
Con riferimento alle operazioni di messa in sicurezza, il punto 5.1, lettera c), del citato allegato I prevede “la rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag”. La disposizione consente, pertanto, di neutralizzare gli airbag mediante attivazione direttamente a bordo del veicolo.
La gestione degli airbag è altresì disciplinata dall’articolo 8 del decreto ministeriale n. 101 del 2016. In particolare, il comma 2 dispone che “gli articoli pirotecnici per autoveicoli, qualora rimossi durante le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso, costituiscono rifiuti da pirotecnici”, il cui smaltimento è posto a carico dei gestori dei centri di raccolta dei veicoli fuori uso.
Il comma 3 del medesimo articolo 8 dispone, inoltre, che gli airbag siano neutralizzati prima della rimozione dal veicolo e successivamente depositati presso i centri di raccolta ai fini dell’avvio a smaltimento. La disposizione vieta, altresì, l’attivazione nei centri di raccolta dei dispositivi già rimossi dal veicolo.
Alla luce del quadro normativo richiamato, con riferimento al primo quesito si ritiene che la neutralizzazione degli airbag e dei pretensionatori possa essere effettuata mediante attivazione direttamente a bordo del veicolo, secondo le norme ISO 26021 e UNI U53002110 e con quanto espressamente stabilito dai costruttori, conformemente al combinato disposto del decreto legislativo n. 209 del 2003 e del decreto ministeriale n. 101 del 2016.
In merito al secondo quesito, inerente all’ambito di applicazione del divieto di attivazione e la qualificazione come “rifiuti da pirotecnici” dei dispositivi rimossi dal veicolo e non destinati al reimpiego, si richiama la citata nota ministeriale del 12 agosto 2016. In tale sede è stato infatti chiarito che il divieto previsto dall’articolo 8, comma 3, del decreto ministeriale n. 101 del 2016 riguarda esclusivamente i “dispositivi rimossi dal veicolo per i quali l’eventuale attivazione, anche accidentale, all’esterno del veicolo potrebbe comportare rischi per l’ambiente e la salute oltre che per l’incolumità pubblica e la sicurezza sul lavoro”.
La medesima nota precisa, inoltre, che i “dispositivi quando rimossi dall’autoveicolo e non destinati ad essere reimpiegati ovvero ceduti ai soggetti di cui all’articolo 15, comma 8 del citato decreto 209/2003 per essere utilizzati come parti di ricambio se sottoposti alle operazioni di revisione, devono essere gestiti come rifiuti da pirotecnici, ai sensi del d.m. 101/2016”.
Con riferimento ai quesiti 3 e 4, relativi agli obblighi dei centri di raccolta nella gestione degli airbag neutralizzati a bordo del veicolo fuori uso, si evidenzia preliminarmente che il codice EER 16 01 06 può essere attribuito ai veicoli fuori uso qualora “non contenenti liquidi né altre componenti pericolose”.
Conseguentemente, in considerazione di quanto disposto dall’articolo 8 del decreto ministeriale n. 101 del 2016 secondo cui gli airbags, qualora rimossi a seguito della neutralizzazione, continuano a mantenere la classificazione di rifiuti pericolosi, il codice EER non pericoloso 16.01.06 può essere attribuito esclusivamente ai veicoli fuori uso privati delle componenti pericolose, compresi gli airbag.
Stante quanto sopra, la neutralizzazione degli airbag a bordo del veicolo assolve gli obblighi di messa in sicurezza posti a carico degli operatori dei centri di raccolta, ma non esaurisce quelli connessi alle successive operazioni di demolizione, nell’ambito delle quali tali dispositivi devono essere rimossi. Tale obbligo discende dal punto 6 dell’allegato I del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che include tra le operazioni di demolizione la rimozione, la separazione e il deposito dei materiali o dei componenti pericolosi, al fine di preservarne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero e allo scopo di evitare la contaminazione dei rifiuti destinati alle successive fasi di trattamento.
Per completezza si richiama il Regolamento (UE) 2026/1738 dell’8 luglio 2026, che abroga la direttiva 2000/53/CE ed è applicabile, quanto agli obblighi di trattamento, a decorrere dal 1° settembre 2028. L’Allegato VIII, parte B, del regolamento stabilisce gli obblighi minimi di depurazione dei veicoli fuori uso, prevedendo, al punto 2, la neutralizzazione o la rimozione delle parti pirotecniche degli airbag e delle parti pirotecniche delle cinture di sicurezza e, al punto 3, lettera a), la neutralizzazione degli airbag e degli altri componenti potenzialmente esplosivi.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.
[...] Segue in allegato