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Interpello ambientale 23.09.2026 / Spedizioni transfrontaliere di rifiuti

Interpello ambientale 23.09.2026 / Spedizioni transfrontaliere di rifiuti

Interpello ambientale 23.09.2026 / Spedizioni transfrontaliere di rifiuti

ID 27147 | 23 Settembre 2026 / Allegato

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o provi o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le città metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica può fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 23.09.2026

OGGETTO: Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006 relativo alle modalità di attuazione dei principi di prossimità e  autosufficienza nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti alla luce del Regolamento (UE) 2024/1157

QUESITO

Con istanza di interpello è stato richiesto a questo Ministero di fornire chiarimenti sulle modalità di attuazione dei principi di prossimità e di autosufficienza nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti alla luce del regolamento (UE) 2024/1157. In particolare:

1. Se la mera consultazione della banca dati pubblica del Catasto Rifiuti ISPRA può ritenersi giuridicamente e tecnicamente sufficiente ad assolvere l'obbligo istruttorio in capo all'autorità competente di spedizione finalizzato ad attestare l'indisponibilità di impianti di smaltimento a livello nazionale oppure se è necessario espletare formale indagine coinvolgendo tutte le Autorità nazionali competenti al rilascio dei titoli autorizzativi;
2. fermo restando il punto 1, se si può pretendere che il notificatore esibisca formali e comprovati dinieghi scritti da parte dei gestori degli impianti nazionali censiti;
3. quali sono i criteri minimi e gli standard documentali omogenei che le Regioni italiane devono richiedere ai notificatori per ritenere assolto l'onere della prova circa la non fattibilità tecnica e la non sostenibilità economica del recupero all'interno del territorio nazionale;
4. quali sono le linee di indirizzo per l'espletamento coordinato del principio di prossimità in ipotesi di rifiuti destinati al recupero all'estero (art. 12 del Regolamento) e come dovranno essere strutturate le eventuali obiezioni regionali all'interno del nuovo sistema digitale centralizzato DIWASS.

[...]

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Le seguenti considerazioni vengono rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del D.lgs. 152/2006.

L’articolo 11 del regolamento (UE) 2024/1157 sulle spedizioni di rifiuti (di seguito Regolamento), recante “Condizioni per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento”, subordina il rilascio dell’autorizzazione da parte delle autorità competenti di spedizione e destinazione al verificarsi di alcune condizioni. Tra queste, il notificatore deve dimostrare che:

i) i rifiuti non possono essere recuperati in modo tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile o devono essere smaltiti a causa di obblighi giuridici a norma del diritto dell’Unione o di quello internazionale;
ii) i rifiuti non possono essere smaltiti in modo tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile nel paese in cui sono stati prodotti;
iii) la spedizione pianificata o lo smaltimento pianificato è conforme alla gerarchia dei rifiuti e ai principi di prossimità e autosufficienza, come stabilito dalla direttiva 2008/98/CE, e i relativi rifiuti sono gestiti in modo ecologicamente corretto a norma dell’articolo 59;

Tale articolo, tuttavia, non individua in maniera dettagliata la documentazione che il notificatore deve produrre a supporto di tali dimostrazioni, né stabilisce criteri uniformi e vincolanti circa il livello di approfondimento istruttorio richiesto alle autorità competenti. Ne consegue che la valutazione circa l’idoneità degli elementi forniti dal notificatore è rimessa alla discrezionalità delle autorità competenti preposte al rilascio dell’autorizzazione.

In tale contesto, può verificarsi che sia le diverse autorità competenti operanti sul territorio nazionale, sia le autorità competenti degli altri Stati membri adottino approcci istruttori non coincidenti con richiesta di documentazione diversa o elementi probatori più o meno dettagliati, a scapito dell’armonizzazione del procedimento sia a livello nazionale che unionale.

Tale circostanza non implica di per sé una scorretta applicazione della disposizione in parola da parte delle autorità competenti ma riflette semplicemente il carattere discrezionale delle valutazioni richieste, al fine di accertare che le condizioni previste siano effettivamente soddisfatte.

Resta fermo, comunque, l’obbligo del notificatore di rispettare le richieste dell’autorità competente di uno Stato membro anche laddove le stesse siano dettate da un’interpretazione più stringente della normativa, senza poter invocare la circostanza per cui altre autorità competenti adottano procedure meno rigorose e richiedono informazioni e documentazione meno dettagliate.

Alla luce di ciò, si prende comunque atto delle difficoltà operative derivanti dall’assenza di procedure armonizzate finalizzate all’attuazione del suddetto articolo 11 e si condivide
l’esigenza di una maggiore uniformità applicativa sulla base di orientamenti condivisi tra le autorità competenti.

[...] Segue in allegato

Fonte: MASE

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