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Introduzione di sistemi di IA ad alto rischio / Impatto e obblighi nei luoghi di lavoro

Sistemi di IA ad alto rischio / Impatto e obblighi nei luoghi di lavoro Note

Sistemi di IA ad alto rischio | Impatto e obblighi nei luoghi di lavoro / Note Sett. 2026 

ID 27139 | 22 Settembre 2026 / Note complete in allegato

Un sistema di Intelligenza Artificiale ad alto rischio è un software o un modello di IA che, in base al Regolamento Europeo sull'IA (AI Act - Regolamento UE 2024/1689), ha un potenziale impatto significativo di arrecare danno alla salute, alla sicurezza, ai diritti fondamentali delle persone, all'ambiente o allo Stato di diritto.

L'AI Act adotta un approccio basato sul rischio (risk-based approach): più è elevato il rischio dell'applicazione, più sono severi i requisiti legali e di conformità richiesti a produttori, fornitori e utilizzatori.

Per poter essere immesso sul mercato europeo o utilizzato in azienda, un sistema ad alto rischio deve rispettare requisiti stringenti:

- Sistema di gestione dei rischi: Mappatura e mitigazione continua dei rischi per tutto il ciclo di vita.
- Qualità dei dati: Assenza di bias e pregiudizi nei dataset di addestramento.
- Trasparenza: Documentazione tecnica dettagliata e istruzioni chiare per chi lo utilizza.
- Supervisione umana (Human-in-the-loop): Progettazione che consenta sempre a un essere umano di intervenire, correggere o interrompere il sistema.
- Cybersicurezza e accuratezza: Garanzie elevate contro errori, attacchi informatici e allucinazioni del sistema.

L’introduzione di un sistema di Intelligenza Artificiale ad alto rischio nei contesti lavorativi pone in capo al Datore di Lavoro una specifica "posizione di garanzia", strutturata su un doppio binario normativo: da un lato le prescrizioni inderogabili del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro), dall'altro gli obblighi europei previsti dal Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) e consolidati dalle Linee Guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (D.M. 180/2025).

Gli adempimenti e gli obblighi fondamentali che il Datore di Lavoro è tenuto ad adempiere, riguardano:

- Obbligo indelegabile di Valutazione dei Rischi e Aggiornamento del DVR

Ai sensi degli Artt. 17 e 29 del D.Lgs. 81/2008, la valutazione di tutti i rischi e la redazione/aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) costituiscono un obbligo personale e indelegabile del Datore di Lavoro. L'adozione dell'IA ad alto rischio rappresenta una modifica sostanziale dell'organizzazione del lavoro che impone la rielaborazione immediata del DVR prima dell'entrata in funzione del sistema. Il DVR deve valutare espressamente i rischi psicosociali (tecnostress, ansia da monitoraggio algoritmico), i rischi ergonomici (sovraccarico cognitivo, cadenze di lavoro vincolate) e i rischi tecnologici (automation bias, over-reliance ed errori/allucinazioni del software).

- Garantire la Supervisione Umana Effettiva (Human-in-the-Loop)

In conformità all'Art. 14 del Regolamento UE 2024/1689 e ai principi generali di prevenzione ex Art. 15 D.Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro ha la responsabilità organizzativa di garantire che il sistema di IA non agisca in autonomia decisionale assoluta. Deve individuare e nominare formalmente personale umano dotato delle adeguate competenze tecnologiche e dell'autorità organizzativa necessaria per supervisionare il sistema. Le procedure interne devono consentire agli operatori umani di comprendere l'output dell'IA, di disattenderlo o modificarlo (override) e, in caso di pericolo, di azionare meccanismi di arresto di emergenza. Inoltre, nessun provvedimento disciplinare, modifica peggiorativa di mansione o licenziamento può essere generato o applicato in via meramente automatizzata da un algoritmo.

Consultazione Obbligatoria delle Rappresentanze (RLS/RLST)

Ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro ha l'obbligo di consultare preventivamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS o RLST) in merito all'introduzione delle nuove tecnologie e all'impatto che esse avranno sulla salute, sulla sicurezza e sull'organizzazione del lavoro. Il verbale di consultazione del RLS costituisce un allegato necessario del DVR integrato.

Obbligo di Trasparenza, Informazione e Formazione

In applicazione degli Artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, dell'Art. 4 dell'AI Act (alfabetizzazione sull'IA) e dell'Art. 26 par. 11 dell'AI Act, prima che un sistema di IA ad alto rischio sia messo in servizio sul luogo di lavoro, il Datore di Lavoro deve informare chiaramente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti che saranno soggetti all'uso del sistema. Inoltre, deve essere erogato un percorso di formazione specifico sul funzionamento dell'IA, sul riconoscimento di possibili distorsioni o errori dell'algoritmo, sulla gestione del tecnostress e sul corretto esercizio del controllo umano, evitando l'affidamento acritico alla macchina.

Coinvolgimento e Coordinamento della Squadra della Prevenzione

Il Datore di Lavoro deve promuovere la cooperazione attiva tra i soggetti del sistema aziendale di prevenzione:

- RSPP: Per l'analisi tecnica dei pericoli e la definizione delle misure di mitigazione.
- Medico Competente (Art. 25 D.Lgs. 81/2008): Per l'adeguamento dei protocolli di Sorveglianza Sanitaria, inserendo screening clinici specifici volti a rilevare precocemente indicatori di stress lavoro-correlato, affaticamento visivo o disturbi ergo-posturali correlati all'uso dell'IA.

Conformità alla Privacy e allo Statuto dei Lavoratori

L'introduzione dell'IA richiede una valutazione di conformità incrociata che il Datore di Lavoro deve coordinare la valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA ex Art. 35 GDPR) e FRIA (Art. 27 Regolamento UE 2024/1689):

- Svolgere e documentare la valutazione d'impatto sulla privacy e sui diritti fondamentali dei lavoratori prima dell'attivazione del software.
- Accordo Sindacale / Autorizzazione ITL (Art. 4 L. 300/1970 - Statuto dei Lavoratori): Qualora il sistema di IA ad alto rischio consenta, anche solo indirettamente, il controllo a distanza dell'attività dei dipendenti o ne analizzi i dati di prestazione, il Datore di Lavoro ha l'obbligo tassativo di stipulare un preventivo accordo collettivo con le rappresentanze sindacali (RSU/RSA) o, in mancanza, richiedere l'autorizzazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).

[...]

Riferimenti Normativi Principali

D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro)

Art. 15, c. 1, lett. d) e r): Rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro e sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso.
Art. 17, c. 1, lett. a): Obbligo indelegabile del Datore di Lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza.
Art. 28, c. 1: La valutazione deve riguardare tutti i rischi, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (es. stress lavoro-correlato, fattori ergonomici e organizzativi, impatto dei sistemi automatizzati/algoritmici).
Art. 29, c. 3 (Rielaborazione della valutazione): Obbligo di aggiornamento del DVR in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 36 e Art. 37: Obbligo di informazione, formazione e addestramento adeguato dei lavoratori sulle nuove tecnologie e sulle modalità d'uso in sicurezza.
Art. 50, c. 1, lett. b): Consultazione preventiva e obbligatoria del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST).

Regolamento UE 2024/1689 (AI Act)

Articolo 6 e Allegato III: Definizione e classificazione dei sistemi di IA ad alto rischio (in particolare il Punto 4 dell'Allegato III: sistemi usati nell'ambito dell'occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo).
Articolo 14: Requisiti di supervisione umana (Human-in-the-loop) per i sistemi ad alto rischio.
Articolo 26: Obblighi specifici per i soggetti che dispiegano (deployers) sistemi di IA ad alto rischio nei luoghi di lavoro (informazione ai lavoratori e ai loro rappresentanti prima della messa in servizio).

Normativa sulla Privacy e Statuto dei Lavoratori

Art. 4 Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori): Divieto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori (salvo accordo sindacale o autorizzazione dell'ITL per esigenze organizzative/produttive, sicurezza del lavoro o tutela del patrimonio).
Art. 35 GDPR (UE 2016/679): Obbligo di effettuare la Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) prima di trattare dati con nuove tecnologie algoritmiche/IA su larga scala o con decisioni

[...]

Classificazione sistemi di IA ad alto rischio

Articolo 6 e Allegato III (Punto 4) Regolamento UE 2024/1689: Classificazione dei sistemi di IA ad alto rischio, con specifico riferimento all'ambito dell'occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo.

Classificazione sistemi di IA ad alto rischio
Schema 2 - Classificazione dei sistemi di IA ad alto rischio

Regolamento UE 2024/1689 (AI Act)

Articolo 6 Regole di classificazione per i sistemi di IA ad alto rischio

L'articolo 6, paragrafo 1, e i corrispondenti obblighi di cui al Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) si applicano a decorrere dal 2 agosto 2027

1. A prescindere dal fatto che sia immesso sul mercato o messo in servizio indipendentemente dai prodotti di cui alle lettere a) e b), un sistema di IA è considerato ad alto rischio se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) il sistema di IA è destinato a essere utilizzato come componente di sicurezza di un prodotto, o il sistema di IA è esso stesso un prodotto, disciplinato dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I;

b) il prodotto, il cui componente di sicurezza a norma della lettera a) è il sistema di IA, o il sistema di IA stesso in quanto prodotto, è soggetto a una valutazione della conformità da parte di terzi ai fini dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di tale prodotto ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I.

1 bis. Ai fini del presente regolamento, compreso il paragrafo 1 del presente articolo, i sistemi di IA utilizzati esclusivamente per aspetti non legati alla sicurezza come assistenza agli utenti, ottimizzazione delle prestazioni, efficienza dei servizi, automazione o praticità o controllo della qualità non sono considerati componenti di sicurezza.

1 ter. In deroga al paragrafo 1 bis, i sistemi di IA il cui guasto o malfunzionamento metterebbe a rischio la salute e la sicurezza sono considerati componenti di sicurezza.

1 quater. Un prodotto che deve essere sottoposto a una valutazione della conformità da parte di terzi esclusivamente a causa di rischi diversi da quelli per la salute e la sicurezza, in particolare i rischi relativi alla distribuzione dello spettro radio o alle interferenze elettromagnetiche che non incidono sulla salute e sulla sicurezza, non è considerato conforme alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera b).

2. Oltre ai sistemi di IA ad alto rischio di cui al paragrafo 1, sono considerati ad alto rischio anche i sistemi di IA di cui all'allegato III.

3. In deroga al paragrafo 2, un sistema di IA di cui all’allegato III non è considerato ad alto rischio se non presenta un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche, anche nel senso di non influenzare materialmente il risultato del processo decisionale.

Il primo comma si applica quando è soddisfatta almeno una qualsiasi delle condizioni seguenti:

a) il sistema di IA è destinato a eseguire un compito procedurale limitato;

b) il sistema di IA è destinato a migliorare il risultato di un'attività umana precedentemente completata;

c) il sistema di IA è destinato a rilevare schemi decisionali o deviazioni da schemi decisionali precedenti e non è finalizzato a sostituire o influenzare la valutazione umana precedentemente completata senza un'adeguata revisione umana; o

d) il sistema di IA è destinato a eseguire un compito preparatorio per una valutazione pertinente ai fini dei casi d'uso elencati nell'allegato III.

Fatto salvo il primo comma, un sistema di IA di cui all'allegato III è sempre considerato ad alto rischio qualora esso effettui profilazione di persone fisiche.

4. Un fornitore che ritiene che un sistema di IA di cui all'allegato III non sia ad alto rischio ne documenta la valutazione prima che tale sistema sia immesso sul mercato oppure messo in servizio. Tale fornitore è soggetto all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 49, paragrafo 2. Su richiesta delle autorità nazionali competenti, il fornitore mette a disposizione la documentazione relativa alla valutazione.

5. Dopo aver consultato il consiglio europeo per l'intelligenza artificiale («consiglio per l'IA»), ed entro il 2 febbraio 2026, la Commissione fornisce orientamenti che specificano l'attuazione pratica del presente

articolo in linea con l'articolo 96, insieme a un elenco esaustivo di esempi pratici di casi d'uso di sistemi di IA ad alto rischio e non ad alto rischio.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 97 al fine di modificare il paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo aggiungendo nuove condizioni a quelle ivi stabilite, oppure modificandole, qualora vi siano prove concrete e affidabili dell'esistenza di sistemi di IA che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato III ma non presentano un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche.

7. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 97 al fine di modificare il paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo sopprimendo qualsiasi condizione ivi stabilita, qualora vi siano prove concrete e affidabili che è necessario al fine di mantenere il livello di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali previsto dal presente regolamento.

8. Eventuali modifiche alle condizioni di cui al paragrafo 3, secondo comma, adottate in conformità dei paragrafi 6 e 7 del presente articolo non riducono il livello globale di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali nell'Unione previsto dal presente regolamento e garantiscono la coerenza con gli atti delegati adottati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, e tengono conto degli sviluppi tecnologici e del mercato.

Regolamento UE 2024/1689 (AI Act)

ALLEGATO III
Sistemi di IA ad alto rischio di cui all'articolo 6, paragrafo 2

I sistemi di IA ad alto rischio a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, sono i sistemi di IA elencati in uno dei settori indicati di seguito.

1. Biometria, nella misura in cui il pertinente diritto dell'Unione o nazionale ne permette l'uso:
a) i sistemi di identificazione biometrica remota.
Non vi rientrano i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per la verifica biometrica la cui unica finalità è confermare che una determinata persona fisica è la persona che dice di essere;
b) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per la categorizzazione biometrica in base ad attributi o caratteristiche sensibili protetti basati sulla deduzione di tali attributi o caratteristiche;
c) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per il riconoscimento delle emozioni.

2. Infrastrutture critiche: i sistemi di IA destinati a essere utilizzati come componenti di sicurezza nella gestione e nel funzionamento delle infrastrutture digitali critiche, del traffico stradale o nella fornitura di acqua, gas, riscaldamento o elettricità.

3. Istruzione e formazione professionale:
a) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per determinare l'accesso, l'ammissione o l'assegnazione di persone fisiche agli istituti di istruzione e formazione professionale a tutti i livelli;
b) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare i risultati dell'apprendimento, anche nei casi in cui tali risultati sono utilizzati per orientare il processo di apprendimento di persone fisiche in istituti di istruzione o formazione professionale a tutti i livelli;
c) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare il livello di istruzione adeguato che una persona riceverà o a cui potrà accedere, nel contesto o all'interno di istituti di istruzione o formazione professionale a tutti i livelli;
d) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per monitorare e rilevare comportamenti vietati degli studenti durante le prove nel contesto o all'interno di istituti di istruzione e formazione professionale a tutti i livelli.

4. Occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo:
a) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per l'assunzione o la selezione di persone fisiche, in particolare per pubblicare annunci di lavoro mirati, analizzare o filtrare le candidature e valutare i candidati;
b) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per adottare decisioni riguardanti le condizioni dei rapporti di lavoro, la promozione o cessazione dei rapporti contrattuali di lavoro, per assegnare compiti sulla base del comportamento individuale o dei tratti e delle caratteristiche personali o per monitorare e valutare le prestazioni e il comportamento delle persone nell'ambito di tali rapporti di lavoro.

[...] Segue

Checklist operativa e obblighi derivanti per l'azienda

Scheda di Analisi: Aggiornamento del DVR ed adempimenti connessi

Checklist operativa e obblighi derivanti per l'azienda

[...] Segue in allegato

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