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Nota INL n. 1829 del 10 agosto 2026

Nota INL n. 1829 del 10 agosto 2026 / Revisione di un provvedimento di interdizione post partum

Nota INL n. 1829 del 10 agosto 2026 / Revisione di un provvedimento di interdizione post partum

ID 26994 | 31 Agosto 2026 / Allegato

Nota INL n. 1829 del 10 agosto 2026
Oggetto: richiesta di parere - chiarimenti in ordine alla richiesta di “revisione” di un provvedimento di interdizione post partum.

Con riferimento alla richiesta di parere concernente la corretta applicazione dell’articolo 17, comma 5, Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), si osserva quanto segue.

L’istituto dell’interdizione post partum costituisce una misura di tutela della lavoratrice madre prevista dal Decreto Legislativo citato, finalizzata a garantire la salvaguardia della salute della donna e del bambino nel periodo successivo alla nascita fino al compimento del settimo mese di età. Tale forma di astensione dal lavoro trova il proprio fondamento negli articoli 6, 7 e 17 del citato decreto e opera nei casi in cui la lavoratrice, dopo il parto, sia adibita a mansioni o esposta a condizioni lavorative incompatibili con il suo stato di puerpera o con il periodo di allattamento e non sia possibile adottare adeguate misure organizzative idonee ad eliminare il rischio.

L’adozione del provvedimento presuppone la contemporanea sussistenza di due condizioni essenziali: da un lato, l’accertamento che le condizioni ambientali o le mansioni svolte risultino pregiudizievoli per la salute della lavoratrice o del bambino; dall’altro, l’impossibilità oggettiva di adibire la lavoratrice ad altre mansioni compatibili e prive di rischio. Soltanto qualora non sia possibile né eliminare il rischio mediante interventi organizzativi né procedere al cambio di mansione, trova applicazione la misura dell’interdizione dal lavoro.

Pertanto, ricevuta l’istanza, l’attività istruttoria - svolta dall’Ispettorato territorialmente competente - è diretta ad accertare la reale esposizione della lavoratrice a fattori di rischio, la natura delle mansioni esercitate e l’effettiva impossibilità di una diversa collocazione lavorativa. All’esito di tale valutazione, effettuata anche sulla base degli elementi resi dalle parti, qualora risultino integrati i requisiti previsti dall’articolo 17, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. n. 151/2001, l’Amministrazione emana il provvedimento di interdizione post partum. (cfr. Nota INL n. 5944 dell’8 luglio 2025).

In via preliminare, appare opportuno precisare che la qualificazione del provvedimento di interdizione ex art. 17 del d.lgs. n. 151/2001 quale atto "definitivo" deve essere interpretata alla luce delle categorie proprie del diritto amministrativo. In senso tecnico, infatti, un provvedimento è definitivo quando rispetto ad esso risultano esauriti i rimedi amministrativi ordinari e, segnatamente, non è più esperibile il ricorso gerarchico ordinario, sia perché emanato da un'autorità priva di superiore gerarchico, sia perché la legge attribuisce espressamente carattere definitivo all'atto, sia, infine, perché gli eventuali rimedi amministrativi previsti dall'ordinamento sono stati già esperiti o non sono più proponibili.

Nel caso di specie, il provvedimento di interdizione post partum presenta - per espressa disposizione di legge - natura di atto conclusivo e definitivo del procedimento amministrativo, poiché costituisce la determinazione finale con la quale l’Ispettorato Territoriale del Lavoro accerta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 17 del d.lgs. n. 151/2001 e dispone la conseguente astensione dal lavoro della lavoratrice, producendo immediatamente i propri effetti giuridici.

Tuttavia, la definitività dell'atto segna l'esaurimento dei rimedi amministrativi ordinari ma non comporta il venir meno del potere/dovere dell'amministrazione di riesaminare il proprio operato attraverso gli strumenti di autotutela previsti dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990, sussistendone i presupposti, e la cui scelta dovrà essere operata dall’ufficio che ha adottato l’atto, sulla base della tipologia di vizio riscontrato.

Resta inteso che l'esercizio del potere di autotutela richiede una ponderazione comparativa tra l'interesse pubblico alla sua rimozione o revisione e l'affidamento ingenerato nei soggetti che hanno confidato sugli effetti da esso prodotti.

Da ultimo si segnala, laddove si intendesse percorrere la strada dell’annullamento dell’atto, che la giurisprudenza ha chiarito che, sebbene di regola l'annullamento ha effetti ex tunc sul provvedimento risultato illegittimo, quando la sua applicazione risulti incongrua e manifestamente ingiusta, tale regola deve poter trovare una deroga attraverso la limitazione parziale/totale della retroattività degli effetti o con la loro decorrenza ex nunc. In particolare, si è affermato che la normativa sostanziale e quella processuale non dispongono l'inevitabilità della retroattività degli effetti dell'annullamento di un atto in sede amministrativa o giurisdizionale (cfr. Sentenza CdS n. 2755 del 2011).

[...]

Fonte: INL

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