
Bozza di Regolamento / Produttori di imballaggi: requisiti registrazione e obblighi di rendicontazione
ID 26886 | 12 Agosto 2026 / Allegati
Il 6 agosto 2026, la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica su una bozza di regolamento di attuazione del regolamento (UE) 2025/40 relativo agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio, con l'obiettivo principale di stabilire formati di registrazione e requisiti di segnalazione armonizzati per i registri dei produttori.
I. Requisiti per la registrazione (Allegato I)
Al momento della registrazione, i produttori (o le loro organizzazioni di responsabilità dei produttori, rappresentanti autorizzati) devono fornire le seguenti informazioni:
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Sezione
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Contenuto
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Parte A
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Informazioni di base sul produttore: nome, forma giuridica, indirizzo, partita IVA/partita IVA, marchi, recapiti, ecc.
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Parte B
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Modalità di adempimento della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) da parte del produttore: Autoconformità o delega a un'Organizzazione per la Responsabilità del Produttore (PRO), con allegati i relativi documenti di autorizzazione.
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Parte C
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Certificato di conformità rilasciato dall'Organizzazione per la Responsabilità del Produttore
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Parte D
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Informazioni sul rappresentante autorizzato (per i produttori extra UE): nome, indirizzo, codice fiscale, produttore/i rappresentato/i, ecc.
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Requisiti principali: Le informazioni devono essere inviate elettronicamente, consentendo l'elaborazione completamente automatizzata e la verifica dei lotti. Qualora all'interno di uno Stato membro siano presenti più sistemi di gestione dei rifiuti di imballaggio, è necessaria una registrazione separata per ciascuno di essi.
II. Obblighi di rendicontazione (Allegato II)
I produttori devono comunicare annualmente i dati relativi al posizionamento degli imballaggi e al trattamento dei rifiuti, utilizzando moduli diversi a seconda del volume di produzione:
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Sezione
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Applicabilità
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Contenuto del report
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Parte A
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Produttori che collocano ≥10 tonnellate/anno
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Report dettagliato in base al peso degli imballaggi immessi sul mercato, classificati per materiale principale (vetro, carta/cartone, ferro, alluminio, varie materie plastiche, legno, tessuti, ceramica e altre 23 categorie).
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Parte B
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Produttori che collocano <10 tonnellate/anno
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Segnalazione semplificata con categorie di materiali più ampie
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Parte C
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Tutte le parti interessate
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Quantità di bottiglie di plastica monouso e contenitori metallici per bevande (capacità ≤3 litri) raccolti separatamente, distinguendo se inclusi o meno in un sistema di cauzione.
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Parte D
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Tutte le parti interessate
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Quantità di rifiuti di imballaggio di vario tipo raccolti all'interno dello Stato membro
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Parte E
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Tutte le parti interessate
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Quantità di rifiuti di imballaggio smaltiti, recuperati e riciclati all'interno dell'UE
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Parte F
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Tutte le parti interessate
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Quantità di rifiuti di imballaggio smaltiti, recuperati e riciclati al di fuori dell'UE
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Regole fondamentali:
- I materiali compositi devono essere classificati in base al loro componente principale (il materiale con la percentuale in peso più elevata), ma deve essere riportato anche il peso di ciascun materiale costituente.
- I dati devono essere basati sulla documentazione tecnica del prodotto o su una descrizione completa equivalente (collegata ai requisiti di valutazione della conformità dell'UE).
- Se il prodotto possiede già un Passaporto Digitale del Prodotto (ad esempio, conforme al Regolamento (UE) 2024/1781), può essere utilizzato direttamente per fornire le informazioni di registrazione.
Il periodo di consultazione per questa bozza termina il 10 settembre 2026. Sebbene la bozza non sia stata ancora formalmente adottata, dato che il Regolamento (UE) 2025/40 sulle politiche di protezione dei consumatori (PPWR) è già in vigore, le imprese dovrebbero iniziare immediatamente i seguenti preparativi:
- Effettuare un inventario dei volumi di imballaggio attualmente collocati in ciascuno Stato membro dell'UE per determinare se si verifica la soglia delle 10 tonnellate.
- Valutare le opzioni per la creazione di un rappresentante autorizzato (per le imprese extra UE, valutare la possibilità di istituire un rappresentante unificato in un paese chiave del mercato).
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