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Decreto MASE n. 194 del 18 giugno 2026

Decreto MASE n. 194 del 18 giugno 2026 - FER X

Decreto MASE n. 194 del 18 giugno 2026 - FER X (in vigore dal 7 agosto 2026)

ID 26851 | 07 Agosto 2026

6 agosto 2026 - Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza 18 giugno 2026 recante "Meccanismo di supporto a regime per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199".

Pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica il decreto FER X a regime.

Da venerdì 7 agosto 2026, il provvedimento è formalmente in vigore.

L’atto della pubblicazione, a firma del ministro Gilberto Pichetto, fa seguito al via libera della Corte dei Conti, che segue la decisione della Commissione europea dell’8 giugno scorso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura di aiuto, ritenendola compatibile con il mercato interno.

Sono destinatari del FerX gli impianti solari fotovoltaici, eolici, idroelettrici e quelli di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione. Il decreto prevede un contingente massimo di 37,15 gigawatt di nuova capacità rinnovabile.

A breve seguirà la pubblicazione delle regole operative per l’avvio della fase di qualifica preliminare degli impianti che parteciperanno alle prime procedure competitive.
__________

Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021, ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato, attraverso la definizione di un meccanismo di supporto che ne promuova l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, coerentemente con gli obiettivi di sicurezza e adeguatezza del sistema elettrico.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce le modalità e le condizioni in base alle quali possono accedere al meccanismo di supporto le seguenti tipologie di impianto:
a) impianti solari fotovoltaici;
b) impianti eolici;
c) impianti idroelettrici;
d) impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.

3. Il presente decreto cessa di applicarsi il 31 dicembre 2030 ovvero, per gli impianti di potenza inferiore o uguale a 1 MW, fermo restando quanto previsto all'articolo 16, comma 2, decorsi sessanta giorni dalla data in cui è raggiunto un contingente di potenza pari a 10 GW, qualora tale data risulti anteriore rispetto al termine del 31 dicembre 2030.

4. Il GSE comunica tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il raggiungimento della data di cui al comma 3, provvedendo al contempo a darne notizia sul proprio sito internet.
...
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