Decreto 11 gennaio 2013

Decreto 11 gennaio 2013
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ID 26794 | 31 Luglio 2026 / Allegato
Comunicazione della Commissione - Documento di orientamento sul regime generale di protezione delle specie di uccelli - articoli 5 e 9 della direttiva Uccelli
(GU C/2026/4094 del 31.7.2026)
La direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (direttiva Uccelli) è un pilastro fondamentale della politica ambientale dell’UE. Con essa l’UE afferma il proprio impegno a favore della conservazione della biodiversità a livello mondiale, che continua a garantire la protezione di specie di uccelli in tutta Europa.
La direttiva Uccelli è stata adottata nel 1979 come risposta politica a una forte indignazione dell’opinione pubblica per la marcata riduzione dell’avifauna. Dato che gli uccelli migrano e non riconoscono le frontiere nazionali, era evidente che gli sforzi di conservazione sarebbero stati più efficaci se coordinati a livello di UE. Gli uccelli costituiscono altresì un indicatore indiretto significativo dello stato della biodiversità e della salute dell’ambiente. La direttiva Uccelli ha pertanto introdotto una nuova dimensione nella conservazione della fauna selvatica, basata sulla protezione e sulla gestione degli habitat e delle specie, in quanto stava diventando sempre più chiaro che, per tutelare una specie, occorreva preservarne anche l’habitat.
Sebbene vi siano ancora sfide da superare per garantire popolazioni di uccelli sane a lungo termine, la direttiva Uccelli continua a fissare le norme per la loro conservazione nei 27 Stati membri dell’UE.
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Indice
1. PREMESSA
2. AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA «UCCELLI»
2.1. Ambito di applicazione
2.2. Obiettivi
3. ARTICOLO 5 DELLA DIRETTIVA UCCELLI
3.1. Testo dell’articolo 5
3.2. Osservazioni generali
3.3. La nozione di «carattere deliberato» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva Uccelli
3.4. Adottare misure preventive per evitare danni deliberati
3.5. Divieti specifici a norma dell’articolo 5
3.6. Attuazione dell’articolo 5
3.6.1. Necessità di un quadro legislativo completo ed efficace
3.6.2. Integrazione delle prescrizioni di cui all’articolo 5 nelle procedure di autorizzazione
3.6.3. Esempi di attività che possono rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 5 e di potenziali misure preventive
4. ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA UCCELLI
4.1. Testo dell’articolo 9
4.2. Osservazioni generali
4.3. Condizioni per l’applicazione delle deroghe a norma dell’articolo 9
4.4. Il ruolo dell’articolo 9 nel garantire il conseguimento degli obiettivi della direttiva Uccelli
4.5. Articolo 9, paragrafi 3 e 4
Allegato I - Applicazione di deroghe ai sensi dell’articolo 9 della direttiva Uccelli in relazione all’oca facciabianca
Allegato II - Applicazione di deroghe ai sensi dell’articolo 9 della direttiva Uccelli in relazione al cormorano comune
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