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Modello Riduzione tasso medio prevenzione INAIL anno 2027 | OT23

Modello Riduzione tasso medio prevenzione INAIL anno 2027 | OT23

Modello Riduzione tasso medio prevenzione INAIL anno 2027 | OT23

ID 26750 | 24 Luglio 2026 / Allegato

Le aziende che realizzano azioni migliorative per la prevenzione e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, aggiuntive rispetto a quelle previste dalla normativa vigente, possono ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa che varia in base alle dimensioni aziendali: dal 28% per le realtà che impiegano fino a 10 lavoratori-anno fino al 5% per quelle oltre i 200.

Nei primi due anni dall’inizio dell’attività, la riduzione è invece applicata nella misura fissa dell’8%. Il modello individua gli interventi da effettuare nell’anno 2026 per accedere alla riduzione. La relativa richiesta dovrà essere presentata telematicamente entro il 1° marzo 2027 tramite il servizio online dedicato, che nei prossimi mesi sarà messo a disposizione delle aziende. 

Per ogni intervento selezionato l’impresa dovrà trasmettere, insieme alla domanda di riduzione del tasso, la relativa documentazione probante, idonea a dimostrare la realizzazione di quanto dichiarato.

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In allegato

- Modulo di domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 2027
- Allegato 1 al modello OT23 2027 - Modulo per intervento E-10
- Guida alla compilazione della domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 2027

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Il modello OT23 2027 mantiene la sua articolazione in sei sezioni, per un totale di 65 voci. La sezione A è dedicata alla prevenzione degli infortuni mortali non stradali, la sezione B alla prevenzione del rischio stradale, la sezione C alla prevenzione delle malattie professionali, la sezione D alla formazione, all’addestramento e all’informazione, la sezione E alla gestione della salute e sicurezza con misure organizzative e la sezione F alla gestione delle emergenze e ai dispositivi di protezione individuale. Le voci sono classificate in due tipologie, A e B, in ragione della maggiore o minore valenza prevenzionale.

Per fruire della riduzione, l’azienda deve aver realizzato nel 2026 un intervento di tipo A oppure due di tipo B. Il modulo 2027 presenta 35 voci di tipo A e 30 di tipo B.

Due nuovi interventi. Le novità principali includono due nuovi interventi: F-10, di tipo A, per l’installazione di elementi strutturali (serramenti) e sistemi di evacuazione fumi atti a garantire la tenuta anche dei fumi freddi in caso di incendio, e D-5, di tipo B, che riguarda la formazione di tutti i lavoratori come addetti al servizio di gestione delle emergenze e lotta antincendio, oppure addetti al primo soccorso o alla rianimazione cardiopolmonare (CAR). È stato invece eliminato l’intervento relativo alla sostituzione di trattori agricoli e forestali, corrispondente alla voce A-3.6 del precedente modulo, perché potenzialmente destinata alle sole aziende agricole, che sono escluse dalla riduzione del tasso medio per prevenzione.

Promossa la gestione integrata dei fattori di rischio professionali e individuali. Per il 2027 sono state ulteriormente rafforzate le voci che promuovono la salute globale dei lavoratori e la gestione integrata dei fattori di rischio professionali e dei fattori individuali legati a stili di vita non corretti e alle condizioni personali intercorrenti, identificate come C-4.1, C-5.1 e C-5.2. La modifica più rilevante riguarda l’intervento C-5.1, ora esteso anche alle attività di prevenzione dei disturbi respiratori del sonno e delle patologie caratterizzate dal deterioramento delle funzioni cognitive, con l’obiettivo di sostenere la longevità della vita lavorativa attiva.

L’impatto delle ultime disposizioni normative. La revisione tiene conto delle recenti innovazioni normative, in particolare l’Accordo Stato-Regioni del 2025 sulla formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e il decreto n. 159 del 31 ottobre 2025, convertito dalla legge n. 198 dello scorso 29 dicembre, che ha introdotto tra gli obblighi del medico competente quello di fornire informazioni ai lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica e di promuovere l’adesione ai programmi di screening previsti dai livelli essenziali di assistenza. Gli interventi del modello OT23 promuovono quindi la prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici e dell’insorgenza di malattie cardiovascolari e di tumori, attraverso azioni formative, protocolli con strutture sanitarie, screening di valutazione, prestazioni specialistiche e diagnostico-terapeutiche. Il decreto 159/2025, inoltre, ha inserito la prevenzione di condotte violente o moleste tra le misure generali di tutela. Di conseguenza l’intervento D-2 è stato riformulato come un insieme strutturato di misure focalizzate sulla segnalazione immediata, sulla presa in carico tempestiva e sulla tutela delle persone coinvolte.

[...]

Fonte: INAIL

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