Informazione tecnica HSE

~ 2000 / 2026 ~

// Documenti disponibili n: 48.446
// Documenti scaricati n: 40.405.518
// Newsletter n: 3540

Featured

Decreto 22 giugno 2026 

Decreto 22 giugno 2026 / Cause ostative benefici / Violazioni tutela condizioni di lavoro e SSL

Decreto 22 giugno 2026 / Cause ostative benefici / Violazioni condizioni di lavoro e SSL

ID 26648 | 09 Luglio 2026 / Allegato

Decreto 22 giugno 2026 
Individuazione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonchè di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

(GU n.156 dell'08.07.2026)

___________

Art. 1.

1. Ai sensi dell’art. 1, commi 1175 e 1176 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 29, comma 1, lettera a) del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazione, dalla legge 23 aprile 2024, n. 56, sono individuate nell’allegato A, parte integrante del presente decreto, le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che costituiscono cause ostative al godimento dei benefici normativi e contributivi.

2. Le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono quelle accertate con provvedimenti definitivi quali le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 698divenute definitive.

3. Le cause ostative di cui al comma 1 non sussistono qualora il procedimento penale si sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria, ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell’art. 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162 -bis del codice penale.

_______

ALLEGATO A
ELENCO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE, IVI COMPRESE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO NONCHÉ DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO CHE COSTITUISCONO CAUSE OSTATIVE AL GODIMENTO DEI BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI

Art. 437 c.p.

24 mesi

Art. 589, comma 2, c.p.

24 mesi

Art. 603-bis c.p.

24 mesi

Art. 590, comma 3, c.p.

18 mesi

Violazione di disposizioni la cui sanzione e prevista dagli articoli 55, commi 1, 2 e 5 lettere a), b), c), d); 68, comma 1, lettere a), b); 87, commi 1, 2 e 3; 159, commi 1 e 2, lettere a), b); 165; 170; 178; 219; 262 commi 1 e 2, lettere a), b); 282 commi 1 e 2, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

12 mesi

Disposizioni indicate dall’art. 105, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1956

12 mesi

Art. 22, comma 12, decreto legislativo n. 286/1998

8 mesi

Art. 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73

 

6 mesi

Art. 27, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

6 mesi

Articoli 7 e 9 decreto legislativo n. 66/2003 solo se inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata

3 mesi

Ogni altra violazione penale in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia  di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

3 mesi

[...]

Collegati

Allegati
Allegati
Descrizione Lingua Dimensioni Downloads
Scarica il file (Decreto 22 giugno 2026 ) IT 135 kB 12

Articoli correlati Sicurezza Lavoro

Image

Sicurezza L.

Image

Ambiente

Image

Normazione

Image

Marcat. CE

Image

P. Incendi

Image

Chemicals

Image

Impianti

Image

Macchine

Image

Merci P.

Image

Costruzioni

Image

Trasporti

Image

HACCP

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
Sede: Via Madonna Alta 138/A - 06128 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: 800 14 47 46

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024