
Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanza di Interpello n. 2 del 25 Giugno 2026
ID 26636 | 08.07.2026 / In allegato
Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011
Con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 è stata istituita la Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81) ed è stato attivato l’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
I quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
Le istanze di interpello trasmesse da soggetti non appartenenti alle categorie indicate o privi dei requisiti di generalità non potranno essere istruite. Non saranno pertanto istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni.
Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Prima di inoltrare l’istanza si prega di verificare:
- che il quesito, concernente l’interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro sia di carattere generale e non attenga a problematiche aziendali specifiche;
- che il soggetto firmatario rientri nelle categorie indicate.
Nuovo Interpello del 25 Giugno 2026 (n. 2/2026):
25.06.2026 - n. 2/2026 - Destinatario: Regione Toscana
Art. 12, decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni - In merito a: “Compatibilità ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ex artt. 47 e segg. Del D.Lgs. 81/08 e ruolo di Ufficiale di Polizia Giudiziaria dell’Organo di Vigilanza in salute e sicurezza sul lavoro ex art. 13 del D.Lgs. 81/08 e art. 57 C.P.P. competente per territorio”. Seduta della Commissione del 25 giugno 2026.
Oggetto: art. 12, d.gs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - Compatibilità ruolo di RLS e UPG dell’Organo di Vigilanza in salute e sicurezza sul lavoro
La Regione Toscana ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla: “compatibilità del ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, aziendale e di sito ex DGRT 76/2021, interno ad una Azienda Sanitaria Locale, con il ruolo di Ufficiale di Polizia Giudiziaria dell’Organo di Vigilanza del Dipartimento della Prevenzione – Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (PISLL) della stessa Azienda e, in quanto tale, competente per territorio”.
Al riguardo, premesso che:
- l’articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Vigilanza”, prevede al comma 1 che “La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio (…)”;
- l’articolo 47 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, disciplina le modalità di elezione o designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- l’articolo 50 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, individua le funzioni consultive, propositive e partecipative di tale figura e, al comma 1, dispone “Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: (…) f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; (…) o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di qualora l’RLS svolga anche il ruolo di Ufficiale di Polizia Giudiziaria con funzioni di organo di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro all’interno della medesima struttura.
Le disposizioni richiamate individuano, infatti, ruoli, finalità e ambiti funzionali distinti e non sovrapponibili, la cui eventuale coincidenza in capo al medesimo soggetto deve essere valutata alla luce dei principi di imparzialità, terzietà e corretta separazione delle funzioni previsti dall’ordinamento.[/panel]
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