Circolare ANGA n. 5 del 2 luglio 2026
Circolare ANGA n. 5 del 2 luglio 2026
ID 26605 | 03 Luglio 2026 / Allegato
Circolare ANGA n. 5 del 2 luglio 2026
Non ostatività ai fini dell’iscrizione all’Albo della sentenza di condanna emessa ai sensi dell’art. 444 comma 2 del c.p.p.
Il D.Lgs. 150/2022 (riforma Cartabia), entrato in vigore il 30 dicembre 2022, ha modificato il comma 1 bis dell’art. 445 c.p.p., con la conseguenza che la sentenza prevista dall’art. 444 c.p.p., comma 2, non ha efficacia nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi e non può essere equiparata ad una sentenza di condanna da leggi diverse da quelle penali, quale è l’art. 10 comma 2 lett. d) del DM 120/2014, che equipara la sentenza ex art. 444 c.p.p. ad una sentenza di condanna.
Pertanto, nonostante quanto disposto dal punto citato del Regolamento dell’Albo, la sentenza ai sensi dell’art.444 comma 2 c.p.p. ai fini dell’iscrizione all’Albo, se non sono applicate pene accessorie, non può essere equiparata ad una sentenza di condanna, con esclusione di ogni ostatività per l’iscrizione all’Albo o per il mantenimento della stessa.
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Fonte: ANGA
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