Impianti di coincenerimento dei rifiuti

Condizioni di esercizio impianti di coincenerimento dei rifiuti
Circolare MATTM 28.02.2018
Circolare ministeriale recante chiarimenti interpretativi circa la modifica delle condizioni di esercizio degli...
ID 26563 | 29 Giugno 2026 / Allegato
Schema di regolamento per l’aggiornamento del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, adottato in attuazione dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Numero di notifica CE: 2026/0314/IT (Italy)
Data di ricezione: 24/06/2026
Termine dello status quo: 25/09/2026
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La proposta di aggiornamento del decreto 186/2017 - Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide è finalizzata a adeguare il quadro regolatorio all’evoluzione tecnologica del settore, introducendo nuove fattispecie di certificazione e aggiornando le classi di prestazione emissiva ed energetica applicabili a caldaie e stufe, senza alterare la disciplina sostanziale del regolamento vigente.
Tale regolamento, composto da 4 articoli e due allegati, viene modificato come di seguito illustrato.
All’articolo 1, si sostituisce il comma 3 al fine di aggiornare la normativa tecnica di riferimento anche in relazione agli apparecchi ibridi.
All’articolo 3, si amplia il comma 1 prevedendo la decadenza della certificazione ottenuta in caso di perdita di requisiti o di alterazione dei generatori rispetto alle caratteristiche possedute nell’assetto di prova. Si inserisce un nuovo articolo (articolo 3 bis- Equiparazione dei prodotti realizzati in opera) per associare alla Classe 5 stelle le stufe ad accumulo realizzate in opera, conformemente alla norma UNI EN 15544 che non rientrano attualmente nell’ambito di applicazione del Decreto Ministeriale 7 novembre 2017, n. 186.
All’articolo 4, si amplia il comma 1, aggiungendo la lett. c, che prevede il riferimento alla “guida rapida” per i generatori manuali, uno strumento di comprovata efficacia per formare l’utente relativamente alle modalità di utilizzo del generatore.
Nell’Allegato 1 “Classi di qualità per la certificazione dei generatori di calore”, in particolare, viene rivista la Classe 5 stelle adeguando i valori di CO (mg/Nm3) e ŋ (%) e vengono inserite la Classe 6 stelle sia per le caldaie che per le stufe, a meno dei caminetti aperti, e la Classe 7 stelle solo per le caldaie.
Nell’Allegato 2 “Metodi di prova”, si inseriscono i riferimenti alle nuove norme tecniche che definiscono i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni previste nell’Allegato 1.
L’obiettivo generale è quello di valorizzare la tutela della qualità dell’aria in uno dei settori maggiormente impattanti, ovvero il riscaldamento civile. L’introduzione di nuove classi emissive per i generatori di calore da un lato garantirà alle Regioni la possibilità di introdurre nei propri piani di qualità dell’aria regole più severe per l’utilizzo dei generatori di calore a biomassa, dall’altro orienterà gli incentivi nazionali e regionali verso tecnologie ad impatto ambientale sempre più ridotto. Oltre a valorizzare le migliori tecnologie oggi disponibili, l’aggiornamento del regolamento, con l’inserimento di nuove classi ambientali, si prefigge di fornire uno stimolo per l’introduzione sul mercato di tecnologie sempre più avanzate. Infatti, a distanza di diversi anni dall’entrata in vigore del decreto, il contesto normativo, tecnologico e ambientale è maturato e la classificazione definita nel 2017 si è concretizzata sul mercato. Il settore tecnologico ha compiuto importanti progressi sotto il profilo della riduzione delle emissioni.
Lo schema di decreto non produce costi ulteriori per i destinatari rispetto a quelli già indicati in precedenza con l'intervento normativo. Le regole e i criteri specifici per la certificazione degli apparecchi domestici a biomassa legnosa non vengono modificati ma il decreto si limita ad aggiungere nuove classi, il cui impiego rimane in ogni caso volontario e non obbligatorio sia per i produttori sia per i consumatori.
Ci si aspetta, in ogni caso, di produrre uno stimolo per lo sviluppo di tecnologie sempre più avanzate e contemporaneamente l’utilizzo ridotto di generatori con basse classi ambientali. Questo potrebbe produrre meno emissioni di sostanze inquinanti con un beneficio in termini di qualità dell’aria per la collettività nell’arco di pochi anni.
In termini di impatto ogni opzione percorribile è stata attentamente valutata sia in termini economici, che ambientali che sociali. L’opzione di non intervento produrrebbe effetti negativi in ognuno di tali fattori. Se infatti per i costruttori l’ampliamento delle classi di certificazione non determina alcun tipo di costo aggiuntivo, nel caso decidessero di richiedere una certificazione, non essendo stata prodotta alcuna modifica alle procedure di prova, la mancata adozione del regolamento rischia di compromettere il complesso percorso avviato a livello nazionale per il miglioramento della qualità dell’aria.
Tale percorso, peraltro è stato comunicato e attenzionato dalla Commissione europea.
Da un punto di vista sociale e ambientale l’intervento non può che determinare effetti positivi, perché, favorendo l’adozione di politiche regionali più efficienti nel settore del riscaldamento civile a biomassa legnosa, principale fonte di inquinamento atmosferico in quanto responsabile di oltre il 50% delle emissioni di PM, produrrà un conseguente miglioramento della qualità dell’aria e, quindi, standard di tutela sanitaria più elevati. Ciò anche alla luce dei limiti più stringenti imposti dalla nuova direttiva europea che entreranno in vigore a partire dal 2030.
Lo scopo del provvedimento in esame è quello di contribuire al miglioramento dei livelli di qualità dell’aria onde superare le procedure di infrazione attualmente pendenti contro l’Italia in subiecta materia e così, in prospettiva teleologica, assicurare più elevati standard di tutela ambientale e sanitaria, stimolando l’introduzione sul mercato di tecnologie per il riscaldamento civile sempre più avanzate.
La modifica del regolamento è stata sviluppata con l’obiettivo di orientare il ricambio del parco di generatori di calore installato obsoleto, responsabile della quota maggioritaria delle emissioni di particolato primario, verso sistemi di ultima generazione con l’inserimento di nuove classi ambientali maggiormente performanti e l’introduzione di nuove soglie emissive più restrittive.
Intervenire nel settore del riscaldamento civile a biomassa legnosa, principale fonte di inquinamento atmosferico in quanto responsabile di oltre il 50% delle emissioni di PM, produrrà un conseguente miglioramento della qualità dell’aria e, quindi, standard di tutela sanitaria più elevati.
L’intervento normativo non determina alcuna restrizione al mercato interno ne agli scambi transfrontalieri. Il regolamento si limita ad aggiornare un sistema già presente da quasi 10 anni che, in via volontaria, consente ai costruttori di tecnologie adibite al riscaldamento civile tramite la combustione di biomassa, di certificare i propri prodotti, verificandone le caratteristiche emissive. Questo al fine di produrre tecnologie sempre più performanti in termini ambientali e al fine di consentire ai soggetti responsabili della valutazione e gestione della qualità dell’aria, attraverso i loro piani di qualità dell’aria, di imprimere una importante accelerazione al ricambio del parco di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa adibiti al riscaldamento civile, responsabile della quota maggioritaria delle emissioni di particolato primario, verso sistemi di ultima generazione.
La riduzione delle emissioni derivanti dal settore oltre a garantire di rafforzare il rispetto delle regole dell’Unione in materia di qualità dell’aria produce un importante azione di tutela sanitaria tenuto conto che la combustione domestica della biomassa contribuisce a più del 50% delle emissioni di particolato primario. Tenuto conto di tale considerevole contributo è stata valutata negativamente l’opzione di non intervento. Peraltro, il regolamento mantenendo il sistema di certificazione volontario non produce alcun effetto restrittivo o distorsivo del mercato. Pertanto, non esistono alternative meno impattanti che non sono state tenute in considerazione.
Per quanto l’interesse da tutelare, cioè la salute umana, avrebbe reso del tutto giustificabile imporre misure e vincoli rilevanti, lo schema di decreto non impone nessuna restrizione ne crea barriere al mercato. Le nuove classi aggiunte, infatti, consentono di valorizzare i prodotti più performanti da un punto di vista ambientale, ma non modificano le procedure previste, mantenendo la possibilità di certificazione non obbligatoria ma volontaria.
[...]
Fonte: CE
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