~ 2000 / 2026 ~
// Documenti disponibili n:
48.266
// Documenti scaricati n:
40.006.148
// Newsletter n:
3388

ID 26534 | 26 Giugno 2026 / Allegato DdL approvato Senato
Comunicato alla Presidenza del Senato il 20 giugno 2025 con primo firmatario il senatore di Fratelli d’Italia Lucio Malan, propone la modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”:
"Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".
_________
Update 25.06.2026
Il Testo del DdL è trasmesso alla Camera in data 24 giugno 2026 (Atto Camera n. 2984). E' stato annunciato nella seduta n. 682 del 26 giugno 2026.
La discussione inizierà martedì 30 giugno 2026, in sede referente nella commissione Agricoltura della Camera. Convocata per l'esame di questo testo e degli altri già depositati sulla stessa materia - ovvero la modifica della legge 157 che dal 1992 regola la protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio
_________
Update 23.06.2026
Il Senato nella Seduta n. 431 del 23 giugno 2026 ha approvato il DdL (Atto Senato 1552): presenti 139; votanti 138; favorevoli: 80; contrari: 56; astenuti: 2.
DdL: Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
Non conformità con la direttiva Uccelli direttiva 2009/147/CE e il regolamento REACH regolamento 1907/2006/CE modificato dal regolamento UE 2021/57 a seguito di modifiche introdotte nella normativa nazionale sulla caccia.
Il Governo è intervenuto con il Decreto-Legge 16 settembre 2024 n. 131 (Art. 13) / Convertito Legge 14 novembre 2024 n. 166:
Decreto-Legge 16 settembre 2024 n. 131
Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (GU n.217 del 16.09.2024)
Art. 13.Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica – Procedura di infrazione n. 2023/2187
1. All’articolo 19 -ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5 -bis . Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di recepimento della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.».
1 -bis . All’articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 -bis :
1) le parole: «da euro 20 a euro 300» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 150 a euro 500»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di ripetuta constatata violazione, la sanzione è da euro 300 a euro 1.000»;
b) al comma 1 -quater , le parole: «attività diverse dall’attività di tiro» sono sostituite dalle seguenti: «una diversa attività di tiro»;
c) dopo il comma 1 -quater sono inseriti seguenti:
«1 -quinquies . Ai fini dell’applicazione del comma 1 -bis , non è considerato percorso all’interno di una zona umida quello effettuato attraverso strade classificate come autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere e simili. 1 -sexies . Ai fini del comma 1 -bis , per “attività di tiro” si intende quella di sparare colpi con un fucile da caccia».
1 -ter . Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nonché le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ove competenti secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, sono identificate su base cartografica e con apposite tabelle le zone umide presenti nel territorio
...
Collegati
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024