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Procedura d'infrazione 2023_2187 / Direttiva Uccelli e REACH piombo munizioni

Procedura d'infrazione 2023_2187 / Non conformità Direttiva Uccelli e REACH piombo nelle munizioni 

Procedura d'infrazione 2023_2187 / Non conformità Direttiva Uccelli e REACH piombo nelle munizioni 

ID 26536 | 26 Giugno 2026 / Download Scheda Abbonati Ambiente

7 febbraio 2024 / (INFR(2023)2187) 

Non conformità con la Direttiva Uccelli direttiva 2009/147/CE e il regolamento REACH regolamento 1907/2006/CE modificato dal regolamento UE 2021/57 (Piombo nelle munizioni) a seguito di modifiche introdotte nella normativa nazionale sulla caccia.
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Procedura d'infrazione 2023_2187 / Non conformità Direttiva Uccelli

Natura: la Commissione invita l'ITALIA a rispettare le norme sulla caccia, in particolare sull'uso del piombo nelle munizioni.

La Commissione europea ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di messa in mora all'Italia (INFR(2023)2187) per la mancata conformità alla Direttiva Uccelli (direttiva 2009/147/CE) e al Regolamento REACH (regolamento 1907/2006/CE, come modificato dal regolamento UE 2021/57 - Piombo nelle munizioni) a causa delle modifiche introdotte nella normativa italiana in materia di caccia. La Direttiva Uccelli mira a proteggere tutte le specie di uccelli selvatici presenti naturalmente nell'UE e i loro habitat. 

Il Regolamento REACH, come modificato dal regolamento UE 2021/57, limita l'uso di munizioni al piombo nelle zone umide o nelle loro vicinanze al fine di proteggere gli uccelli acquatici, l'ambiente e la salute umana. 

La Commissione ha constatato che diverse disposizioni legislative italiane non sono conformi a tale normativa UE. In violazione della Direttiva Uccelli, la legislazione italiana concede alle regioni il potere di autorizzare l'uccisione o la cattura di specie di fauna selvatica, anche in aree in cui la caccia è vietata, come le aree protette, e durante il periodo dell'anno in cui la caccia è proibita.

Inoltre, la legislazione italiana non è conforme alle disposizioni del regolamento REACH, come modificato, sull'uso del piombo nelle munizioni. La Commissione invia pertanto una lettera di messa in mora all'Italia, che ha ora due mesi di tempo per rispondere e porre rimedio alle carenze evidenziate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione può decidere di emettere un parere motivato.
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La sintesi ufficiale dei rilievi (INFR(2023)2187)

I rilievi ufficiali si concentrano su tre questioni principali:

1. Modifiche alle leggi sulla caccia: Vengono contestati alcuni atti legislativi nazionali (tra cui le modifiche apportate alla legge quadro n. 157/1992.

2. Caccia nelle aree protette e nei periodi sensibili: Si contesta la possibilità di svolgere attività venatoria in zone in cui dovrebbe essere vietata (come le aree di svernamento e nidificazione) e durante i periodi di migrazione.

3. Deroghe ingiustificate: utilizzo dell'articolo 9 della Direttiva per aggirare i divieti e consentire la caccia di specie protette o fuori stagione

4. Gestione delle specie e catture: La legislazione italiana consente alle Regioni di autorizzare l'uccisione o la cattura di specie di fauna selvatica (tra cui gli uccelli) in deroga rispetto agli standard di protezione europei.

5. Uso e trasporto del piombo: L'Italia non ha recepito adeguatamente i divieti imposti dal regolamento UE, che limitano l'utilizzo e il trasporto di munizioni contenenti piombo non solo all'interno, ma anche in prossimità delle zone umide.

La procedura ha avuto i seguenti passaggi istituzionali:

Febbraio 2024: Invio della lettera di costituzione in mora da parte della Commissione.

Novembre 2024: Parere motivato Art. 258 TFUE" (stadio formale prima di un eventuale deferimento alla Corte di Giustizia UE), poiché la Commissione ha giudicato le risposte dell'Italia non soddisfacenti

Fase Attuale (2026): L'Italia si trova (data news) nell'ultimo stadio della fase pre-contenziosa. Il persistere del mancato allineamento normativo comporta il deferimento diretto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con il conseguente rischio di pesanti sanzioni pecuniarie

Se l'Italia non allineerà definitivamente le proprie normative nazionali e regionali, il deferimento si trasformerà in una condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale potrà imporre:
 
Sanzioni pecuniarie forfettarie: con un importo base minimo per l'Italia calcolato sulla gravità dell'infrazione e la durata della violazione
 
Penale di mora giornaliera: sanzione economica continuativa fino all'avvenuto adeguamento alle normative europee
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