Circolare n. 4 del 23 marzo 2020
Albo Nazionale gestori ambientali
OGGETTO: Applicazione articolo 103, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18
L’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,...
ID 26536 | 26 Giugno 2026 / Download Scheda Abbonati Ambiente
7 febbraio 2024 / (INFR(2023)2187)
Non conformità con la Direttiva Uccelli direttiva 2009/147/CE e il regolamento REACH regolamento 1907/2006/CE modificato dal regolamento UE 2021/57 (Piombo nelle munizioni) a seguito di modifiche introdotte nella normativa nazionale sulla caccia.
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Natura: la Commissione invita l'ITALIA a rispettare le norme sulla caccia, in particolare sull'uso del piombo nelle munizioni.
La Commissione europea ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di messa in mora all'Italia (INFR(2023)2187) per la mancata conformità alla Direttiva Uccelli (direttiva 2009/147/CE) e al Regolamento REACH (regolamento 1907/2006/CE, come modificato dal regolamento UE 2021/57 - Piombo nelle munizioni) a causa delle modifiche introdotte nella normativa italiana in materia di caccia. La Direttiva Uccelli mira a proteggere tutte le specie di uccelli selvatici presenti naturalmente nell'UE e i loro habitat.
Il Regolamento REACH, come modificato dal regolamento UE 2021/57, limita l'uso di munizioni al piombo nelle zone umide o nelle loro vicinanze al fine di proteggere gli uccelli acquatici, l'ambiente e la salute umana.
La Commissione ha constatato che diverse disposizioni legislative italiane non sono conformi a tale normativa UE. In violazione della Direttiva Uccelli, la legislazione italiana concede alle regioni il potere di autorizzare l'uccisione o la cattura di specie di fauna selvatica, anche in aree in cui la caccia è vietata, come le aree protette, e durante il periodo dell'anno in cui la caccia è proibita.
Inoltre, la legislazione italiana non è conforme alle disposizioni del regolamento REACH, come modificato, sull'uso del piombo nelle munizioni. La Commissione invia pertanto una lettera di messa in mora all'Italia, che ha ora due mesi di tempo per rispondere e porre rimedio alle carenze evidenziate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione può decidere di emettere un parere motivato.
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La sintesi ufficiale dei rilievi (INFR(2023)2187)
I rilievi ufficiali si concentrano su tre questioni principali:
1. Modifiche alle leggi sulla caccia: Vengono contestati alcuni atti legislativi nazionali (tra cui le modifiche apportate alla legge quadro n. 157/1992.
2. Caccia nelle aree protette e nei periodi sensibili: Si contesta la possibilità di svolgere attività venatoria in zone in cui dovrebbe essere vietata (come le aree di svernamento e nidificazione) e durante i periodi di migrazione.
3. Deroghe ingiustificate: utilizzo dell'articolo 9 della Direttiva per aggirare i divieti e consentire la caccia di specie protette o fuori stagione
4. Gestione delle specie e catture: La legislazione italiana consente alle Regioni di autorizzare l'uccisione o la cattura di specie di fauna selvatica (tra cui gli uccelli) in deroga rispetto agli standard di protezione europei.
5. Uso e trasporto del piombo: L'Italia non ha recepito adeguatamente i divieti imposti dal regolamento UE, che limitano l'utilizzo e il trasporto di munizioni contenenti piombo non solo all'interno, ma anche in prossimità delle zone umide.
La procedura ha avuto i seguenti passaggi istituzionali:
Febbraio 2024: Invio della lettera di costituzione in mora da parte della Commissione.
Novembre 2024: Parere motivato Art. 258 TFUE" (stadio formale prima di un eventuale deferimento alla Corte di Giustizia UE), poiché la Commissione ha giudicato le risposte dell'Italia non soddisfacenti
Fase Attuale (2026): L'Italia si trova (data news) nell'ultimo stadio della fase pre-contenziosa. Il persistere del mancato allineamento normativo comporta il deferimento diretto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con il conseguente rischio di pesanti sanzioni pecuniarie
Procedura di infrazione n. 2023/2187
Per quanto concerne la Direttiva Uccelli direttiva 2009/147/CE, il Governo è intervenuto con il Decreto-Legge 16 settembre 2024 n. 131 (Art. 13) / Convertito Legge 14 novembre 2024 n. 166:
Decreto-Legge 16 settembre 2024 n. 131
Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (GU n.217 del 16.09.2024)
Art. 13.Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica - Procedura di infrazione n. 2023/2187
1. All’articolo 19 -ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5 -bis . Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di recepimento della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.».
1-bis. All’articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis :
1) le parole: «da euro 20 a euro 300» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 150 a euro 500»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di ripetuta constatata violazione, la sanzione è da euro 300 a euro 1.000»;
b) al comma 1-quater , le parole: «attività diverse dall’attività di tiro» sono sostituite dalle seguenti: «una diversa attività di tiro»;
c) dopo il comma 1-quater sono inseriti seguenti:
«1-quinquies. Ai fini dell’applicazione del comma 1-bis , non è considerato percorso all’interno di una zona umida quello effettuato attraverso strade classificate come autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere e simili. 1-sexies. Ai fini del comma 1-bis, per “attività di tiro” si intende quella di sparare colpi con un fucile da caccia».
1-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nonché le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ove competenti secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, sono identificate su base cartografica e con apposite tabelle le zone umide presenti nel territorio.
L’intervento è ritenuto dalla UE non sufficiente.
segue allegato
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