Clima: timeline Conference of Parties (COP)

Clima: timeline Conference of Parties (COP) 1995 / 2022 - Update Marzo 2023
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La timeline delle COP (Conference of Parties) dal 1995 al 2022 con ...

ID 26472 | 16 Giugno 2026
Decreto 15 aprile 2026 Modalita' di adempimento all'obbligo di incremento di energia rinnovabile termica nelle forniture di energia.
(GU n.137 del 16.06.2026)
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Art. 1 Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione dell'obbligo di incremento della quota di energia rinnovabile termica di cui all'art. 27 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 per le societa' che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per quantita' superiori a 500 TEP annui.
2. Sono inoltre disciplinate le modalita' di gestione e verifica del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 e di ripartizione dei relativi costi a carico dei soggetti obbligati, nonche' le modalita' di versamento di un contributo compensativo in caso di mancato rispetto dell'obbligo, l'istituzione e le modalita' di utilizzo di un fondo per la promozione delle fonti rinnovabili termiche presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.
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Art. 1 Oggetto e finalita'
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Obbligo di incremento della quota di energia rinnovabile termica
Art. 4 Modalita' di adempimento dell'obbligo
Art. 5 Criteri tecnici di determinazione del calore e del freddo di scarto
Art. 6 Adempimenti dei soggetti obbligati
Art. 7 Controlli documentali
Art. 8 Controlli in sito
Art. 9 Esiti dei controlli
Art. 10 Contributo compensativo
Art. 11 Fondo per la promozione delle fonti rinnovabili termiche
Art. 12 Monitoraggio
Art. 13 Corrispettivi per la copertura dei costi operativi
Art. 14 Disposizioni finali e transitorie
ALLEGATO I (Metodologia di calcolo per la determinazione della quota e del quantitativo di energia rinnovabile termica da conseguire)
ALLEGATO II (Metodologia di calcolo per la determinazione della quota e del quantitativo di energia rinnovabile termica conseguita)
ALLEGATO III (Metodologia di calcolo per la determinazione del contributo compensativo)
...
segue allegato
1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui provvedono affinchè una quota dell'energia venduta sia rinnovabile.
2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica da adottarsi entro il 31 dicembre 2022 sono definite le modalità:
a) di attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, secondo traiettorie annuali coerenti con gli obiettivi generali di cui all'articolo 3, comma 2, che rispettino una graduale applicazione, valutando modalità differenziate in base alla tipologia di impianto, al fine di garantire una transizione equilibrata verso gli obiettivi di decarbonizzazione, tutelando gli investimenti in corso e assicurando adeguata certezza operativa agli operatori economici;
b) di verifica del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1;
c) con cui può essere ridotta la soglia di cui al comma 1, tenendo conto dell'evoluzione del grado di raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, e della sostenibilità economica degli investimenti;
d) con cui i soggetti obbligati che non rispettano l'obbligo di cui al comma 1 provvedono al versamento di un contributo compensativo in un fondo appositamente costituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali finalizzato alla realizzazione di interventi con effetto equivalente ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3;
e) per l'utilizzo delle risorse confluite nel fondo di cui alla lettera d), secondo criteri di massima efficienza e riduzione dei costi nell'individuazione dei contributi compensativi per i soggetti obbligati al versamento.
e-bis) di ripartizione a carico dei soggetti obbligati dei costi delle attività di gestione, verifica e controllo dell'obbligo di cui al comma 1 secondo criteri di proporzionalità rispetto all'entità dell'obbligo medesimo;
e-ter) di esclusione dall'applicazione dell'obbligo dei contratti di servizio energia, o analoghi, già in essere alla data della sua entrata in vigore, in coerenza con il principio di certezza giuridica.
2-bis. Il calore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), include il calore eccedente la quota parte rinnovabile, proveniente dalle operazioni di recupero di cui al punto R1 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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