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CEI EN 60743 Lavori sotto tensione: Terminologia delle attrezzature e dei dispositivi

CEI EN 60743 Lavori sotto tensione Terminologia

CEI EN 60743 Lavori sotto tensione: Terminologia delle attrezzature e dei dispositivi 

ID 26361 | 01.06.2026 / Documento completo in allegato

Documento di approfondimento sulla corretta terminologia delle attrezzature e dei dispositivi da usare nei lavori sotto tensione in accordo alla norma tecnica CEI EN 60743:2014 (CEI 11-14).

I lavori sotto tensione rappresentano una delle attività a maggior rischio nel settore elettrico e richiedono l'impiego di personale qualificato, procedure rigorose e attrezzature specificamente progettate, costruite e mantenute per operare in condizioni di sicurezza. In questo contesto, la conoscenza e il corretto utilizzo della terminologia tecnica assumono un ruolo fondamentale, non soltanto per garantire una comunicazione efficace tra gli operatori, ma anche per assicurare la corretta applicazione delle prescrizioni legislative e normative.

Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. attribuisce al Datore di Lavoro precisi obblighi in materia di prevenzione del rischio elettrico. In particolare, l'art. 80 impone l'adozione delle misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai rischi di natura elettrica, mentre l'art. 82 disciplina specificamente l'esecuzione dei lavori sotto tensione, consentendone lo svolgimento soltanto nel rispetto delle procedure e delle condizioni previste dalla normativa vigente. Tali disposizioni trovano applicazione attraverso un sistema integrato di valutazione dei rischi, formazione, qualificazione del personale, scelta delle attrezzature e organizzazione delle attività operative.

Per l'attuazione concreta di tali obblighi, il legislatore rinvia alle pertinenti norme tecniche. In particolare l’Art. 83 comma 2 “Lavori in prossimità di parti attive” stabilisce che si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche. In questo ambito assumono particolare rilievo le norme CEI 11-27 e CEI 11-15, che rappresentano il principale riferimento tecnico nazionale per l'organizzazione e l'esecuzione dei lavori elettrici.

La Norma CEI 11-27 definisce le procedure operative, i ruoli e le responsabilità delle figure coinvolte nei lavori elettrici (URI, RI, URL, PL, PES, PAV e PEC), nonché i criteri per la formazione, l'organizzazione del lavoro e la gestione delle attività sugli impianti elettrici. Essa costituisce il riferimento tecnico generalmente adottato per dimostrare la corretta applicazione degli obblighi previsti dagli articoli 80, 81, 82 e 83 del D.Lgs. 81/2008.

D.Lgs. 81/2008

Art. 80 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:

a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1.

3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche. 

Art. 81 - Requisiti di sicurezza

1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte.

2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche.

3. Comma abrogato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106.

Art. 82 - Lavori sotto tensione

1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica (3)(4) o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche;
b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;

1) l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;
2) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;
c) per sistemi di II e III categoria purché:

1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).

3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente.

Art. 83 - Lavori in prossimità di parti attive

1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. 

2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.
 
(1) CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici
(2) CEI 11-15 Lavori su impianti elettrici categoria II e III

La Norma CEI 11-15 disciplina invece le attrezzature, i metodi e le procedure specifiche per l'esecuzione dei lavori sotto tensione sugli impianti elettrici, fornendo indicazioni sui requisiti tecnici, sulle modalità di impiego e sulle verifiche necessarie per garantire adeguati livelli di sicurezza. Le attrezzature illustrate nel presente documento trovano il loro naturale campo di applicazione proprio nell'ambito delle metodologie operative previste da tale norma.

La corretta individuazione delle attrezzature, dei dispositivi di protezione individuale e collettiva, degli strumenti diagnostici e degli accessori utilizzati nei lavori sotto tensione costituisce inoltre un elemento essenziale per adempiere agli obblighi previsti dagli articoli 71 e 77 del D.Lgs. 81/2008, relativi rispettivamente alla messa a disposizione di attrezzature idonee e all'impiego di dispositivi di protezione individuale adeguati ai rischi presenti.

D.Lgs. 81/2008

Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto - alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati; 
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;

c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

12.I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

13-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d'uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

D.Lgs. 81/2008

Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.

3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.

4. Il datore di lavoro:

a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

La raccolta che segue costituisce pertanto uno strumento di consultazione destinato a Datori di Lavoro, dirigenti, preposti, responsabili tecnici, formatori, professionisti della sicurezza e operatori del settore elettrico, offrendo una panoramica organica delle principali attrezzature e dei dispositivi impiegati nei lavori sotto tensione, corredata da definizioni e rappresentazioni illustrative utili alla loro immediata identificazione.

La conoscenza del significato tecnico dei termini utilizzati nelle norme, nelle procedure operative e nella documentazione di sicurezza rappresenta infatti il primo passo per una corretta gestione del rischio elettrico e per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione richieste dalla legislazione vigente.

...

3 Aste isolanti

3.1 asta isolante

Attrezzo isolante costituito essenzialmente da un tubo e/o da un tondo isolante con raccordi terminali.

[IEC 60050-651:-, 651-22-01]

3.2 Aste per lavori a mano

3.2.1 asta per lavori a mano

Asta isolante utilizzata a mano per lo svolgimento a distanza di lavori sotto tensione.

[IEC 60050-651:-, 651-22-07]

...

3.2.15 asta telescopica per lavori a mano

Asta per lavori a mano composta da un insieme di elementi isolanti retrattili.

Nota: Almeno uno degli elementi isolanti di un'asta telescopica per lavori a mano deve essere una bacchetta isolante o un tubo riempito con schiuma il cui elemento più alto è munito di un attacco universale a ghiera dentata.

Asta telescopica per lavori a mano

Asta telescopica per lavori a mano con estremità a ghiera dentata

...

4.5 Miscellanea

4.5.1 connettore ad anello

Dispositivo adattabile utilizzato per connettere in modo sicuro, per mezzo di un'asta con gancio, un conduttore non in tensione meccanica a un altro conduttore che può essere in tensione meccanica.

Connettore ad anello

...

5.2.4 pinza per telo isolante

Pinza di legno o di materiale isolante utilizzata per mantenere in posizione i teli isolanti elettrici.

Modelli di pinze

...

7.2.4 chiave poligonale semplice isolata

Attrezzo manuale isolato con ganascia poligonale singola utilizzato per serrare o allentare bulloni e dadi.

Chiave poligonale semplice isolata

...

9.1.12 elevatore con braccio isolante

Dispositivo estensibile e/o articolato, costituito essenzialmente da componenti isolanti, destinato e utilizzato principalmente per posizionare il personale a un potenziale elettrico diverso da quello di terra.

[IEC 60050-651:-, 651-22-17]

Nota: Un elevatore con braccio isolante può essere utilizzato anche per movimentare materiali e attrezzi, se progettato ed equipaggiato per tale scopo.

Nota: Un elevatore con braccio isolante non comprende un telaio. Quando un elevatore con braccio isolante è montato su un telaio mobile diventa un componente di una piattaforma elevatrice mobile di lavoro (MEWP).

Elevatore con braccio isolante

1 Veicolo
2 Braccio articolato
3 Cestello
4 Albero di carico
5 Braccio isolante

...

12.2 Componenti

12.2.1 pompa idraulica

Apparecchio utilizzato per generare pressione idraulica in appositi attrezzi.

Pompa idraulica

...
segue in allegato

Fonti
CEI EN 60743:2014

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2026
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024