Circolare MIT-GC n. 48 del 09 Marzo 2026 / Procedura trasporto marittimo merce pericolosa piombo (valida non oltre il 31 Agosto 2027)
ID 26335 | 28 Maggio 2026 / In allegato
Circolare MIT-GC n. 48 del 09 Marzo 2026
Trasporto marittimo di piombo e di manufatti contenenti piombo. Equivalenza alle prescrizioni del codice IMDG.
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Con il Regolamento delegato (UE) 2024/197, entrato in vigore lo scorso 1° settembre, la Commissione Europea ha recepito le conclusioni contenute nel parere del RAC (Risk Assessment Committee) dell'ECHA5 del settembre 2021, con cui è stata formalizzata la riclassificazione del piombo come sostanza pericolosa per l'ambiente acquatico.
Tale modifica determina un impatto significativo sul regime normativo applicabile al trasporto dei materiali contenenti piombo, con l'estensione automatica dell'obbligo della conformità alla disciplina IMDG (oltre che ai Regolamenti ADR/RID per i settori di trasporto terrestri), per un'ampia categoria di prodotti e semilavorati metallici (restano esclusi dalla riclassificazione i cd. "prodotti finiti" contenenti piombo, come ad esempio bulloni, tubazioni, rubinetti, etc.).
Ed infatti, le sostanze e miscele solide contenenti piombo devono essere classificate come pericolose per l'ambiente acquatico, qualora la
concentrazione di piombo risulti superiori a determinati limiti.
La diretta conseguenza di tale classificazione è rappresentata dall'inquadramento di tali materiali nel campo di applicazione del codice
IMDG, con l'attribuzione al numero UN 3077 e classificazione in Classe 9, con discendenti implicazioni tecniche, operative ed organizzative.
Nel settore del trasporto su strada - ADR, la competente Direzione generale della motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha concesso una motivata deroga ai sensi del paragrafo 1.5.1 del Regolamento ADR (Accordo Multilaterale M366), esentando temporaneamente dall'applicazione delle norme del regolamento il trasporto di leghe metalliche contenenti piombo, a condizione che esse non rientrino in altre classi di pericolo, siano scarsamente solubili in acqua e vengano trasportate in imballaggi o contenitori conformi a specifici requisiti tecnici.
Analoga deroga è stata concessa nel settore del trasporto ferroviario - RID, con I'Accordo multilaterale citato in riferimento alla lett. e), da parte della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie.
Per quanto precede, allo scopo di consentire il trasporto multimodale del piombo e dei manufatti contenenti piombo e dopo aver acquisito in merito il parere tecnico favorevole del Gruppo di lavoro sulle merci pericolose insediato presso questa sede, la scrivente ha stabilito una specifica procedura, descritta nell'allegato alla presente circolare, da adottarsi per il trasporto marittimo delle merci pericolose ivi indicate.
La procedura in questione deve intendersi temporanea e valida non oltre il 31/08/2027.
La presente Circolare viene inviata esclusivamente alle parti interessate cui compete la puntuale implementazione delle misure ivi contenute e pubblicata sul sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, alla Sezione "Sicurezza della Navigazione" ai fini di pubblicità legale, ai sensi dell'articolo 32 della Legge n. 69/2009.
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