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Interpello ambientale 21.05.2026 - CAM Strade 

Interpello ambientale  21.05.2026_CAM Strade

Interpello ambientale 21.05.2026 - CAM Strade 

ID 26293 | 22 Maggio 2026 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o provi o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 21.05.2026

OGGETTO: Interpello ex art. 3-septies del d.lgs. n. 152/2006 sull'applicazione del DM 05/08/2024 e s.m.i. di adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade).

QUESITO

Con istanza di interpello acquisita con prot. n. 54123 dell’11 marzo 2026, la Regione Veneto, tramite la Giunta Regionale e per il tramite della Direzione Programmazione, Lavori Pubblici e Edilizia, ha formalmente richiesto un chiarimento a questo Ministero in merito a importanti profili applicativi connessi all’utilizzo dei materiali di risulta negli scavi eseguiti in sede stradale nell’ambito di cantieri del Servizio Idrico Integrato (SII).

Nello specifico, si chiede a questo Ministero di confermare se:

1 I criteri tecnici contenuti nel D.M. 5 agosto 2024 debbano considerarsi obbligatori, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 36/2023, anche per gli interventi di ripristino della sede stradale conseguenti alla posa di sottoservizi idrici;

2 L'applicazione di tali CAM costituisca un obbligo cogente per l'Ente proprietario della strada, tale da inibire clausole che vietino aprioristicamente l'uso di materiali di recupero dotati di idonea certificazione tecnica e prestazionale.

[...]

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Con riferimento al quesito numero 1 si rappresenta quanto segue.

In merito all’applicazione del decreto ministeriale 5 agosto 2024, si fa presente che l'impiego di materiali provenienti da operazioni di recupero effettuate ai sensi della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 è, in linea generale, pienamente coerente con i principi dell'economia circolare e favorisce una gestione virtuosa e sostenibile delle risorse.

Il paragrafo 1.1 “Ambito di applicazione” dell’Allegato I del decreto ministeriale 5 agosto 2024, chiarisce che:
Le disposizioni del […] provvedimento si applicano a tutti i contratti di appalto e alle concessioni aventi per oggetto l’esecuzione di lavori e la prestazione di servizi di progettazione di infrastrutture, includendo interventi di costruzione, manutenzione e adeguamento, come definiti all’art. 2, comma 1, lettere b), c) e d), dell’allegato I.1 del Codice [dei contratti pubblici].
Alcuni dei CPV (Common Procurement Vocabulary) di riferimento per i lavori e le opere sono il CPV 45000000 “Lavori di costruzione”, in particolare il 45233000-9 “Lavori di costruzione, di fondazione e di superficie per autostrade e strade” e il 71322000-1 “Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile”.

Il riferimento ai “Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile” implica che i criteri tecnici contenuti nel D.M. 5 agosto 2024 siano da considerarsi obbligatori per tutti gli interventi infrastrutturali che prevedono specifiche operazioni di cantiere come quelle di cui trattasi e rinvenibili nell’allegato tecnico al decreto.

In particolare, il capitolo “2.4 Specifiche tecniche relative al cantiere” individua le operazioni soggette a criteri obbligatori in quanto specifiche tecniche di progetto.

Tra questi, il criterio “2.4.4 Rinterri e riempimenti” stabilisce che, per i rinterri, il progetto prescriva il riutilizzo del materiale di scavo proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, oppure materiale riciclato, che siano conformi ai parametri della norma UNI 11531-1 (distinguendo tra riempimenti con miscele betonabili e riempimenti con miscele legate con leganti idraulici).

Ne consegue che, per le opere di ingegneria civile su sede stradale che comportano movimenti di terra, compresi gli interventi di ripristino della sede stradale conseguenti alla posa di sottoservizi idrici, devono essere applicati i criteri obbligatori pertinenti, in particolare il già richiamato criterio “2.4.4 Rinterri e riempimenti”, sempre nel rispetto del quadro regolatorio previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.

Con riferimento al quesito numero 2 si rappresenta quanto segue.

In coerenza con quanto già indicato, l’Ente proprietario della strada, qualora operi in qualità di stazione appaltante o ente concedente per interventi sulla sede stradale che comportino lo scavo e il successivo ripristino della sede, è tenuto al rispetto dei criteri ambientali minimi sopra richiamati; di conseguenza, deve inserire detti criteri nei documenti di gara e verificarne l’applicazione in fase di esecuzione dei lavori.

Fonte: MASE

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