Direttiva (UE) 2024/3019

Direttiva (UE) 2024/3019 / Nuova direttiva acque reflue urbane
ID 23094 | 12.12.2024
Direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento de...
ID 26097 | 14 Maggio 2026 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Tutti gli interpelli ambientali
OGGETTO: Interpello per il riconoscimento del l’idroponica alimentata con acqua reflua affinata come metodo di irrigazione non convenzionale e per la valutazione del l’idoneità al consumo umano degli ortaggi prodotti (possibile evoluzione del progetto AWARE). - rif. nota prot. entrata n. 132493 del 14.07.2025.
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3 septies, del D.lgs. n. 152/2006, acquisita al protocollo di questo Ministero n. 132493 del 14-07-2025, codesta Amministrazione ha richiesto un’interpretazione della vigente normativa in materia ambientale in tema di riutilizzo delle acque reflue urbane, sottoponendo a questa Direzione generale i seguenti quesiti:
1. Riconoscimento dell’idroponica con acqua reflua affinata
È possibile riconoscere formalmente il sistema idroponico che impiega acqua reflua urbana affinata, trattata con tecnologie avanzate fino a standard qualitativi elevati, come metodo di irrigazione non convenzionale? Tale riconoscimento potrebbe consentirne l’inserimento in un quadro regolatorio specifico, al pari delle pratiche previste dal Regolamento (UE) 2020/741, superando la limitazione attuale all’ambito di progetto pilota.
2. Idoneità al consumo umano degli ortaggi prodotti
È possibile considerare idonei al consumo umano gli ortaggi coltivati (es. lattuga) in sistemi idroponici alimentati da acqua reflua affinata, previa valutazione del rischio? In caso affermativo, quali siano i protocolli di monitoraggio (parametri chimici, microbiologici, contaminanti emergenti, residui farmaceutici, microplastiche), procedure di certificazione e sistemi di tracciabilità per garantire la sicurezza alimentare e la conformità alla normativa igienico-sanitaria.
[...] Segue in allegato
Fonte: MASE
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