~ 2000 / 2026 ~
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ID 25944 | Update 07.04.2026
Decreto ministeriale del 12 marzo 2026, relativo alla capacità di stoccaggio per il periodo 2026-2027
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Articolo 1 Stoccaggio di modulazione
1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come sostituito dall’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (di seguito Autorità) determina, nei limiti imposti dalla regolamentazione europea vigente, le modalità atte a garantire a tutti gli utenti l’accesso a parità di condizioni al servizio di stoccaggio, la massima imparzialità e la neutralità del servizio stesso in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio, per i servizi di cui al presente decreto.
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Art. 12 Disciplina delle attività di stoccaggio
1. Ogni titolare di più concessioni di stoccaggio ha l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacità di stoccaggio di working gas di cui dispone, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacità stesse e la sicurezza del sistema nazionale del gas, nel rispetto degli indirizzi di cui all'articolo 28.
2. I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale hanno l'obbligo di assicurare e fornire i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui essi dispongono abbia idonea capacità, e purché i servizi richiesti dall'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi una violazione del codice di stoccaggio, può imporre alla stessa impresa di procedere alla fornitura dei servizi.
Sono fatti salvi i poteri e le attribuzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
4. Nel caso di contitolarità di una concessione di stoccaggio, gli effetti derivanti dall'obbligo di fornire disponibilità di stoccaggio agli utenti che ne facciano richiesta si verificano direttamente in capo ai singoli contitolari in ragione delle quote da essi detenute, non realizzandosi nella specie, anche ai fini fiscali, un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici.
5. Le disponibilità di stoccaggio sono destinate in via prioritaria alle esigenze della coltivazione di giacimenti di gas nel territorio nazionale. A tal fine, i titolari di concessione di coltivazione individuano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disponibilità di stoccaggio necessarie per la modulazione della produzione dei giacimenti dei quali detengono la concessione di coltivazione, e le comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica dei dati comunicati, pubblica le informazioni nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.
7. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas fissa le modalità atte a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio, sulla base dei seguenti criteri:
a) le capacità di stoccaggio di modulazione, fatto salvo quanto disposto al comma 5, sono assegnate prioritariamente per le esigenze di fornitura ai clienti civili, ivi comprese le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche o private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, nonché a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, per un volume calcolato annualmente e pari al fabbisogno di modulazione stagionale degli stessi clienti in ipotesi di inverno rigido, in base ai criteri di cui all'articolo 18, comma 2. Il rimanente stoccaggio è assegnato, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche per servizi diversi da quelli di modulazione.
8. Lo stoccaggio di modulazione è a carico dei soggetti di cui agli articoli 17 e 18. I soggetti che prestano al sistema nazionale del gas il servizio di interrompibilità a favore della sicurezza stabilito nei piani di emergenza del sistema nazionale del gas naturale sono esonerati dalla corresponsione dei corrispettivi tariffari che remunerano il servizio di stoccaggio strategico e il fattore di copertura dei ricavi del servizio di stoccaggio.
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