Decisione della Commissione del 4 marzo 2013
ID 4554 | 30.08.2017
Decisione della Commissione del 4 marzo 2013 che istituisce le linee guida per l’utente che illustrano le misur...
ID 25858 | 27.03.2026 / In allegato
Circolare ANGA n. 2 del 27 marzo 2026
Oggetto: Applicazione della deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026 “Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell’articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59”.
Con riferimento al combinato disposto degli artt. 16 e 17 del decreto n. 59/2023 a norma dei quali i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi in categoria 5 devono garantire la presenza sui propri autoveicoli di opportuni sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato e garantire il possesso dei requisiti di idoneità tecnica degli autoveicoli iscritti all’Albo in categoria 5, vista la deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026, il Comitato nazionale ha ritenuto necessario fornire le seguenti indicazioni. I soggetti di cui alla Deliberazione sopra richiamata aventi un parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, anche attraverso l’invio di più istanze distinte, relative ai diversi autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, e comunque entro e non oltre il termine del 30 giugno 2026, così come modificato dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26. Si chiarisce che gli autoveicoli oggetto di avvenuta cancellazione poiché non dotati del sistema di geolocalizzazione sulla base della precedente delibera, potranno essere reiscritti con apposita istanza telematica presentata a cura delle imprese, fermo restando che il possesso di tale requisito anche per gli autoveicoli nuovamente iscritti dovrà comunque essere attestato entro e non oltre il 30 giugno 2026.
Il Comitato nazionale ha pertanto stabilito che le Sezioni regionali e provinciali, a partire dal 1° luglio 2026, provvedono alla cancellazione d’ufficio, limitatamente alla categoria 5, degli autoveicoli che non risultano adeguati alle disposizioni contenute nella deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026. Si rammenta che, qualora la cancellazione dei suddetti autoveicoli determini la carenza del requisito di cui all’art. 10, comma 2, lett. h) e art. 15, del decreto 3 giugno 2014, n.120, necessario per il mantenimento dell’iscrizione, la Sezione regionale o provinciale provvede all’avvio del procedimento disciplinare di cui all’art. 21 del decreto 3 giugno 2014, n.120. La circolare n. 2 del 22 maggio 2025 è abrogata e sostituita dalla presente a partire dal 2 aprile 2026.
[...]
Fonte: ANGA
Collegati
ID 4554 | 30.08.2017
Decisione della Commissione del 4 marzo 2013 che istituisce le linee guida per l’utente che illustrano le misur...
Approvazione dell'accordo per la delega dei compiti di certificazione statutaria al American Bureau of Shipping per le navi registrate in Italia, come previsto dal Regolamento (U...

Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica la direttiva 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acqu...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024