Catasto Elettromagnetico Nazionale

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La normativa di settore (Legge Quadro n. 36/2001 e relativi decreti applicativi DPCM 8/07/2003 (100 KHZ E 300 GHZ) e D.P.C.M 8 luglio 2003 (50 Hz), assegna alle Agenz...
ID 25858 | 27.03.2026 / In allegato
Circolare ANGA n. 2 del 27 marzo 2026
Oggetto: Applicazione della deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026 “Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell’articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59”.
Con riferimento al combinato disposto degli artt. 16 e 17 del decreto n. 59/2023 a norma dei quali i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi in categoria 5 devono garantire la presenza sui propri autoveicoli di opportuni sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato e garantire il possesso dei requisiti di idoneità tecnica degli autoveicoli iscritti all’Albo in categoria 5, vista la deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026, il Comitato nazionale ha ritenuto necessario fornire le seguenti indicazioni. I soggetti di cui alla Deliberazione sopra richiamata aventi un parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, anche attraverso l’invio di più istanze distinte, relative ai diversi autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, e comunque entro e non oltre il termine del 30 giugno 2026, così come modificato dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26. Si chiarisce che gli autoveicoli oggetto di avvenuta cancellazione poiché non dotati del sistema di geolocalizzazione sulla base della precedente delibera, potranno essere reiscritti con apposita istanza telematica presentata a cura delle imprese, fermo restando che il possesso di tale requisito anche per gli autoveicoli nuovamente iscritti dovrà comunque essere attestato entro e non oltre il 30 giugno 2026.
Il Comitato nazionale ha pertanto stabilito che le Sezioni regionali e provinciali, a partire dal 1° luglio 2026, provvedono alla cancellazione d’ufficio, limitatamente alla categoria 5, degli autoveicoli che non risultano adeguati alle disposizioni contenute nella deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026. Si rammenta che, qualora la cancellazione dei suddetti autoveicoli determini la carenza del requisito di cui all’art. 10, comma 2, lett. h) e art. 15, del decreto 3 giugno 2014, n.120, necessario per il mantenimento dell’iscrizione, la Sezione regionale o provinciale provvede all’avvio del procedimento disciplinare di cui all’art. 21 del decreto 3 giugno 2014, n.120. La circolare n. 2 del 22 maggio 2025 è abrogata e sostituita dalla presente a partire dal 2 aprile 2026.
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Fonte: ANGA
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