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Datori di lavoro e uso improprio IA

Datori di lavoro e uso improprio IA

Datori di lavoro ed uso improprio IA

ID 25671 | 04.03.2026 / Nota completa in allegato

Di seguito si riporta quanto contenuto nel documento MLPS "Verso l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro", in merito ai possibili utilizzi dell’intelligenza artificiale nell’adempimento agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed eventuali incompatibilità con la filosofia alla base della normativa vigente. 

"3.2.3

La prerogativa dell’intelligenza artificiale è quella di coadiuvare l’uomo nello svolgimento di un’ampia gamma di attività, in certi casi fino al punto di sostituirlo completamente. Se da un lato ciò rappresenta un incentivo per le imprese in termini di produttività ed efficientamento delle procedure lavorative, dall’altro può esporre i datori di lavoro al rischio di un utilizzo improprio, o addirittura illecito, dell’intelligenza artificiale dell’adempimento di determinati obblighi di legge.

Al fine di esplicitare in concreto quanto sopra rappresentato, a titolo di esempio si riporta un fenomeno osservato di recente. Vari uffici territoriali dell’Ispettorato, deputati all’attività di vigilanza, hanno segnalato annunci pubblicitari da parte di società di consulenza che propongono software basati sull’intelligenza artificiale per la redazione del documento di valutazione dei rischi, promettendo un sostanziale abbattimento dei costi legati alla gestione della sicurezza. Tra i vantaggi proposti, si parla di un “sistema che aggiorna tutto in automatico”, che consentirebbe di essere “sempre pronti alle ispezioni, con valutazioni oggettive e difendibili” e di non essere più tenuti a “giustificare le decisioni sulle valutazioni agli organi di controllo”.

Un simile utilizzo dell’intelligenza artificiale presenta vari profili di incompatibilità con la normativa vigente. Il messaggio per cui la gestione della sicurezza costituisce un mero obbligo burocratico da sbrigare nel minor tempo possibile è in palese contrasto con la cultura della prevenzione che tutta l’attività informativa e promozionale dei soggetti istituzionali è tesa a diffondere. Pur essendo le società di consulenza private estranee a tale ruolo, lo stesso approccio divulgativo è però espressamente richiesto dalla norma ai datori di lavoro sotto forma di una serie di obblighi comportamentali. Oltre l’aspetto prettamente culturale, però, ciò che rileva principalmente è che un DVR “che si aggiorna da solo” è contrario a vari precetti normativi e può dunque configurarsi come un vero e proprio reato.

In generale, infatti, in armonia con la Direttiva-quadro 89/391/CEE, sin dalla sua versione originaria il d.lgs. 81/2008 (c.d. TUSL) stabilisce chiaramente la necessità di una gestione sistematica della salute e sicurezza, ove ciascuno dei soggetti coinvolti ha un ruolo preciso e dal quale derivano specifici obblighi e responsabilità. La Direttiva, pilastro fondante delle politiche europee in materia di salute e sicurezza sul lavoro, impone al datore di lavoro una generale obbligazione di tutela dei propri lavoratori: nel fare ciò, da un lato gli fornisce criteri precisi – i c.d. “principi generali di prevenzione” di cui all’articolo 6, paragrafo 1 – e dall’altro gli attribuisce l’onere di governare in prima persona un processo di valutazione che si evolve costantemente. I suddetti principi costituiscono l’impostazione metodologica che il datore di lavoro deve adottare nella gestione della salute e sicurezza e la loro formulazione generica e “atecnica” è coerente con un’altra scelta precisa del legislatore: quella di porre in capo al datore di lavoro stesso l’onere di individuare quali siano le misure di sicurezza più adeguate, in quanto soggetto che meglio può valutarne l’efficacia con riferimento al proprio specifico contesto produttivo. La volontà del legislatore comunitario, pienamente accolta nel TUSL, è dunque di rendere la prevenzione un processo dinamico, la cui efficacia richiede una pianificazione rigorosa, la verifica costante delle soluzioni adottate e, di conseguenza, necessita di aggiornamenti periodici, ai quali il datore di lavoro deve provvedere secondo i medesimi principi. Peraltro, non si tratta mai di scelte unilaterali del datore di lavoro, poiché sia l’ordinamento sovranazionale che quello interno richiedono espressamente che siano frutto di un processo di consultazione permanente con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente, ove previsto, e con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

La circostanza che a breve i datori di lavoro possano essere non necessariamente umani è un’ipotesi tutt’altro che remota: davanti al fatto che, come noto ai più, tra i ministri dell’attuale Governo albanese ci sia un avatar, la possibilità di trovarsi a breve di fronte a datori di lavoro “virtuali” non costituisce più un’eventualità dal sapore futuristico. Ciò impone una riflessione accurata in termini di imputabilità delle responsabilità, per far sì che le garanzie di tutela dei lavoratori vadano di pari passo con l’evoluzione tecnologica".

[...]

Fonte: Verso l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro

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