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Proroghe RENTRI | Legge di conv. Milleproroghe 2026

Proroghe RENTRI Legge di conv. Milleproroghe 2026

Proroghe RENTRI | Legge di conv. Milleproroghe 2026

ID 25647 | 28.02.2026 / Nota completa in allegato

Pubblicata nella GU n. 49 del 28.02.2026 la Legge 27 febbraio 2026 n. 26 di conversione del Decreto‑legge 31 dicembre 2025, n. 200, c.d. Milleproroghe 2026 ed in vigore dal 1° marzo 2026.

La Legge 27 febbraio 2026 n. 26 interviene in ordine alla proroga dell'xFIR, al regime sanzionatorio applicato alla di cui mancata trasmissione ed inoltre alla proroga riguardante la disponibilità dei sistemi di geolocalizzazione quali requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 ANGA.

- xFIR (al 15.09.2026)

La Legge 27 febbraio 2026 n. 26 dispone che fino al 15 settembre 2026 gli operatori obbligati all’uso dell’xFIR potranno continuare a utilizzare il formulario cartaceo in alternativa a quello digitale.

Si realizza pertanto un regime transitorio di doppio binario ovvero l’xFIR resta lo strumento di riferimento del sistema e il FIR cartaceo può essere utilizzato in alternativa, su scelta dell’operatore obbligato.

Legge 27 febbraio 2026 n. 26 di conversione del  Decreto‑legge 31 dicembre 2025, n. 200

5-bis. A decorrere dalla data di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, fino al 15 settembre 2026, in alternativa alle modalità previste dall’articolo 7, comma 8, del medesimo decreto, il formulario di identificazione dei rifiuti può continuare ad essere emesso in formato cartaceo. 

- Sanzioni differite trasmissione xFIR - Modifica art. 258 TUA (al 15.09.2026)

La Legge 27 febbraio 2026 n. 26 dispone che la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 euro a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi per la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite dal secondo periodo comma 10 dall’articolo 258 del D.Lgs. 152/2006 si applicheranno dal 15 settembre 2026.

Legge 27 febbraio 2026 n. 26 di conversione del  Decreto‑legge 31 dicembre 2025, n. 200

5-septies All’articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo a sanzioni per la violazione di obblighi in materia di tenuta di registri, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati informativi al Registro di cui all’articolo 188-bis, le sanzioni di cui al secondo periodo del comma 10, con esclusivo riferimento alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti, si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026».

- Sistemi di geolocalizzazione categoria 5 ANGA (al 30.06.2026)

- La Legge 27 febbraio 2026 n. 26 dispone che il termine a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione costituisce requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali è differito dal 31 dicembre 2025 al 30 giugno 2026.

Il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali stabilisce, con proprie deliberazioni, i tempi e le modalità che i trasportatori di rifiuti pericolosi devono osservare per l’installazione di sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli adibiti a tale attività di trasporto, per le finalità di cui all’articolo 188-bis, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 152/2006.

Legge 27 febbraio 2026 n. 26 di conversione del  Decreto‑legge 31 dicembre 2025, n. 200

5-quinquies. Il termine di cui all’articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi è requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali, è differito al 30 giugno 2026.

5-sexies. Il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali stabilisce, con proprie deliberazioni, nel rispetto del termine previsto dal comma 5-quinquies del presente articolo, i tempi e le modalità che i trasportatori di rifiuti pericolosi devono osservare per l’installazione di sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli adibiti a tale attività di trasporto, per le finalità di cui all’articolo 188-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 5-septies.

_____________

Vedi TUA | Testo Unico Ambiente Consolidato 2026

TUA | Testo Unico Ambiente

[...]

Vedi Decreto 4 aprile 2023 n. 59 | Regolamento sistema tracciabilità rifiuti RENTRI

Regolamento RENTRI SMALL 2023

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