Interpello ambientale 12.02.2026
Oggetto: Interpello ambientale ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006 inerente alla corretta attribuzione del codice EER da attribuire da parte degli impianti di autodemolizione per il ritiro di generatori di corrente, fissi o scarrabili
Quesito
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. 152/2006, la Regione Campania – Direzione Generale Ciclo Integrato dei Rifiuti, Autorizzazioni Ambientali, Osservatorio e Documentazione, quale autorità competente in tema di rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/2006 per la costruzione e l’esercizio degli “impianti di trattamento” e dei “centri di raccolta” di cui, rispettivamente, alle lettere o) e p) dell’articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2003, chiede, se detti impianti possano procedere al ritiro dei generatori di corrente fissi o scarrabili, e quale sia il corretto codice EER da attribuire a detti rifiuti.
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Considerazioni del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
Al fine di fornire i richiesti chiarimenti, visto il parere tecnico di ISPRA, richiesto con nota prot. n. 210186 del 10 novembre 2025 e acquisito con nota prot. n. 8244 del 16 gennaio 2026, considerato il quadro normativo sopraesposto e alla luce dell’istruttoria condotta, si rappresenta quanto segue.
Per poter procedere alla corretta classificazione dei rifiuti costituiti da generatori di corrente, si rende necessario distinguere le diverse tipologie di generatore, ovvero se si tratti di un generatore fisso o scarrabile.
Per i generatori fissi, inoltre, occorre ulteriormente distinguere se gli stessi siano installati in un determinato luogo per tutto il loro ciclo di vita o se siano installati su veicoli in modo da costituirne parte integrante. Nel primo caso, i generatori conformi alle caratteristiche di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) del d.lgs. 49 del 2014, vale a dire “che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua” si configurano come apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), mentre i generatori rispondenti alla definizione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), dello stesso d.lgs.
n. 49 del 2014, vale a dire “un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e componenti, o entrambi che funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo” potrebbero configurarsi come “utensili industriali fissi di grandi dimensioni”. Tali prodotti, giunti a fine vita, ovvero quando sia soddisfatta la definizione di “rifiuto” ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a) del D.lgs. 152/2006, sono disciplinati in maniera differente: nel caso di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), si applica il citato d.lgs. n. 49 del 2014, mentre nel caso di rifiuti da utensili industriali fissi di grandi dimensioni, si applica la disciplina generale prevista dalla Parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto gli stessi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 49 del 2014 sono esclusi dell’ambito di applicazione della disciplina sui RAEE.
Nel secondo caso, invece, ovvero il caso di generatori che costituiscono parte integrante di un veicolo, gli stessi una volta giunti a fine vita, sono esclusi dall’ambito di applicazione del d.lgs. n. 49 del 2014, ai sensi dell’art 3, comma 1, lettera b) del medesimo d.lgs. n. 49 del 2014, in quanto considerati “apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un’altra apparecchiatura che è esclusa o che non rientra nell’ambito di applicazione del decreto legislativo, purché possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura” e rientrano nel campo di applicazione della disciplina sulla gestione dei veicoli fuori uso e vanno identificati con il codice dell’Elenco europeo dei rifiuti “16.01.04*”.
Il vigente quadro normativo di riferimento per la gestione dei veicoli fuori uso è delineato dal d.lgs. n. 209 del 2003 (attuativo della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso) e dall’art. 231 del d.lgs. n. 152 del 2006. In particolare, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), del citato d.lgs. n. 209 del 2003, afferiscono alle disposizioni del medesimo decreto, i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, e quelli a motore a tre ruote, come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, i quali, per essere sottoposti alle attività di trattamento di cui all’art. 3, comma 1, lettera f), dello stesso d.lgs. 209/03, possono essere ritirati dagli impianti di trattamento e dai centri di raccolta, di cui, rispettivamente, alle lettere o) e p) dell’art. 3, comma 1, del medesimo decreto, autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209, 213 e 216 del D.lgs. 152/2006.
I veicoli fuori uso non rientranti nel regime del d.lgs. n. 209 del 2003 sono, invece, sottoposti alla disciplina del D.lgs. 152/2006 e in particolare dell’art. 231, il cui comma 1, in conformità alle prescrizioni tecniche del d.lgs. n. 209 del 2003, dispone che possono essere consegnati per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione solamente ai centri raccolta autorizzati ex articoli 208 e 209 del D.lgs. 152/2006.
Ne consegue che, indipendentemente dalla disciplina applicabile, d.lgs. n. 209 del 2003 o articolo 231 del D.lgs. 152/2006, il codice EER da attribuire a tali generatori risulta essere il 16.01.04* e le conseguenti operazioni devono essere effettuate in impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/2006.
[...] Segue in allegato