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Interpello ambientale 16.02.2026 - Livelli di contaminazione delle matrici ambientali

Interpello ambientale 16.02.2026 - Livelli di contaminazione delle matrici ambientali

Interpello ambientale 16.02.2026 - Livelli di contaminazione delle matrici ambientali

ID 25571 | 18.02.2026 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 16.02.2026

Oggetto: Comune di Qualiano - Interpello ex art. 3 septies del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – Criteri di applicazione delle colonne A e B della Tabella 1 di cui all’Allegato 5 alla parte quarta del D.lgs 152/2006.

Il quesito

Con nota acquisita al protocollo ministeriale al n. 217480 del 18.11.2025, il Comune di Qualiano ha formulato un interpello, ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006, in ordine ai livelli di contaminazione delle matrici ambientali.

In particolare, il Comune di Qualiano cita il riscontro fornito all’istanza di interpello del 14.04.2025, protocollo n. 0071143, nella parte in cui, ai fini della determinazione dei valori di attenzione e, quindi, della individuazione della colonna di cui alla Tabella 1, dell’Allegato V, Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006 cui fare riferimento, richiama “l'effettivo uso dell'area attribuendo valore decisivo ad elementi sostanziali della fattispecie concreta, quali le attività effettivamente svolte nel sito, o anche la funzione potenziale dell'area o la destinazione d'uso in ragione del contesto in cui lo stesso si inserisce”.

A tal proposito il Comune chiede di chiarire “come il criterio interpretativo sopra delineato debba essere applicato nei casi in cui vi è una concomitanza di diverse attività all’interno di un medesimo sito per cui non vi è la possibilità di stabilire in maniera univoca la colonna della Tabella 1 di cui all’Allegato 5 alla parte quarta del D.lgs 152/2006 a cui fare riferimento”. Nello specifico, il Comune cita a titolo di esempio il caso relativo alla “…..realizzazione di un intervento edilizio finalizzato alla creazione di un complesso turistico/ricettivo (equiparato ex lege ad un insediamento   produttivo)   e   che   solo   marginalmente  includa   anche   spazi   a verde  avente destinazione  ornamentale  (ad  esempio  siepi  ed  aiuole,  giardini).”  In  tale  caso,  il  Comune “Considerata la preponderanza quasi esclusiva degli interventi edilizi a fini commerciali rispetto al poco verde ornamentale” chiede di chiarire “se anche per detti residui spazi, per la loro più che limitata estensione ed utilizzo, debba ritenersi applicabile la colonna B della Tabella 1”.

Normativa di riferimento

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, in particolare:

- art. 240 comma 1 lett. b) “concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati”;
- Allegato 5 al Titolo V, Parte quarta, del D.lgs. 152/2006, recante “CSC del suolo, sottosuolo e acque sotterranee per destinazione d’uso.”.

Riscontro al quesito

Facendo seguito ai criteri interpretativi forniti dal Ministero con nota della Direzione generale economia circolare e bonifiche protocollo n. 71143 del 14.04.2025 (in riscontro all’istanza di interpello formulata dalla Provincia di Potenza con nota acquisita al protocollo ministeriale al n. 4093 del 13.04.2025), con riferimento al caso prospettato a titolo di esempio dal Comune di Qualiano di un insediamento produttivo che solo marginalmente includa anche spazi a verde avente destinazione ornamentale (come siepi ed aiuole, giardini), si ritengono applicabili i limiti della colonna B di cui alla Tabella 1 dell’allegato 5, Titolo V, Parte Quarta, del D.lgs. 152/2006; è evidente, infatti, che la natura ornamentale del verde non possa determinare una autonoma ed effettiva destinazione d’uso nell’ambito di un complesso produttivo.

Diverso è il caso di “concomitanza di diverse attività all’interno di un medesimo sito”; si pensi ad un esercizio commerciale (per esempio, una lavanderia) ubicato in un complesso residenziale. In tali casi, stante i diversi limiti previsti dalle destinazioni d’uso di cui alle colonne A (Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale) e B (Siti ad uso Commerciale e Industriale) correlati ai bersagli e alla durata dell’esposizione ai contaminanti, si ritiene prevalente la destinazione residenziale che comporta, in concreto, l’applicazione della colonna A.

[...] Segue in allegato

Fonte: MASE

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Descrizione Lingua Dimensioni Downloads
Scarica il file (Risposta prot. n. 33227 del 16.02.2026) IT 195 kB 2
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