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Decreto 8 ottobre 2025

Decreto 8 ottobre 2025 / Importi asseverazione e redazione delle prescrizioni tecniche ambientali

ID 25565 | 16.02.2026

Decreto 8 ottobre 2025 
Determinazione degli importi per l'attività di asseverazione e la redazione delle prescrizioni tecniche ambientali.

(GU n.38 del 16.02.2026)

Art. 1. Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce gli importi da corrispondere a carico del contravventore per le attività previste dall’art. 318-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il presente decreto definisce altresì gli obblighi in capo all’ente accertatore per la riscossione degli importi di cui al comma 1, nonché le modalità operative di versamento delle somme di cui all’art. 318 -quater , comma 2, destinate all’entrata del bilancio dello Stato.

Art. 2. Importi a carico del contravventore

1. Gli importi da corrispondere a carico del contravventore per le attività di cui all’art. 318-ter , comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono quantificati nell’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Eventuali aggiornamenti degli importi definiti nell’allegato 1 del presente decreto sono adottati con decreto direttoriale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza
energetica, previa intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Gli importi di cui all’allegato 1 sono versati all’ente accertatore secondo le modalità indicate nel verbale di ammissione a pagamento.

Art. 3. Obblighi a carico dell’ente accertatore

1. Qualora l’attività di asseverazione tecnica della prescrizione sia svolta da ente specializzato diverso dall’organo di vigilanza che l’ha rilasciata, l’ente accertatore riscuote l’importo dovuto anche per conto dell’ente specializzato stesso.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l’ente specializzato, che ha svolto l’attività di asseverazione tecnica, provvede a comunicare all’ente accertatore l’importo dovuto per l’attività svolta, entro quindici giorni dall’avvenuta esecuzione, indicando le modalità per il pagamento.
3. L’ente accertatore procede alla riscossione dell’importo relativo alle attività proprie e dell’ente specializzato di cui al comma 2 del presente articolo, cui provvede a trasferire l’importo di competenza, entro trenta giorni dall’avvenuto incasso.

Art. 4. Modalità operative di versamento allo Stato degli importi delle sanzioni di cui all’art. 318 -quater , comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Gli importi delle sanzioni pecuniarie che, al fine dell’estinzione del reato, il contravventore deve versare al bilancio dello Stato in base all’art. 318 -quater , comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, sono destinati al Capitolo di entrata 2596 avente la seguente denominazione: «Entrate di pertinenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per versamento delle sanzioni amministrative deflattive di reati ambientali, ai sensi dell’art. 318 -quater , comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006»: Capitolo 2596 art 01 - Somme riscosse in via ordinaria; Capitolo 2596 art 02 - Somme riscosse a mezzo ruoli.
2. L’elenco dei codici IBAN da utilizzare per i versamenti di cui al comma 1 è pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze. La causale da indicare nel versamento è la seguente «Importo pagato per l’estinzione della contravvenzione di cui all’art. 318 -quater , comma 2, del decreto legislativo. n. 152 del 2006».

Art. 5. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[...]

Art. 318-ter Prescrizioni comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

4-bis. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi da corrispondere a carico del contravventore per l'attività di asseverazione tecnica fornita dall'ente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione di cui al comma 1, quando diverso dall'organo di vigilanza che l'ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, dallo stesso organo accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 55 del codice di procedura penale quando si tratti di ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un'amministrazione statale.

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