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ID 25538 | 13.02.2026 / In allegato
Legge R. Lombardia 10 febbraio 2026 n. 5
Disposizioni per la selezione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) respiratori per lavori con esposizione all’amianto
BURL S. n. 7 - Venerdì 13 febbraio 2026
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Capo I Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione all’amianto e definizione delle procedure per la scelta, la manutenzione e il controllo dei dispositivi di protezione individuale (dpi) utilizzati durante le operazioni che comportano un rischio di esposizione all’amianto
Art. 1 (Finalità e campo di applicazione)
1. La presente legge indica le misure di protezione delle vie respiratorie da utilizzare nelle lavorazioni che comportano esposizione a silicati fibrosi, così come definiti dal comma 2. La presente legge declina operativamente quanto previsto dal Capo III (Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto) del Titolo IX (Sostanze pericolose) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Per lo scopo e le finalità della presente legge si applicano le definizioni previste all’articolo 2 del d.lgs. 81/2008 nello specifico dei ruoli e delle responsabilità in esso disposte.
2. Ai fini della presente legge il termine ‘amianto’ designa i silicati fibrosi, così come definiti dall’articolo 247 del d.lgs. 81/2008.
3. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari delle strutture interessate, ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto.
4. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal Capo III del Titolo IX del d.lgs. 81/2008.
Art. 2 (Criteri per l’individuazione e l’uso di dispositivi di protezione individuale (DPI))
1. In tutte le lavorazioni durante le quali i rischi inerenti all’esposizione a polveri e fibre non possono essere evitati o sufficientemente limitati da misure tecniche di prevenzione o da mezzi di protezione collettiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) per le vie respiratorie, apparecchi di protezione delle vie respiratorie o respiratori, così come previsto dall’articolo 251, comma 1, lettera b), del d.lgs. 81/2008.
2. La scelta e la gestione dei DPI per le vie respiratorie vengono effettuate in base ai criteri riportati nel Capo II.
3. Regione Lombardia provvede all’indicazione dei criteri per l’individuazione e l’uso di altre tipologie di DPI in relazione al progresso tecnologico.
[...]
Capo II
Scelta, uso, manutenzione e formazione del datore di lavoro e del personale sull’impiego degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie
[...]
Art. 5 (Scelta dell’apparecchio di protezione respiratoria (APVR))
1. Quando il livello di polvere è superiore alla soglia di cui all’articolo 254 del d.lgs. 81/2008, considerando i livelli di concentrazione di fibre, il lavoratore deve essere dotato a seconda della valutazione dei rischi di almeno un dispositivo tra i seguenti:
a) polvere di primo livello:
1) una semimaschera filtrante FFP3 monouso, la cui classificazione deriva dalla norma UNI EN 149:2009, il cui smaltimento deve essere debitamente indicato nella sezione annotazioni del ‘Formulario di identificazione dei rifiuti’ (FIR); o un respiratore filtrante con semimaschera o maschera a pieno facciale dotato di filtri P3, la cui classificazione deriva dalla norma UNI EN 143:2021;
2) un respiratore a ventilazione motorizzata TM2P con semimaschera, la cui classificazione deriva dalla norma UNI EN 12942:2024;
3) un respiratore a ventilazione motorizzata TH3P con cappuccio o casco, la cui classificazione deriva dalla norma UNI EN 12942:2024;
4) un respiratore filtrante a ventilazione alimentata TM3P con maschera a pieno facciale, la cui classificazione deriva dalla norma UNI EN 12492:2024.
L’uso delle semimaschere filtranti monouso FFP3 è limitato agli interventi con esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’articolo 249, commi 2 e 4, del d.lgs. 81/2008 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ad una durata inferiore ai quindici minuti;
b) polvere di secondo livello:
1) un respiratore filtrante a ventilazione alimentata TM3P con maschera a pieno facciale, la cui classificazione deriva dalla norma UNI EN 12942:2024, per garantire una sovrapressione permanente all’interno della maschera e una portata minima di 160 l/min;
2) un respiratore isolante per l’alimentazione di aria respirabile di classe 4, la cui definizione e identificazione si basa sulla norma UNI EN 14594:2018, che garantisce una portata minima di 300 l/min, con maschera a pieno facciale;
3) un respiratore isolante per l’alimentazione di aria respirabile con alimentazione di aria compressa a pressione positiva con maschera a pieno facciale, la cui definizione e identificazione si basa sulla norma UNI EN 14593-1:2018, che consenta, se necessario, di raggiungere una portata superiore a 300 l/min;
c) polvere di terzo livello:
1) un respiratore isolante per l’alimentazione di aria respirabile di classe 4, la cui definizione e identificazione si basa sulla norma UNI EN 14594:2018, che garantisce una portata minima di 300 l/min, con maschera a pieno facciale;
2) un respiratore isolante per l’alimentazione di aria respirabile a pressione positiva, con maschera a pieno facciale, la cui definizione e identificazione è conforme alla norma UNI EN 14593-1:2018, per raggiungere una portata superiore a 300 l/min, se necessario;
3) indumenti protettivi ventilati e a tenuta di particelle.
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