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Direttiva (UE) 2026/288

Direttiva (UE) 2026/288 - Modifica direttiva nitrati

Direttiva (UE) 2026/288 - Modifica direttiva nitrati

ID 25511 | 10.02.2026

Direttiva (UE) 2026/288 
della Commissione, del 9 febbraio 2026, che modifica la direttiva 91/676/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’impiego di determinati materiali fertilizzanti ottenuti da effluenti di allevamento

Entrata in vigore: 02.03.2026

Recepimento IT entro 02 marzo 2028.

_____________

Articolo 1

L’allegato III della direttiva 91/676/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 marzo 2028. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

[...]

Allegato

Nell’allegato III della direttiva 91/676/CEE, al punto 2, secondo comma, è aggiunta la seguente lettera c):

«c) gli Stati membri possono autorizzare, al di sopra del quantitativo di 170 kg di azoto per ettaro all’anno di cui al presente comma e fino a un limite distinto di 80 kg supplementari di azoto per ettaro all’anno, l’uso di determinati materiali fertilizzanti da effluente di allevamento che sono stati trasformati, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

i) la componente dell’effluente di allevamento del materiale fertilizzante è stata sottoposta a un processo di trattamento che aumenta la concentrazione di azoto in forma minerale, azoto ureico o azoto sotto forma di cristalli, espressa come percentuale in peso dell’azoto totale rispetto all’apporto al processo di trattamento, con uno dei seguenti risultati:

1) un sale di ammonio (ottenuto per rimozione, ossia scrubbing) proveniente da un processo di purificazione dei gas o di controllo delle emissioni progettato per eliminare l’ammoniaca dagli effluenti gassosi;

2) un concentrato minerale ottenuto mediante osmosi inversa;

3) un sale di fosfato ricco di azoto (struvite), precipitato da effluenti di allevamento;

ii) i materiali fertilizzanti sono caratterizzati da una qualità costante in tutti i lotti e da un rapporto tra azoto minerale e azoto totale di almeno il 90 % o un rapporto tra carbonio organico e azoto totale non superiore a tre; in entrambi i casi sono applicate delle correzioni per tutte le forme di azoto derivato da materiali costituenti che non provengono da effluente e che contengono più del 3 % di azoto sulla sostanza secca;

iii) i materiali fertilizzanti non superano i seguenti limiti massimi:

- rame (Cu): 300 mg kg-1 di sostanza secca;
- zinco (Zn): 800 mg kg-1 di sostanza secca;

iv) gli agenti patogeni nei materiali fertilizzanti contenenti più dell’1 % di carbonio organico non superano i seguenti limiti massimi:

Microrganismi da sottoporre a prova

Piani di campionamento

Limite

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Assente in 25 g o 25 ml

Escherichia coli o enterococchi

5

5

0

1 000 in 1 g o 1 ml

Dove:

n

=

numero di campioni da sottoporre a prova,

c

=

numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra m e M,

m

=

valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacente,

M

=

valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC;

v) gli Stati membri attuano norme di qualità rigorose per garantire un tenore costante di nutrienti nei materiali fertilizzanti in tutti i lotti di produzione, in linea con i criteri di cui al punto ii);

vi) gli Stati membri assicurano che i materiali fertilizzanti siano accompagnati dalla documentazione contenente informazioni sul tenore di azoto (N) e fosfati (P2O5) laddove la concentrazione di uno qualsiasi di questi elementi superi l’1 % di materia secca, con uno scostamento massimo del 25 % dal valore dichiarato;

vii) gli Stati membri provvedono affinché il numero di capi di bestiame e la produzione di effluente non aumentino a seguito dell’applicazione del presente punto, i) a livello nazionale, quando il tenore di azoto della produzione totale annua nazionale di effluente per ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU) supera il 75 % del limite di 170 kg di azoto per ettaro stabilito al presente comma e ii) a livello delle unità territoriali NUTS 2 per cui è rilasciata l’autorizzazione, quando il tenore di azoto della produzione totale annua di effluente per ettaro di SAU in tali unità territoriali supera il 75 % del limite di 170 kg di azoto per ettaro stabilito al presente comma;

viii) gli Stati membri inaspriscono le limitazioni dell’applicazione al terreno di fertilizzanti (tassi di fertilizzazione), di cui al punto 1, punto 3), del presente allegato, per tenere conto dei maggiori rischi di dispersioni di azoto nell’acqua e nell’aria derivanti dall’uso di materiali fertilizzanti che soddisfano le condizioni di cui ai punti da i) a iv) del presente punto, applicando nel contempo un coefficiente di equivalenza dei fertilizzanti minerali pari a 1 per tali materiali. Gli Stati membri garantiscono, nella misura del possibile, il mantenimento di una copertura vegetale viva o misure equivalenti sul terreno cui sono applicati materiali fertilizzanti che soddisfano le condizioni di cui ai punti da i) a iv) del presente punto; gli Stati membri provvedono affinché, ove opportuno per prevenire la dispersione di ammoniaca dai suoli agricoli, siano adottate precauzioni adeguate durante l’applicazione al terreno di materiali fertilizzanti che soddisfano le condizioni di cui ai punti da i) a iv) del presente punto, in particolare mediante iniezione, incorporazione immediata di materiali applicati in superficie o misure equivalenti;

ix) gli Stati membri adottano misure per prevenire, nella misura del possibile, le emissioni, comprese le emissioni nell’aria, derivanti dall’immagazzinamento di materiali fertilizzanti che soddisfano le condizioni di cui ai punti da i) a iv), definendo condizioni e prescrizioni adeguate per l’immagazzinamento di tali materiali;

x) gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che l’uso di materiali fertilizzanti che soddisfa le condizioni di cui hai punti da i) a iv) del presente punto non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, (UE) 2016/2284, (UE) 2020/2184 e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio quando le misure del programma di azione sono pertinenti a tali direttive. Gli Stati membri adottano misure per prevenire effetti negativi nelle zone Natura 2000 e nelle aree circostanti e in prossimità dei punti di estrazione di acqua potabile, in conformità, rispettivamente, delle direttive 92/43/CEE e (UE) 2020/2184.

Qualora applichino la presente lettera del secondo comma, gli Stati membri ne informano la Commissione. Inoltre, nell’ambito della relazione di cui all’articolo 10, essi riferiscono in merito alla sua applicazione, compresi i dati annuali sulla quantità di materiali prodotti che soddisfano le condizioni di cui ai punti da i) a iv) del presente punto e sulla densità del bestiame e sulla produzione di effluente a livello nazionale e a livello delle unità territoriali NUTS 2 stabilite dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.

[...]

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