Il Sistema GHS e il Trasporto
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Il Sistema GHS e il Trasporto
La normativa Immissione sul mercato Sostanze è regolata nella UE con REACH e CLP e in Italia è gestita dal Ministero della Salute.
Nata per esigenze di rimuovere gli ostacoli tecnici agli scambi, ha assunto con il passare del tempo un’impostazione più direttamente tesa a fare prevalere gli aspetti sociali sui criteri di natura economica che ne avevano costituito fondamento giuridico.
La matrice di tale normativa è di ispirazione sanitaria e perciò volta alla tutela della salute dell’utilizzatore.
La normativa Trasporto invece è regolata dall’ONU, le cui Raccomandazioni, trasversali a tutte le modalità, si riconoscono nel “Libro Arancio” (Orange Book) con lo scopo principale di facilitare la libera circolazione delle merci garantendo contemporaneamente la maggiore sicurezza possibile mediante un processo di qualificazione volto al fattore umano e tecnico nell’esercizio dell’attività.
Tali Raccomandazioni si calano quindi, assumendo valenza di prescrizioni, nei vari Regolamenti Internazionali che presiedono rispettivamente:
- al trasporto su strada (ADR),
- per ferrovia (RID),
- marittimo (Codice IMDG),
- aereo (ICAO-IATA)
- per vie navigabili interne (ADN)
e sono diversamente modulate in funzione della specificità del sistema del trasporto considerato con riferimento in particolare a:
- caratteristiche dei contenitori;
- marcatura ed etichettatura;
- documentazione di viaggio;
- esecuzione delle operazioni di carico e scarico;
- condizioni di stivaggio;
- procedure di emergenza.
La disciplina del trasporto merci pericolose, in Italia gestita dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, ha una matrice di tipo ingegneristico dovendo privilegiare, ai fini della sicurezza, le caratteristiche costruttive dei sistemi di trasporto in grado di sopportare sollecitazioni d’urto nelle condizioni più gravose per offrire maggiori garanzie di contenimento del carico, anche in caso di incidenti, e limitarne così il rischio di dispersioni all’esterno.
Accanto a questi aspetti più specificatamente tecnicistici, particolare attenzione viene posta alla qualificazione professionale degli operatori, intesa come volano di un sistema di gestione che investe tutti i soggetti della catena logistica.
I differenti criteri che ispirano le due normative fanno sì che nel trasporto, rispetto all’immissione sul mercato, la valutazione del rischio biologico di un prodotto chimico porti a riconoscergli una valenza più bassa perché l’esposizione, di tipo occasionale, sarebbe comunque di breve periodo limitando perciò l’intensità dell’effetto e/o la sua capacità di manifestazione. Da ciò derivano ricadute diverse ai fini della classificazione ed etichettatura delle merci pericolose (sostanze e miscele/preparati).
La differenza dei diversi sistemi di classificazione delle sostanze e preparati pericolosi, peraltro non sempre giustificata in relazione alle diverse attività regolamentate (tutela della salute, trasporto, consumo, smaltimento rifiuti, ecc.), ha portato nel giugno 1992 a Rio de Janeiro, in sede di Conferenza delle Nazioni Unite su “Ambiente e Sviluppo sostenibile” all’approvazione dell’Agenda 21 che riassume gli impegni assunti; tra essi, al Capitolo 19, quello per una corretta gestione delle sostanze dal punto di vista ambientale, articolato in 6 Programmi di Azione di cui uno intitolato ”Armonizzazione della Classificazione e dell’Etichettatura di Prodotti Chimici”. Questo processo si identifica nel GHS dello IOMC (Interorganization Programme for the Sound Management of Chemicals) alla cui realizzazione hanno provveduto, relativamente ai pericoli di tipo chimico-fisico, il Comitato Esperti dell’ONU e l’ILO (International Labour Office) e, per i pericoli di tipo tossicologico ed ecotossicologico, l’OECD (Organization for Economic Cooperation and Development).
Obiettivo del GHS, le cui direttive sono confluite nel “Libro Porpora” (Purple Book), è infatti quello di stabilire una base comune e coerente di classificazione e comunicazione del pericolo chimico che contenga gli elementi fondamentali di prevenzione per la salute e sicurezza del consumatore, del lavoratore e dell’ambiente, oltre che di sicurezza per il trasporto di merci pericolose. L’armonizzazione proposta dal GHS stabilisce i criteri di classificazione e gli strumenti di comunicazione del pericolo. Il “Libro Porpora” del “GHS” si affianca perciò al “Libro Arancio” del “Trasporto” ispirandone i criteri di classificazione che , in virtù di una logica armonizzata, sono adottati dalla normativa del trasporto merci pericolose e ne delimitano, in relazione alle classi ONU, il campo di applicazione.
Il 28 novembre 2008 il Consiglio UE ha adottato, in applicazione ai criteri GHS, il Regolamento (CE) n.1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le Direttive 67/548/CEE (sostanze) e 1999/45/CE (preparati) e che reca modifica al Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH), entrato in vigore il 1º giugno 2007, col quale si è voluto delineare la nuova politica di gestione in ambito europeo delle sostanze chimiche.
Il Regolamento (CE) n.1272/2008, noto anche come CLP (Classification, Labelling, Packeging), in vigore dal 20 gennaio 2009, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L 353 del 31.12.2008.
L’introduzione dei criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio del suddetto Regolamento è già obbligatoria:
- dal 1º dicembre 2010 per le sostanze
- dal 1º giugno 2015 per le miscele
L’approccio seguito nel processo di armonizzazione GHS (CLP) è stato quello di adottare definizioni e criteri i più ampi possibili, tali da ricomprendere l’intero spettro delle opzioni presenti nelle diverse regolamentazioni, lasciando quindi la possibilità, per ogni specifico settore, di definire un più ristretto campo di applicazione.
E’ quello che si verifica infatti per i liquidi infiammabili (delle 4 Categorie previste dal GHS il trasporto ha adottato soltanto le prime 3), per le materie tossiche (delle 5 Categorie relative ai criteri di tossicità acuta il trasporto ha adottato soltanto le prime 3) e per le materie pericolose per l’ambiente (delle 3 Categorie relative ai criteri di tossicità acquatica acuta il trasporto ha adottato soltanto la prima e delle 4 Categorie relative alla tossicità acquatica cronica il trasporto ha adottato soltanto le prime 2).
Nota: * Il regolamento stradale ADR e quello ferroviario RID ricomprendono nel Gruppo di Imballaggio III anche gasolio, carburante diesel e olio di riscaldamento (leggero) con punto di infiammabilità >60 °C e 100 °C.
Nota: la categoria 5 si applica a sostanze chimiche a basso valore di tossicità acuta che in certe condizioni possono rappresentare un pericolo per popolazioni vulnerabili. Le sperimentazioni su animali sono giustificate solo quando vi sia una forte probabilità che i risultati di tali test possano avere rilevanza per la tutela della salute umana.
I criteri di classificazione sulla base delle proprietà chimicofisiche derivano dalla normativa ONU sul trasporto di merci pericolose (Orange Book)
CLP - Trasporto
I test per i pericoli chimico-fisici sono quelli indicati nel Manuale dei Test e dei Criteri dell’ONU
Le classi di pericolo basate sulle proprietà chimico-fisiche sono le stesse del trasporto e includono pericoli non contemplati dall’attuale normativa UE (es.: sostanze e miscele corrosive sui metalli; sostanze e miscele auto-riscaldanti)
I pittogrammi di pericolo del trasporto prevalgono su quelli CLP
Fonte: Confindustria
Collegati
GHS Rev. 8 Luglio 2019
Direttiva 67/548/CEE
Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP
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