Rettifica della direttiva 2008/98/CE - 22.12.2022
ID 18440 | 22.12.2022
Rettifica della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abrog...
ID 25481 | 06.02.2026 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Tutti gli interpelli ambientali
Interpello ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 152/2006 in merito al chiarimento interpretativo sull’applicazione del limite differenziale di immissione acustica, di cui al DPCM 14/11/1997, alle attività sportive con uso di armi da fuoco, alla luce dell’art. 17 del D.Lgs. n. 42/2017.
In riferimento alla nota acquista al protocollo MASE con il n. 223232 del 26/11/2025, con la quale il Sindaco di codesto Comune ha chiesto “un chiarimento interpretativo” in merito a:
1) applicabilità o meno del criterio differenziale di immissione alla rumorosità prodotta da un centro sportivo per il tiro a volo affiliato alla Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV):
o sia nell’ipotesi in cui agli utenti siano richieste quote di iscrizione o canoni periodici;
o sia nell’ipotesi in cui tali contributi non siano previsti;
2) valori limite acustici applicabili alle suddette attività;
3) modalità tecnico-operative di misura e verifica da adottare per l’accertamento del rispetto dei limiti di immissione.
si rappresenta, per quanto di competenza, quanto segue.
L’istanza, così come formulata è stata considerata nella tipologia dell’interpello ambientale disciplinato dall’art, 3-septies del D.lgs. 152/2006, avente carattere generale sull’interpretazione della normativa statale in materia ambientale.
Pertanto, la stessa è stata sottoposta alle valutazioni tecnico-scientifiche dell’Istituto Superiore per la Protezione Ambientale per l’acquisizione del relativo parere.
Dal parere dell’Istituto, acquisito al protocollo MASE con il n. 15661/MASE del 26/01/2026 risulta quanto segue:
- quesito 1) le emissioni sonore prodotte dall’attività di tiro a volo, in quanto disciplina olimpica svolta in forma stabile, sono escluse dall’applicazione dei valori limite differenziali di immissione, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del DPCM 14/11/1997. Con il DPR 18 gennaio 2010, che ha recepito il parere del Consiglio di Stato relativo al ricorso straordinario FITAV, è stata annullata la Circolare del Ministero dell’Ambiente 6/9/2004 che subordinava l’esclusione dal criterio differenziale alla gratuità dell’attività. Ne consegue che, per il tiro a volo, in quanto disciplina olimpica svolta in forma stabile, la deroga dall’applicazione del criterio differenziale opera indipendentemente dal modello gestionale adottato e che il pagamento o meno di quote associative o canoni periodici non incide sull’applicabilità dell’esclusione;
- quesito 2) in assenza di una disciplina tecnica specifica, fermo restando quanto sopra, l’attività di tiro a volo è soggetta al rispetto dei valori limite previsti dal Piano di classificazione acustica comunale, ai sensi del DPCM 14/11/1997. In mancanza di tale piano, continuano ad applicarsi i limiti di accettabilità di cui al DPCM 1° marzo 1991;
- quesito 3) in assenza di una disciplina tecnica specifica, le verifiche acustiche non possono che essere effettuate secondo le modalità tecnico-operative previste dal DM 16 marzo 1998, con riferimento all’Allegato B.
Pertanto, le misure dovranno essere eseguite prioritariamente in facciata ai ricettori abitativi più esposti, durante lo svolgimento dell’attività sportiva, in condizioni rappresentative dell’esercizio ordinario e nelle situazioni più cautelative per i ricettori.
[...] Segue in allegato
Fonte: MASE
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