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ID 25462 | 04.02.2026 / In allegato
D.G.R. Lombardia 26 gennaio 2026 - n. XII/5667
Utilizzo della modalità e-learning per la formazione specifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro in sanità e modifiche alla d.g.r. XII/4515 del 9 giugno 2025
BUR Lombardia Serie Ordinaria n. 6 - Lunedì 2 febbraio 2026
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LA GIUNTA REGIONALE
Visti (…)
DELIBERA
1. di individuare la sanità quale settore ove è possibile il ricorso alla modalità e-learning per la formazione specifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro anche con riferimento al rischio medio o alto, in coerenza con la citata nota 1 alla tabella di cui al punto 3.5 della parte IV dell’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025), avente ad oggetto «Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008»;
2. di approvare il documento «Utilizzo della modalità e-learning per la formazione specifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro in sanità», predisposto dalla competente Direzione Generale Welfare – UO Prevenzione, elaborato nell’ambito di un gruppo di lavoro ove hanno partecipato esperti individuati dalle strutture sanitarie regionali, pubbliche e private, allegato A parte integrante della presente;
3. di disporre che il ricorso alla modalità e-learning sia consentito esclusivamente nel rispetto delle indicazioni di cui all’allegato A della presente;
4. di prevedere che la validità dei percorsi formativi in e-learning, erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente, che siano conformi alle disposizioni del «Decreto Direttore Generale sanità n. 10087 del 6 novembre 2013 – Riconoscimento della formazione in modalità e-learning dei lavoratori in sanità» è riconosciuta;
5. di disporre che POLIS Lombardia possa realizzare un percorso di formazione rivolto ai datori di lavoro di AREU, delle ASST, delle ATS e degli IRCCS di Regione Lombardia, conformemente ai requisiti di cui al punto 3 della parte II dell’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025), avente ad oggetto «Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008», anche eventualmente valutando un coerente bilanciamento tra la metodologia didattica della formazione in presenza e dell’e-learning;
6. di dare atto che il presente provvedimento, limitatamente all’atto in approvazione, non comporta oneri a carico del bilancio regionale e di demandare a successivi provvedimenti della Giunta regionale, previa verifica della necessità di aggiornamento e della coerenza con il Piano delle Attività di Polis Lombardia, l’eventuale individuazione, quantificazione e assegnazione delle risorse necessarie all’attuazione dei percorsi formativi da parte di Polis Lombardia;
7. di procedere alla modifica della parte del punto 3 dell’allegato B della d.g.r. XII/4515 del 9 giugno 2025 che recita «I corsi di formazione o aggiornamento possono essere erogati trascorsi 10 giorni naturali consecutivi dalla data della comunicazione di cui sopra. Qualora l’ATS competente per territorio richieda, entro il termine di 30 giorni dall’invio della comunicazione di avvio corso ulteriori informazioni, i corsi di formazione o aggiornamento possono essere erogati trascorsi 10 giorni naturali consecutivi dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste ovvero su autorizzazione della ATS qualora non ancora trascorsi i 10 giorni, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo.», con la seguente: «I corsi di formazione o aggiornamento possono essere erogati trascorsi 10 giorni naturali consecutivi dalla data della comunicazione di cui sopra. Qualora l’ATS competente per territorio richieda, entro il termine di 10 giorni dall’invio della comunicazione di avvio corso ulteriori informazioni, i corsi di formazione o aggiornamento possono essere erogati trascorsi 10 giorni naturali consecutivi dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste ovvero su autorizzazione della ATS qualora non ancora trascorsi i 10 giorni, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo.»;
8. di specificare che le comunicazioni previste dall’allegato B della d.g.r. XII/4515 del 9 giugno 2025 sono dovute anche per i corsi di formazione o aggiornamento per la conduzione di carriponte e di prevedere, di conseguenza, che il tracciato di cui al punto 10 dell’allegato B della d.g.r. XII/4515 del 9 giugno 2025 comprenda anche i corsi di formazione o aggiornamento per la conduzione di carriponte;
[...] Segue in allegato
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