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ID 25461 | 04.02.2026 / Download Scheda
L'ECHA aggiunge due sostanze chimiche pericolose all'elenco delle sostanze candidate
L'elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti (SVHC) contiene ora 253 voci per sostanze chimiche che possono essere dannose per le persone o per l'ambiente. Le aziende sono responsabili della gestione dei rischi di queste sostanze chimiche e della fornitura di informazioni a clienti e consumatori sul loro utilizzo sicuro.
Helsinki, 4 febbraio 2026
Le nuove sostanze aggiunte sono n-esano e 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etiliden]difenolo e i suoi sali. Sono utilizzate, ad esempio, nella formulazione, nella lavorazione dei polimeri, nei rivestimenti, negli agenti di pulizia e come regolatori di processo e agenti di reticolazione, rispettivamente.
Voci aggiunte all'elenco dei candidati il 4 febbraio 2026:
|
Nome della sostanza |
Numero CE |
Numero CAS |
Motivo dell'inclusione |
Esempi di utilizzo |
| n-esano | 203-777-6 | 110-54-3 | Tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta (articolo 57(f) - salute umana) |
Formulazione, lavorazione dei polimeri, rivestimenti e agenti pulenti |
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4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etiliden]difenolo e suoi sali |
- |
- |
Tossico per la riproduzione (articolo 57c) |
Regolatore di processo e agente reticolante |
L'elenco contiene ora 253 voci, alcune delle quali sono gruppi di sostanze chimiche, quindi il numero complessivo di sostanze chimiche interessate è più elevato.
Questa sostanza potrebbe essere inserita nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione in futuro. Se una sostanza è presente in questo elenco, le aziende non possono utilizzarla a meno che non ne richiedano l'autorizzazione e la Commissione Europea non ne autorizzi l'uso continuato.
Conseguenze dell'inclusione nella candidate list
Ai sensi del regolamento REACH, le aziende hanno obblighi giuridici quando la loro sostanza è inclusa, da sola, in miscele o in articoli, nell'elenco delle sostanze candidate.
Se un articolo contiene una sostanza inclusa nell'elenco dei prodotti candidati in concentrazione superiore allo 0,1% (in peso/peso), i fornitori sono tenuti a fornire ai propri clienti e consumatori informazioni su come utilizzarla in sicurezza. I consumatori hanno il diritto di chiedere ai fornitori se i prodotti che acquistano contengono sostanze estremamente preoccupanti.
Gli importatori e i produttori di articoli devono notificare all'ECHA se il loro articolo contiene una sostanza inclusa nell'elenco dei candidati entro sei mesi dalla data in cui è stato incluso nell'elenco (4 febbraio 2026).
I fornitori UE e SEE di sostanze presenti nell'elenco delle sostanze candidate, fornite singolarmente o in miscele, devono aggiornare la scheda di dati di sicurezza che forniscono ai propri clienti.
Ai sensi della Direttiva quadro sui rifiuti, le aziende devono inoltre notificare all'ECHA se gli articoli da loro prodotti contengono sostanze estremamente preoccupanti in una concentrazione superiore allo 0,1% (peso/peso). Tale notifica viene pubblicata nella banca dati dell'ECHA sulle sostanze potenzialmente pericolose nei prodotti (SCIP).
Ai sensi del regolamento Ecolabel UE, i prodotti contenenti sostanze SVHC non possono ottenere il marchio Ecolabel.
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Fonte: ECHA
23a Comunicazione Certifico (2017/2026)
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