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Cassazione Penale Sez. 4 del 28 Gennaio 2026 n. 3337

Cassazione Penale Sez. 4 del 28 Gennaio 2026 n. 3337

Cassazione Penale Sez. 4 del 28 Gennaio 2026 n. 3337 / Infortunio mortale durante l'attività di manutenzione

ID 25435 | 31.01.2026 / In allegato

Cassazione Penale Sez. 4 del 28 Gennaio 2026 n. 3337
Infortunio mortale durante l'attività di manutenzione: eludibilità dei dispositivi di sicurezza, prassi contra legem e omessa valutazione del rischio manutentivo
___________

Cassazione Penale Sez. 4 composta
Dott. MONTAGNI Andrea - Presidente
Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere
Dott. MICCICHÈ Loredana - Consigliere
Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Relatore
Dott. LAURO Davide - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
A.A. nato a V il (Omissis)
avverso la sentenza del 26/05/2025 della Corte d'Appello di Torino
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Fatto

1. La Corte d'Appello di Torino, in data 26 maggio 2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli del 19 febbraio 2024 di condanna di A.A., nella qualità di amministratore unico e datore di lavoro della Gammastamp Spa., in ordine al delitto di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni del lavoratore B.B., commesso in B il 4 dicembre 2012.

1.1. Il processo ha ad oggetto un infortunio sul lavoro ricostruito nelle sentenze di merito nel modo seguente. Alla data su indicata, B.B., addetto manutentore della società Gammastamp Spa, dovendo effettuare un intervento consistente nella sostituzione della gomma della tramoggia, si era introdotto all'interno del macchinario denominato "Barile 25" il macchinario era accesso in modalità "automatico" con ciclo non completato e con la porta n. 3 aperta. Per evitare l'interruzione del ciclo produttivo, B.B. aveva eluso l'interblocco a molla presente sulla porta n.3 della macchina, inserendo un guanto che, creando uno spessore, aveva reso di fatto inefficace il dispositivo di sicurezza. Il peso del lavoratore all'interno del macchinario, simulando in modo improvviso la presenza di altro materiale da lavorare, aveva determinato la ripetizione-ripresa dell'ultimo ciclo di lavorazione, con conseguente immediato avanzamento della tramoggia che aveva compresso B.B. contro la parete fissa per circa tre minuti, determinandone la morte.

Secondo i giudici di merito l'istruttoria aveva consentito di accertare a) che il macchinario "Barile 25" presentava interblocchi di sicurezza eludibili attraverso un oggetto agevolmente reperibile, come un pezzo di carta o un guanto; b) che in azienda si era diffusa una prassi elusiva degli interblocchi; c) che il datore di lavoro aveva omesso la valutazione del rischio collegato alla attività manutentiva sul macchinario.

1.2 Nei confronti di A.A. sono stati individuati, quali profili di colpa, l'inosservanza delle norme sulla prevenzione infortuni sul lavoro e in particolare dell'art. 71 comma 1 e dell'art. 70 D.Lgs. n. 81/2008, in relazione all'art. 5 D.Lgs. n.17/2010 e all'allegato I punto 1.1.2 e punto 1.4.1.; UNI EN 1088 2008 punto 5.7.1., per aver messo a disposizione dei lavoratori l'attrezzatura da lavoro Linea di sbavatura e asciugatura MK20- MAC 0471 denominata "Barile 25" non rispondente alle norme di sicurezza; dell'art. 17 comma 1 lettera a) in relazione all'art. 28 D.Lgs. n. 81/2008 per non aver provveduto alla valutazione dei rischi legati all'uso e alle operazioni di manutenzione di detta attrezzatura.

1.3. Con la sentenza di primo grado erano stati assolti dalla medesima imputazione C.C. e D.D., nella qualità, rispettivamente, di amministratore delegato e direttore tecnico e di produzione della Rosler Italiana Srl costruttrice della macchina denominata "Barile 25", con la formula per non aver commesso il fatto.

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, formulando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento della responsabilità penale di A.A. per aver messo a disposizione del lavoratore un macchinario con "sicurezze facilmente eludibili" e alla contestuale assoluzione di C.C. e di D.D., rispettivamente amministratore delegato e direttore tecnico e di produzione della Rosler Italiana Srl, società costruttrice dell'attrezzatura "Linea di sbavatura e asciugatura MK20 A2- MAC 0471, denominata "Barile 25".

Osserva il difensore che i giudici di merito, accertato che il macchinario era privo dei requisiti di sicurezza, in maniera illogica e contraddittoria hanno affermato la responsabilità del ricorrente quale datore di lavoro e non anche dell'amministratore e direttore tecnico della società che aveva fabbricato e fornito il macchinario. L'interblocco a molla posto sulla porta n. 3 è stato considerato facilmente eludibile, ma non si è tenuto conto del fatto che per neutralizzarlo era necessario aprire la porta del macchinario e quindi bloccare il ciclo ed effettuare il riarmo manuale e del fatto che il macchinario era stato sottoposto a revamping nel 2012 e, a seguito dell'aggiornamento da parte della ditta costruttrice, era stato ritenuto conforme ai requisiti di sicurezza. Il Tribunale aveva escluso la responsabilità dell'impresa costruttrice, argomentando che non era stata provata la casualità della condotta, ovvero facendo discendere dalla manomissione degli interblocchi delle porte posteriori (non in nesso casuale con l'incidente) la possibilità che anche laddove il costruttore avesse fabbricato una macchina con un interblocco diverso da quello a molla facilmente eludibile della porta n. 3, lo stesso sarebbe stato comunque rimosso o manomesso. In realtà il Consulente Tecnico del Pubblico Ministero, ing. E.E., aveva accertato che gli interblocchi a forcella posti sulle porte posteriori non erano stati montati correttamente e non avevano funzionato per errori costruttivi, e non già per manomissione. Nonostante questa valutazione, il Tribunale non solo ha negato la responsabilità del costruttore, ma addirittura ha addebitato la responsabilità per l'adozione degli interblocchi a forcella sulle porte posteriori al datore di lavoro A.A.

Inoltre, secondo il difensore se, come ritenuto, la prassi elusiva fosse stata vigente in azienda, l'infortunio non avrebbe avuto esito mortale, dal momento che in tale caso i lavoratori presenti sarebbero subito riusciti a tirare indietro la tramoggia risulta illogico e contraddittorio sostenere la sussistenza di una prassi elusiva praticata in concerto dagli stessi lavoratori, nota e già testata dagli operai, a fronte della incapacità degli operatori accorsi su chiamata di F.F. a disincastrare B.B.

Risulta illogico, prosegue il difensore, il passaggio della sentenza impugnata in cui si afferma che F.F. aveva eliminato l'elusione in buona fede, per occultare un elemento di accusa nei confronti di Gammastamp, tenuto conto che F.F. era stato licenziato in un momento successivo per essere stato scoperto ad alterare la sicurezza di un interblocco a molla, simile a quello dell'incidente, poco tempo dopo la morte di B.B.2.2 Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione e in particolare la mancata considerazione di prove (travisamento per omissione) con riguardo alla conoscenza di una prassi elusiva da parte del datore di lavoro.

Secondo il difensore la Corte non avrebbe considerato che F.F. il giorno dell'infortunio lavorava sulla stessa macchina ed era stata la prima persona a rinvenire la vittima incastrata tra la tramoggia e la porta; che il consulente del PM aveva attribuito lo scorretto montaggio degli interblocchi alla ditta costruttrice che aveva anche effettuato il revamping nel 2012; che il fatto che la pellicola fonoassorbente del macchinario fosse consumata poteva essere attribuito ad una manovra effettuata il giorno dell'infortunio da chi non voleva farsi scoprire; che il teste G.G. aveva ammesso di non aver avvisato nessuno del rinvenimento degli spessori sugli interblocchi.

L'assunto dei giudici di merito per cui la elusione dei sistemi di sicurezza avrebbe arrecato un vantaggio alla produzione, in quanto faceva risparmiare tempo, non tiene conto che le ricette per le lavorazioni avevano un tempo prestabilito e la riduzione di due minuti dei tempi di lavorazione non avrebbe permesso una maggiore produttività giornaliera.

Più in generale i giudici di merito non avrebbero considerato le testimonianze dei dipendenti di Gammastamp che avevano escluso la conoscenza da parte di A.A. di una prassi elusiva delle sicurezze. Anche l'assunto, pure fatto proprio dalla Corte di appello, per cui in ogni caso A.A. avrebbe colposamente ignorato la prassi elusiva dei sistemi di sicurezza non sarebbe stato fondato su elementi concreti.

2.3 Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 516, 517,518, 521 e 522 cod. proc. pen. per essere stato A.A. condannato per un fatto nuovo, non contestato. Secondo il difensore A.A. sarebbe stato condannato "per aver agevolato, tollerato, se non incentivato l'instaurarsi di una prassi elusiva", ovvero per un profilo di colpa non contestato, né nel capo di imputazione né da parte del PM nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge per avere i giudici di merito considerato "la prassi elusiva", non correttamente contestata, alla stregua di una circostanza aggravante "generica." I giudici di merito, in aperta violazione del principio di legalità, ne avrebbero tenuto conto sia nel computo della pena secondo i parametri di cui all'art. 133 c.p., sia nel giudizio di bilanciamento.

3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Sabrina Passafiume, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore dell'imputato, in data 6 gennaio 2026, ha presentato una memoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Diritto

1. Il ricorso deve essere, nel complesso, rigettato.

2. Il primo e il secondo motivo, con cui si contestano la contraddittorietà fra l'affermazione della responsabilità dell'amministratore di Gammastamp e la assoluzione avvenuta in primo grado del legale rappresentate e del direttore tecnico della società costruttrice della macchina e, più in generale, la fondatezza degli addebiti colposi mossi al ricorrente, consentono una trattazione unitaria. Si tratta di motivi infondati.

2.1 In primo luogo, si osserva che le presunte contraddizioni evidenziate dal ricorrente tra la affermazione della responsabilità del datore di lavoro per avere messo a disposizione una macchina non conforme ai requisiti di sicurezza e la contemporanea assoluzione dei soggetti responsabili della produzione di detta macchina riguardano, semmai, il percorso argomentativo della sentenza di primo grado.

Oggetto della impugnazione è la sentenza di appello che, riguardando solo la posizione del ricorrente, ne ha affermato la responsabilità con un percorso argomentativo coerente rispetto alle risultanze, non manifestamente illogico e esente da profili di censura.

2.2. La Corte di appello, in coerenza con la sentenza di primo grado, ha ritenuto che dall'istruttoria fosse emersa la prova di plurimi addebiti colposi del ricorrente rispetto all'evento verificatosi.

2.2.1 Egli, infatti, quale datore di lavoro aveva messo a disposizione un macchinario, ovvero la linea "Barile 25", privo dei requisiti di sicurezza, in quanto dotato di interblocchi collocati sulla porta n. 3 facilmente eludibili, in violazione della previsione dell'allegato I paragrafo 1.4.1., cui rimanda l'art. 3 comma 3 del D.Lgs. n.17/2010 (secondo cui i ripari non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci) e del paragrafo 5.7.1 della EN 1088 (secondo cui i ripari devono essere progettati in modo tale che non possano essere neutralizzati efficacemente).

La Corte ha richiamato i passaggi dell'istruttoria che avevano dimostrato come la elusione dell'interblocco a molla fosse possibile attraverso l'inserimento di un qualsiasi spessore, quale un pezzo di carta o un guanto la circostanza era stata personalmente constatata dal Consulente Tecnico del Pubblico Ministero, che in sede di verifica aveva impiegato pochi secondi ad eludere con tale modalità il dispositivo, ed era stata confermata dai testi F.F. (all'epoca dipendente della Gammastamp Spa), G.G. (dipendente di una ditta esterna che, da anni, prestava servizio presso gli stabilimenti della Gammastamp Spa con funzioni di elettricista), il quale aveva affermato di avere in più di una occasione rinvenuto e rimosso pezzi di carta tra gli interblocchi, e S (RSPP e responsabile della manutenzione in Gammastamp Spa), il quale, pure, aveva ammesso la facile eludibilità dell'interblocco tramite un guanto. Una volta operata l'elusione, ha osservato la Corte, era possibile aprire e chiudere la porta senza necessità di interrompere il ciclo di lavorazione. La Corte ha anche spiegato, in maniera non manifestamente illogica, che al momento dell'intervento dei tecnici Spresal gli interblocchi funzionavano, in quanto era stato il dipendente F.F., accorso immediatamente in aiuto della vittima, a rimuovere lo spessore, nel tentativo di non compromettere la posizione del suo datore di lavoro.

A.A., dunque, nella veste di datore di lavoro avrebbe dovuto procedere in autonomia rispetto al costruttore alla valutazione di tutti i rischi connessi all'utilizzo del macchinario, monitorandone l'impiego in modo corretto la posizione di garanzia assunta in ragione della sua qualifica comportava l'obbligo, anche nel caso di nomina di un responsabile, di vigilare sul corretto espletamento da parte del vigilato delle funzioni delegate.

Il percorso argomentativo adottato è coerente con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, che da tempo ha chiarito come il datore di lavoro sia responsabile delle lesioni patite dall'operaio, allorquando abbia consentito l'utilizzo di una macchina, pur astrattamente conforme alla normativa CE, nei casi in cui per come nella pratica utilizzata abbia esposto i lavoratori a rischi del tipo di quello in concreto realizzatosi (Sez. 4, n. 22819 del 23/04/2015, Rv. 263498 - 01; Sez. 4, n. 49670 del 23/10/2014, Rv. 261175 - 01).

Anche il passaggio argomentativo della sentenza in cui si dà atto della instaurazione e della diffusione di tale prassi e, dunque, della conoscibilità della stessa in capo al datore di lavoro, appare esente dalle censure dedotte.

La Corte ha spiegato che, in proposito, rilevavano non solo le inequivoche testimonianze su indicate, ma anche ulteriori risultanze probatorie e in particolare la mancata installazione degli interblocchi a forcella nelle porte posteriori del macchinario, il consumo della pellicola fonoassorbente constatato dal Consulente Tecnico del Pubblico Ministero e dallo stesso attribuito alla consolidata prassi elusiva e, non ultima la circostanza, che il rumore conseguente al mantenimento delle porte aperte durante le fasi della lavorazione, possibile proprio in ragione della elusione degli interblocchi, rendeva implausibile la tesi per cui gli altri addetti al reparto e alla sicurezza non ne fossero a conoscenza.

Principio consolidato è quello per cui, a fronte della instaurazione, nell'esercizio dell'attività lavorativa, di una prassi "contra legem", foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente sussiste la responsabilità del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi (Sez. 4, n. 10123 del 15/01/2020, Rv. 278608; Sez. 4, n. 26294, Rv. 272960 - 01).

2.2.2. La Corte di appello, inoltre, ha anche valorizzato la omessa valutazione da parte del datore di lavoro del rischio connesso alla attività manutentiva, nel corso della quale si era verificato l'infortunio, rilevando come nel relativo documento fosse sì contemplato il rischio di schiacciamento provocato dalle parti meccaniche, ma tale rischio fosse fronteggiato solo con la previsione della presenza di un operatore ulteriore in grado di arrestare la macchina e non anche, come sarebbe stato necessario, con la previsione di agire solo a macchina "de-energizzata". La individuazione da parte della Corte di tale ulteriore profilo di colpa è, anch'essa, rispettosa del principio per cui la redazione del documento di valutazione dei rischi e l'adozione di misure di prevenzione non escludono la responsabilità del datore di lavoro quando, per un errore nell'analisi dei rischi o nell'identificazione di misure adeguate, non sia stata adottata idonea misura di prevenzione (Sez. 4, n. 43350 del 05/10/2021, Rv. 282241 - 01). E ciò perché l'obbligo per il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n.81/2008, di analizzare e individuare tutti i fattori di pericolo concretamente presenti sul luogo di lavoro è funzionale alla indicazione delle misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

2.3. Il ricorrente non contesta, a ben vedere, il fondamento giuridico degli addebiti di colpa mossi al datore di lavoro, bensì censura, da un lato, profili di illogicità nella motivazione della Corte in ordine alla esistenza della prassi elusiva e alla sua conoscibilità, e, dall'altro, il travisamento da parte dei giudici di merito del compendio probatorio nella ricostruzione relativa alla instaurazione di tale prassi.

Entrambi i profili sono infondati. Già si è detto come le inferenze tratte dalla Corte a proposito della condotta di F.F. nelle fasi immediatamente successive all'infortunio e più in generale a proposito della esistenza della prassi e della sua diffusione siano coerenti con i dati riportati, sicché la censura di manifesta illogicità appare generica e non argomentata. Inoltre, posto che il travisamento della prova consiste non già nell'errata interpretazione della stessa, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dalla sua assunzione e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, compiendo un errore idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, non essendo consentito al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dal giudice merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Rv. 262948; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, Rv. 255087; Sez.3, n. 39729 del 18/06/2009, Rv 244623; Sez.5. n. 39048 del 25/09/2007, Rv 238215), il ricorrente, nel caso in esame, attraverso la diversa lettura delle prove assunte nel giudizio di primo grado, mira a sollecitare un sindacato che è precluso in presenza di una motivazione adeguata e congrua.

3. Il terzo e il quarto motivo, attinenti alla violazione del principio fra chiesto e pronunciato e alla indebita valorizzazione, ai fini della determinazione della pena, di un addebito di colpa non contestato, sono inammissibili, in quanto dedotti per la prima volta in questa sede. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte "non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello" (fra le tante Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Rv. 279903; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Rv. 282322).

4. Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 14 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2026.

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