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Direttiva 67/548/CEE

ID 2541 | | Visite: 19553 | Legislazione ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/2541

Drettuiva 67 548 CEE

Direttiva 67/548/CEE (DSP)

Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose

GU n. 196/1 del 16 agosto 1967

__________

Abrogazione della direttiva 67/548/CE e dei suoi allegati:

La Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose è abrogata integralmente a decorrere dal 1° giugno 2015.

A titolo di deroga, la direttiva 67/548/CEE potrà applicarsi a certe miscele fino al 1° giugno 2017, se queste sono state classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015. 

Tabella correlazioni abrogazione e sostituzione allegati direttiva 67/548/CEE e data di efficacia

Allegato I (Dir. 67/548/CEE)(*)

Tabella 3.1 dell'allegato VI del regolamento CLP

Dal 20 gennaio 2009

Allegato II (Dir. 67/548/CEE)

Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP)

Dal 1° giugno 2015

Allegato III (Dir. 67/548/CEE)

Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP)

Dal 1° giugno 2015

Allegato IV (Dir. 67/548/CEE)

Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP)

Dal 1° giugno 2015

Allegato V (Dir. 67/548/CEE)

Regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Dal 1° giugno 2008

Allegato VI (Dir. 67/548/CEE)

Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP)

Dal 1° giugno 2015. Tuttavia le disposizioni sull'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze di cui all'allegato VI non saranno più applicabili a decorrere dal 1° dicembre 2010.

L'allegato VII A, VII B, VII C, VII D e l'allegato VIII

direttiva 2006/121/CE

Dal 1° giugno 2008

Allegato IX (Dir. 67/548/CEE)

Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP)

Dal  1° giugno 2015


(*) Abrogazioni/Modifiche:

Regolamento (CE) 12372/2008 CLP

Articolo 55 - Modifiche della direttiva 67/548/CEE

La direttiva 67/548/CEE è così modificata:

1) all'articolo 1, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

2) l'articolo 4 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Se una voce contenente la classificazione e l'etichettatura armonizzate di una sostanza particolare è stata inclusa nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (*), la sostanza è classificata conformemente a tale voce e i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle categorie di pericolo che rientrano in tale voce. (*) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1»;
b) il paragrafo 4 è soppresso;

3) l'articolo 5 è così modificato:
a) al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso.
b) paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le misure del paragrafo 1, primo comma, si applicano fintanto che la sostanza non è stata inclusa all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/ 2008 per le categorie di pericolo che rientrano in tale voce o fintanto che non è stata presa, secondo la procedura di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008, la decisione di non includerla.»;

4) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Obbligo di effettuare un'indagine I fabbricanti, i distributori e gli importatori di sostanze che sono repertoriate nell'EINECS, ma per le quali non è stata inclusa una voce nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, effettuano un'indagine per accertare quali dati pertinenti e accessibili esistono circa le proprietà di tali sostanze. In base a queste informazioni provvedono all'imballaggio e all'etichettatura provvisoria delle sostanze pericolose secondo le disposizioni degli articoli da 22 a 25 della presente direttiva e i criteri dell'allegato VI della presente direttiva.»;

5) all'articolo 22, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

6) all'articolo 23, il paragrafo 2 è così modificato:
a) alla lettera a), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;
b) alla lettera c), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;
c) alla lettera d), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;
d) alla lettera e), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;
e) alla lettera f), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

7) all'articolo 24, paragrafo 4, il secondo comma è soppresso;

8) l'articolo 28 è soppresso;

9) all'articolo 31, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

10) dopo l'articolo 32 è inserito il seguente articolo: «Articolo 32 bis Disposizione transitoria relativa all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze Gli articoli da 22 a 25 non si applicano alle sostanze a decorrere dal 1o dicembre 2010.»;

11) l'allegato I è soppresso.

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