BREF Production of large volume inorganic chemicals
ID 19193 | 10.03.2023 / MR 01.2023
Kick-off Meeting for the drawing up of the LVIC BREF
The Technical Working Group (TWG) for the d...

ID 25341 | 16.01.2026 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Tutti gli interpelli ambientali
OGGETTO: INTERPELLO AMBIENTALE EX ART. 3-SEPTIES DEL D.LGS. N. 152/2006. - INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 242, COMMA 7-BIS IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 248 DEL TESTO UNICO AMBIENTALE RISCONTRO ISTANZA DELLA PROVINCIA GALLURA NORD-EST SARDEGNA, ACQUISITA AL PROTOCOLLO MINISTERIALE AL N. 193944 DEL 20.10.2025.
Il quesito
Con nota acquisita al protocollo ministeriale al n. 193944 del 20.10.2025, la Provincia Gallura Nord-Est Sardegna ha formulato un interpello ai sensi dell’art. 3-septies del d.lgs. n. 152/2006, recante “Norme in materia ambientale”.
In particolare, la Provincia Gallura Nord-Est Sardegna ha chiesto al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di ottenere un chiarimento “in merito all'interpretazione dell'articolo 242, comma 7-bis e dei relativi adempimenti di cui all’art. 248 comma 2 del medesimo Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Nello specifico, la Provincia ha chiesto di chiarire:
“1. se il combinato disposto di cui al comma 2-bis dell’art. 248 e del comma 7-bis dell’art. 242 può risultare applicabile con riferimento all’esecuzione delle verifiche da parte dell’ARPAS ed al conseguente rilascio della relativa certificazione da parte della Provincia nei riguardi della sola realizzazione del primo dei due stralci funzionali del progetto di messa in sicurezza, in forma anticipata rispetto al definitivo completamento delle opere di messa in sicurezza con la realizzazione del secondo ed ultimo stralcio;
2. quali modalità tecniche debbano essere osservate circa l’eventuale possibilità di rilasciare detta certificazione per stralci, in applicazione del comma 7-bis del sopra citato art. 242, in considerazione dell’insussistenza di identificazioni catastali relativamente ad uno specchio acqueo marino;
3. in considerazione del fatto che il caso di bonifica/messa in sicurezza esposto riguarda un fondale di uno specchio acqueo marino contaminato, non riconducibile all’individuazione di matrici come acque sotterranee, né a terreni, così come contemplati dal Titolo V della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006, si chiede di esplicitare nella fattispecie, quali parametri dovrebbero essere tenuti in considerazione per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di bonifica in luogo delle CSC o CSR della parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006”.
[...]
Riscontro ai quesiti
Ai fini del riscontro a quanto richiesto mediante in quesiti in premessa, deve essere preliminarmente chiarito che i corpi idrici superficiali e relativi sedimenti non sono considerati quali matrici ambientali ai fini della normativa sulle bonifiche (essi, infatti, non sono ricompresi nella definizione di “sito” ai sensi dell’art. 240, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152/2006). Pertanto, i sedimenti sono presi in considerazione ai fini dell’applicazione del d.lgs. n. 152/2006, parte III, mentre non sono oggetto della disciplina in materia di bonifica dei siti contaminati, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, Parte IV, Titolo V (in tal senso si è già espresso il Ministero con nota della Direzione generale economia circolare e bonifiche prot. n. 71143 del 14.04.2025, di riscontro all’Istanza di interpello ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152, formulata dalla Provincia di Potenza con nota acquisita al protocollo ministeriale al n. 4093 del 13.04.2025).
Diversamente, i siti di bonifica di interesse nazionale sono soggetti ad una disciplina speciale che riconduce i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti al concetto di “sito” (art. 252, comma 3, d.lgs. n. 152/2006).
Stante quanto sopra, dunque, con riguardo ai corpi idrici superficiali e relativi sedimenti, l’applicabilità della disciplina in materia di bonifica dei siti contaminati, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, Parte IV, Titolo V è limitata ai soli casi in cui si tratti di siti di bonifica di interesse nazionale.
Quesiti di cui ai punti 1 e 2.
Ai sensi dell’art. 242, comma 7-bis, d.lgs. n. 152/2006, “Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate […]”.
Il successivo art. 248 (Controlli) del medesimo d.lgs., nel disciplinare la certificazione di avvenuta bonifica, al comma 2-bis dispone che “Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali, ad esito delle verifiche di cui alla procedura definita dal comma 7-bis dell'articolo 242”.
Il combinato disposto di cui alle citate norme – laddove ammette di procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate – fa riferimento al caso in cui gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda. La norma in parola, dunque, è preordinata a disciplinare la casistica relativa all’esecuzione di un progetto unitario di bonifica in cui siano previsti, oltre a quelli sulla falda, interventi di bonifica su suolo, sottosuolo e materiali di riporto.
Tale soluzione interpretativa risulta coerente con i canoni ermeneutici di cui all’art. 12 delle “Disposizioni preliminari al codice civile” secondo cui “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.”
Pertanto, in considerazione di quanto premesso, si ritiene che il combinato disposto di cui al comma 2-bis dell’art. 248 e al comma 7-bis dell’art. 242 non sia applicabile alla casistica oggetto dell’istanza di interpello trasmessa dalla Provincia Gallura Nord-Est Sardegna che, si ricorda, fa espresso riferimento al “caso della messa in sicurezza, permanente o operativa che sia, nel caso che riguardi esclusivamente una porzione di fondale marino in uno specchio acqueo di complessivi 7 ettari antistanti un porto turistico, risultato contaminato e per il quale è stata attivata la procedura ai sensi dell’art. 242, qualora le operazioni di messa in sicurezza siano realizzate da un soggetto in due stralci funzionali, uno di 6 ettari e il secondo di 1 ettaro”.
Conseguentemente, anche il secondo quesito (“in considerazione dell’insussistenza di identificazioni catastali relativamente ad uno specchio acqueo marino”) non rientra nel campo di applicazione delle predette disposizioni normative che, come detto, disciplinano una diversa fattispecie.
Quesito di cui al punto n. 3.
[...] Segue in allegato
Fonte: MASE
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