Decisione (UE) 2017/2076

Coperture dure - Periodo di validità dei criteri ecologici marchio Ecolabel
Decisione (UE) 2017/2076
della Commissione del 7 novembre 2017 che modifica la decisione 2009/607/CE per quanto riguarda il pe...

ID 25190 | 23.12.2025 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Tutti gli interpelli ambientali
OGGETTO: Interpello ambientale ex art. 3-septies del D. Lgs. 152/06 sulla corretta applicazione del divieto di conversione delle superfici a pascolo permanente nei Siti Natura 2000 previsto dal DM del Ministero dell'Ambiente del 17 ottobre 2007, art. 2, comma 4, lett. c).
Con riferimento all’interpello in oggetto si rappresenta quanto segue.
Il Decreto ministeriale del Ministero dell'Ambiente del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” all’art. 2 comma 4, lett. c) e all’art. 5, comma 1, lett. s) riporta come criterio minimo da prevedere nell’ambito delle misure di conservazione dei siti Natura 2000 il “divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell’art. 2 punto 2 del Reg. CE 796/2004 (regolamento sulla condizionalità in agricoltura) ad altri usi”. Il decreto, quindi, fa riferimento alla definizione dei prati permanenti contenuta nel regolamento UE sulla condizionalità vigente all’epoca (796/2004), che risulta sostanzialmente replicata nei Regolamenti sulla condizionalità che si sono da allora succeduti.
I pascoli/prati permanenti sono definiti dal Reg. (UE) 2021/2115 come segue:
«prato permanente e pascolo permanente» (congiuntamente denominati «prato permanente»): “terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nella rotazione delle colture dell’azienda da cinque anni o più, e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato, non lavorato o non riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio da cinque anni o più.
Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per alimentazione animale, purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.”
Tale tipologia di uso del suolo è tutelata su tutto il territorio nazionale dalle norme per la condizionalità in agricoltura per il loro ruolo di accumulo della CO2 e per la tutela della biodiversità; tuttavia, le forme di tutela sono più stringenti nei siti Natura 2000, rispetto al resto del territorio.
Il Decreto ministeriale del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) del 9 marzo 2023, recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale” (GU Serie Generale n.112 del 15-05-2023) conferma il divieto di “conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000” specificando, quanto segue:
“Ai fini del mantenimento dei benefici ambientali dei prati permanenti e della protezione degli habitat e delle specie, inclusi i siti di nidificazione e riproduzione delle specie di uccelli, è vietata l’aratura e la conversione, ad altri usi agricoli e non agricoli, dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale, cioè quelli compresi nei siti Natura 2000.”
Al tempo stesso tale DM introduce una possibilità di deroga, ora prevista dal Regolamento UE n. 1468/2024 (modificativo dei Regolamenti n. 2115/2021 e n. 2116/2021): “L’autorizzazione a convertire i prati permanenti all’interno dei siti Natura 2000 può essere concessa solo dall’Autorità di Gestione del sito stesso, attraverso apposito provvedimento.”
Tale disposizione risente tuttavia di un difetto di coordinamento con le prescrizioni del DM del Ministero dell’Ambiente del 17/10/2007.
Ai sensi del DM Ambiente, infatti, eventuali deroghe ai divieti dallo stesso previsti sono così disciplinate: “Per ragioni connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, si può provvedere all'autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto con i criteri indicati nel presente atto, in ogni caso previa valutazione di incidenza, adottando ogni misura compensativa atta a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000.” (art. 1, ultimo capoverso). Pertanto, non è previsto che il divieto in esame sia superabile mediante un’autorizzazione da parte del gestore del sito.
Tutto ciò premesso, per quanto riguarda il primo quesito sollevato nell’interpello in oggetto, circa la definizione di “prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale”, si condivide quanto esplicitato dal DM MASAF del 09/03/2023, ovvero che sono considerati ambientalmente sensibili tutti i prati permanenti ricompresi nei Siti Natura 2000, che non siano già classificati come habitat di interesse comunitario di cui ai cod. 6 e 7 - formazioni erbose naturali e seminaturali, torbiere, paludi basse - dell’allegato 1 della direttiva 92/43/CEE e per questo tutelati da specifiche misure di conservazione.
Tale classificazione è motivata dal fatto che anche i prati pascoli che sono elencati come habitat nell’allegato 1 della direttiva 92/43/CEE, all’interno dei siti natura 2000 rivestono un’importante funzione ecologica come habitat di specie.
Per quanto riguarda, invece, il secondo quesito sollevato da codesta Regione, ovvero se sussista l’effettiva facoltà, da parte dell’Autorità di Gestione del Sito interessato, di concedere una deroga al divieto di conversione delle superfici attualmente definite “prati permanenti” previsto dal DM del Ministero dell’Ambiente del 17/10/2007 e, nel caso, quali siano, a legislazione vigente, i criteri da adottare per la concessione di tali deroghe, la scrivente Direzione ritiene che, a legislazione vigente, non sussista la possibilità di derogare ai divieti del DM del Ministero dell’Ambiente del 17/10/2007 se non nelle modalità dallo stesso prescritte.
[...] Segue in allegato
Fonte: MASE
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