Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 | Sostanze candidate alla sostituzione Pesticidi
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell' 11 marzo 2015, recante attuazione dell'articol...
ID 25174 | 22.12.2025 / In allegatp
Decisione (UE) 2025/2607 della Commissione, del 17 dicembre 2025, che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) a pitture e vernici decorative e prodotti correlati, pitture ad alte prestazioni e prodotti correlati e pitture spray in aerosol a base acquosa, e che abroga la decisione 2014/312/UE [notificata con il numero C(2025) 8879]
GU L 2025/2607 del 22.12.2025
___________
I criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE ai gruppi di prodotti «pitture e vernici decorative e prodotti correlati», «pitture ad alte prestazioni e prodotti correlati» e «pitture spray in aerosol a base acquosa» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2032.
Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «pitture e vernici decorative e prodotti correlati» è 044.
Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «pitture ad alte prestazioni e prodotti correlati» è 056.
Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «pitture spray in aerosol a base acquosa» è 057.
La decisione 2014/312/UE è abrogata.
Le domande di assegnazione dell’Ecolabel UE presentate prima della data di applicazione della presente decisione per prodotti che rientrano nel gruppo «prodotti vernicianti per esterni e per interni» ai sensi della decisione 2014/312/UE sono valutate conformemente alle condizioni ivi stabilite.
Le domande di assegnazione dell’Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo «prodotti vernicianti per esterni e per interni» a sensi della decisione 2014/312/UE presentate nei due mesi successivi alla data di applicazione della presente decisione possono basarsi sui criteri stabiliti nella presente decisione o su quelli stabiliti nella decisione 2014/312/UE. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.
I marchi Ecolabel UE assegnati sulla base di una domanda valutata conformemente ai criteri stabiliti nella decisione 2014/312/UE possono essere utilizzati per 18 mesi dalla data di applicazione della presente decisione.
[...]
Collegati

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell' 11 marzo 2015, recante attuazione dell'articol...

MATTM ottobre 2018 - Anno 9° – numero 3
Il REACH e altre normative in materia di prodotti chimici
Il bollettino di informazione “Sostan...

ID 18851 | 27.01.2023 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del ...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024