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Circolare MI prot. n. 0015115 del 03 dicembre 2025

Circolare MI prot. n. 0015115 del 03 dicembre 2025

ID 25057 | 04.12.2025 / In allegato

Circolare MI prot. n. 0015115 del 03 dicembre 2025
Oggetto: Applicazione dell'articolo 19 legge n. 689 del 1981 in materia di sequestro amministrativo di contenitori e apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra (F-Gas) di cui al Regolamento (UE) 2024/573.

Come è noto, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica svolge, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146, le funzioni di Autorità nazionale competente in materia di gas fluorurati ad effetto serra (F-Gas).    

Con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/573, sono stati introdotti obiettivi più stringenti di riduzione dell'utilizzo degli F-Gas, con l'effetto di accelerare il processo di transizione verso refrigeranti a minore impatto climatico.

Nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti di F-Gas, il citato Ministero ha promosso, in collaborazione con i Nuclei NIPAAF dell'Arma dei Carabinieri, il NOE e la Guardia di Finanza, mirate campagne di controllo sul territorio nazionale. Tali iniziative hanno consentito di conseguire risultati significativi, con il sequestro di consistenti quantitativi di F-Gas e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative ai sensi del d.lgs. n. 163/2019.

Nell'ambito della disciplina sanzionatoria relativa ai gas fluorurati ad effetto serra, l'art. 16 comma 4, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2019, n. 163, recante la "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006", attribuisce al Prefetto territorialmente competente, il ruolo di Autorità a ricevere i verbali di violazione e i provvedimenti di sequestro redatti dagli organi operanti sul territorio (tra cui, in particolare i Nuclei NIPAAF dell'Arma dei Carabinieri, il NOE e la Guardia di Finanza), ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al citato decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 689 del 1981.

A seguito della trasmissione dei verbali, spetta all'Area preposta alla gestione del sistema sanzionatorio amministrativo presso ciascuna Prefettura di procedere all'istruttoria e valutazioni di· competenza e alla predisposizione dei provvedimenti conclusivi, compresa, nei casi in cui la violazione risulti accertata, la confisca dei beni sequestrati (art. 16, comma 6).

Al riguardo sono stati segnalati da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, casi di istanze di dissequestro presentate da soggetti destinatari di verbali di accertamento, aventi ad oggetto contenitori e apparecchiature illegali contenenti gas fluorurati ad effetto serra (F-Gas), motivate dal decorso dei termini
semestrali per mancata adozione del provvedimento di confisca dei beni preventivamente sequestrati dagli organi accertatori summenzionati, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 689/81.

Appare opportuno richiamare il disposto degli articoli 19 e 20 della legge n. 689/81 che definiscono un preciso quadro procedurale per la gestione dei sequestri eseguiti nell'ambito dei procedimenti sanzionatori amministrativi. In particolare, l'articolo 19 che prevede il termine di sei mesi dalla notificazione del provvedimento di sequestro per l'adozione delle ordinanze-ingiunzioni e dei provvedimenti di confisca connessi ai sequestri medesimi, con la conseguenza che nel caso di inutile decorrenza del termine, il sequestro perde efficacia ed i beni devono essere restituiti all'avente diritto; mentre, l'art. 20 chiarisce che, una volta accertata la violazione, la confisca costituisce atto dovuto, e non discrezionale, per i beni sequestrati "la cui fabbricazione, uso, detenzione o alienazione costituisce illecito amministrativo".

Nel caso di cui trattasi, considerata la rilevanza degli obblighi derivanti dalla normativa unionale e l'importanza strategica delle attività di prevenzione e repressione svolte dagli organi di polizia giudiziaria, si richiama la necessità che codesti Uffici territoriali curino con tempestività le istruttorie, adottando senza indugio i relativi provvedimenti di confisca quando ne ricorrano i presupposti, entro i termini perentori previsti dall'art. 19 della L. 689/1981.

Si confida nella consueta collaborazione e nella puntuale osservanza delle scadenze procedimentali richiamate.

[...]

Fonte: Ministero dell'Interno

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