Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 24646 | 26.09.2025 / In allegato
Nota INL n. 7269 del 3 settembre 2025
Oggetto: Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2022 n. 142 “Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215”. Precisazioni
In considerazione delle diverse segnalazioni pervenute a questa Direzione centrale concernenti l’inosservanza delle indicazioni previste dall’Accordo in oggetto, con particolare riferimento alle comunicazioni previste dagli artt. 250 e 256 del d.lgs. n. 81/2008 (Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto), si precisa quanto segue.
Come è noto, la legge n. 215/2021 ha esteso la competenza dell’INL in materia di tutela della salute e della sicurezza a tutti i settori produttivi e, dunque, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 81/2008 per “organo di vigilanza” deve intendersi sia ASL che INL.
In attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, in seno al Comitato ex art 5 del d.lgs. n. 81/2008, è stato costituito un tavolo tecnico, INL - Coordinamento Regioni, che ha proposto un documento approvato in Conferenza Stato Regioni, ovvero “CSR, 27 luglio 2022. n. 142 - Accordo sulle Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ex art.13 d.lgs. 81/2008 modificato dal d.l. n.146/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2021”, al fine di stabilire regole condivise per il coordinamento tra Regioni/ASL e INL nell’attività ispettiva in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso un approccio coordinato e integrato tra le diverse istituzioni coinvolte.
In particolar modo, l’Accordo prevede che, al fine di adottare modalità omogenee di attuazione della normativa, il summenzionato tavolo tecnico dovrà individuare criteri e modalità di “ripartizione” relativamente alle “competenze con riguardo alle disposizioni normative ex d.lgs. 81/2008 che prevedono un parere/autorizzazione da parte dell’organo di vigilanza, come da modifica dell’articolo 13 della citata legge n. 215/2021” e che, “nelle more le ASL continuano a rilasciare i pareri/autorizzazioni in questione”.
Pertanto, alla luce di quanto summenzionato, ad oggi si adempie all’obbligo previsto dagli artt. 250 e 256 del d.lgs. 81/2008 con l’invio alla sola ASL delle relative comunicazioni.
Fonte: INL
1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 246, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
2. La notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:
a) ubicazione del cantiere;
b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
c) attività e procedimenti applicati;
d) numero di lavoratori interessati;
e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.
3. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi 1 e 2.
4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.
...
Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.
3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.
4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:
a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254, delle misure di cui all'articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e).
5. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attività.
6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 250.
7. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.
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